COMUNICAZIONE n. 37/24
Oggetto: chiarimenti in merito ad alcuni obblighi di comunicazione in capo ad agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi: dato relativo alla “sede della direzione generale” di cui all’art. 23 D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, per le persone giuridiche, negli Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi sono indicati, tra gli altri dati, la “sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale” (art.
23, comma 3, lett. b), n. 3 e comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 141/2010); gli iscritti sono tenuti, inoltre, a comunicare all’Organismo entro 10 giorni ogni variazione dell’indirizzo indicato (cfr.
comma 6 del medesimo art. 23).
L’Organismo (di seguito anche “OAM”) ritiene opportuno fornire chiarimenti rispetto al dato relativo alla “sede della direzione generale”.
Con tale locuzione deve intendersi il luogo ove si esercitano in concreto le attività amministrative e di direzione dell’ente e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e
dell’impulso dell’attività della società. In altre parole, è tale il luogo ove è posta la sede lavorativa abituale dell’Amministratore della società e/o del Direttore Generale.
A tal proposito, si sottolinea l’importanza degli obblighi di comunicazione posti ex lege in capo agli iscritti, atteso che la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative agli iscritti negli Elenchi OAM viene effettuata nell’interesse del mercato di riferimento e a tutela del consumatore finale garantiti anche attraverso l’espletamento delle funzioni di controllo attribuite dalla legge in capo all’Organismo ex artt. 128-undecies, comma 4, 128-duodecies, comma 1, del TUB e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010.
Gli intermediari del credito, tenuto conto di quanto sopra chiarito, sono tenuti a verificare la correttezza di quanto comunicato e ad effettuare le eventuali variazioni in area privata entro il 31 ottobre 2024.
Sarà cura dell’Organismo procedere alla verifica del rispetto della normativa vigente, riservandosi di avviare ove necessario le opportune iniziative di cui all’art. 128-duodecies TUB.
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