COMUNICAZIONE n. 1/13
Oggetto: svolgimento dell’attività di segnalazione da parte dei soggetti iscritti negli Elenchi.
Il quadro normativo delineato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha innovato la disciplina della c.d. “attività di segnalazione” individuando, come presupposto necessario per il suo svolgimento, l’iscrizione negli elenchi gestisti da questo Organismo; questa attività, pertanto, risulta preclusa ai soggetti non iscritti, come, ad esempio, nel caso degli agenti immobiliari.
Tale presupposto è stato ulteriormente ribadito con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione Valutario Antiriciclaggio e Antiusura, emanata in data 30/10/2012 – Prot. DT 85076- “decreto legislativo 141/2010 e successive modificazioni – chiarimenti in merito all’entrata in vigore di alcune disposizioni” nonché con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, emanata in data 21/12/2012 – Prot. DT 100578 – “Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni – Attività di segnalazione alle società di mediazione da parte di soggetti non iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”.
Con la presente comunicazione si riportano le fattispecie operative sulle quali si ritiene di fornire indicazioni alla luce degli orientamenti già espressi dal Ministero.
Agente in attività finanziaria che segnala un altro Agente in attività finanziaria.
Ai sensi dell’art. 128-quater, commi 1 e 4, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), “E’ agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali.(…) Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.”
Ne consegue che un Agente in attività finanziaria che ha ricevuto il mandato, o ulteriori due per prodotti o servizi specifici diversi, da parte di un intermediario bancario e finanziario, per la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, può segnalare unicamente un altro Agente in attività finanziaria con il quale ha in essere un rapporto di collaborazione (ossia di sub-agenzia) regolarmente rinvenibile nell’elenco gestito dall’OAM. In sostanza, è del tutto ammissibile una segnalazione tra soggetti che per conto dello stesso intermediario distribuiscono (uno in via diretta e uno in via indiretta) un prodotto o servizio relativo alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma.
Una risposta in senso difforme comporterebbe la elusione della disciplina del monomandato posta dal sopracitato art. 128-quater, comma 4, del TUB.
Agente in attività finanziaria che segnala l’attività svolta da un Mediatore creditizio.
La riforma di settore, operata con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha distinto e separato la figura professionale dell’Agente in attività finanziaria da quella del Mediatore creditizio (cfr. artt. 128-quater, 128-sexies e 128-octies, comma 1, del TUB). Il principio dell’incompatibilità tra le due figure vale a ricaduta anche nei riguardi dell’attività di segnalazione. Ne deriva che il sistema normativo così delineato esclude l’ammissibilità di una segnalazione svolta tra un Agente in attività finanziaria e un Mediatore creditizio. Tale conclusione è ulteriormente avallata dall’attuale contesto normativo, in quanto comporterebbe per l’Agente in attività finanziaria anche il mancato rispetto del principio del monomandato posto dalla normativa di riferimento. Mediatore creditizio che segnala un altro mediatore creditizio. Ai sensi dell’art. 128-sexies, commi 1 e 4, del TUB “E’ mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.(…) Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.”. Ne consegue che, non sussistendo limitazioni normative in merito, risulta del tutto ammissibile una segnalazione operata tra Mediatori creditizi. Mediatore creditizio che segnala un Agente in attività finanziaria. La riforma di settore, operata con il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha distinto e separato la figura professionale dell’Agente in attività finanziaria da quella del Mediatore creditizio (cfr. artt. 128-quater, 128-sexies e 128-octies, comma 1, del TUB). Quest’ultimo, a differenza dell’Agente, non può essere legato in alcun modo da vincoli di dipendenza con il soggetto finanziatore e con il richiedente.
Il principio dell’incompatibilità tra le due figure, dunque, vale a ricaduta anche nei riguardi dell’attività di segnalazione in esame. Ne consegue che sulla base del sistema normativo delineatosi, un Mediatore creditizio non può segnalare ad un proprio cliente prodotti e servizi per i quali un determinato Agente in attività finanziaria ha ricevuto un mandato da parte di un intermediario bancario o finanziario. Tale esclusione trova conferma, infine, nel dettato letterale dell’art. 128-sexies, comma 1, del TUB, secondo il quale il mediatore mette in relazione il cliente unicamente con una banca o intermediario finanziario previsto dal Titolo V del TUB.
Clicca qui per visualizzare il documento originale