Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 – Schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all’adozione dei principi contabili internazionali.

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL’ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP N. 2784 DELL’8 MARZO 2010, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 14 DEL 28 GENNAIO 2014, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 21 DEL 21 OTTOBRE 2014, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 29 DEL 27 GENNAIO 2015, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 53 DEL 6 DICEMBRE 2016, DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 74 DELL’8 MAGGIO 2018 E DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 109 DEL 27 GENNAIO 2021 E DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 121 DEL 7 GIUGNO 2022.

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l’esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali
(IAS/IFRS);
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il Provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 riguardante le istruzioni di carattere esplicativo e applicativo in merito alla certificazione del bilancio delle imprese di assicurazione per la parte relativa agli adempimenti dell’attuario revisore;
VISTO il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G riguardante i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
VISTO il Provvedimento ISVAP 5 febbraio 1999, n. 1111 riguardante l’individuazione dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, a fini di vigilanza, ai sensi dell’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
VISTO il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G riguardante la relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
VISTO il Provvedimento ISVAP 10 aprile 2003, n. 2184 recante modifiche ai provvedimenti ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G e 6 luglio 1999, n. 1207-G;
VISTO il Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404 riguardante le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali;
VISTO il Provvedimento ISVAP 10 agosto 2006, n. 2460 riguardante le disposizioni in materia di relazione semestrale e in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato;
RITENUTA la necessità di fornire indicazioni in ordine agli schemi che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci di esercizio in base ai principi contabili internazionali, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, in conformità all’articolo 90, commi 1 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
RITENUTA la necessità di fornire un quadro regolamentare omogeneo in ordine agli schemi, già emanati, che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci consolidati e nella redazione, a fini di vigilanza, della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata in base ai principi contabili internazionali, in conformità all’articolo 90, commi 1, 2 e
4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
RITENUTA la necessità di fornire indicazioni al revisore legale o alla società di revisione legale in ordine alle modalità per il rilascio del giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, in conformità all’articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e all’articolo 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
CONSIDERATO che la formulazione del giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche da parte del revisore legale o della società di revisione legale, ai sensi dell’articolo 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituisce un incarico autonomo e differente da quello relativo allo svolgimento della revisione legale

adotta il seguente:
REGOLAMENTO
INDICE

Titolo I – Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Art. 4 (Principi di redazione)
Art. 5 (Vigilanza prudenziale)

Titolo II – Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS

Capo I – Disposizioni di carattere generale
Art. 6 (Imprese obbligate)
Capo II – Bilancio di esercizio IAS/IFRS
Art. 7 (Bilancio di esercizio IAS/IFRS)
Art. 8 (Informativa in materia di condizioni di esercizio) (abrogato)
Art. 9 (Relazione del revisore legale o della società di revisione)
Art. 10 (Area di intervento e relazione del revisore legale o della società di revisione)
Art. 11 (Resoconto analitico del revisore legale o della società di revisione)
Art. 11-bis (Riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale)
Art. 12 (Trasmissione all’IVASS del bilancio di esercizio IAS/IFRS)
Capo III – Relazione semestrale IAS/IFRS
Art. 13 (Relazione semestrale IAS/IFRS)
Art. 14 (Termine di approvazione)
Art. 15 (Relazione della società di revisione) (abrogato)
Art. 16 (Osservazioni del collegio sindacale)
Art. 17 (Giudizio dell’attuario incaricato) (abrogato)
Art. 18 (Trasmissione all’IVASS della relazione semestrale IAS/IFRS)

Titolo III – Bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata

Capo I – Disposizioni di carattere generale
Art. 19 (Imprese obbligate)
Art. 20 (Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza)
Art. 21 (Imprese esonerate)
Art. 22 (Area di consolidamento)
Art. 23 (Obblighi delle imprese controllate)
Capo II – Bilancio consolidato
Art. 24 (Bilancio consolidato)
Art. 25 (Relazione del revisore legale o della società di revisione)
Art. 26 (Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato)
Art. 27 (Trasmissione all’IVASS del bilancio consolidato)
Capo III – Relazione semestrale consolidata
Art. 28 (Relazione semestrale consolidata)
Art. 29 (Termine di approvazione)
Art. 30 (Relazione della società di revisione) (abrogato)
Art. 31 (Trasmissione all’IVASS della relazione semestrale consolidata)

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 (Abrogazioni)
Art. 33 (Modifiche al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845)
Art. 34 (Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G)
Art. 35 (Entrata in vigore)
Art. 36 (Pubblicazione)

Titolo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative) 

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 90, commi 1 e 2, 98, 102, comma 2, 190 e 191, comma 1, lettere h) e i), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2
(Definizioni) 

  1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni adottate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni. In aggiunta, si intende:
    a) (abrogata);
    b) “bilancio di esercizio”: il bilancio redatto in conformità al decreto legislativo 26
    maggio 1997, n. 173;
    c) “bilancio di esercizio IAS/IFRS”: il bilancio redatto in conformità ai principi contabili internazionali;
    d) “Codice o decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni;
    d-bis) “corrette tecniche attuariali”: metodi attuariali normalmente applicati dalla professione attuariale, secondo le migliori pratiche e principi riconosciuti in ambito internazionale e nazionale, nonché nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento;
    e) “relazione semestrale IAS/IFRS”: la relazione sull’andamento della gestione dell’impresa relativa al primo semestre dell’esercizio redatta in conformità ai principi contabili internazionali;
    f) “società di revisione”: la società iscritta nell’albo speciale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 incaricata della revisione contabile del bilancio;
    f-bis) “sufficienza delle riserve tecniche”: si considerano sufficienti le riserve tecniche, determinate secondo corrette tecniche attuariali, che conducano ad una valutazione prudente che consenta di far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, per quanto ragionevolmente prevedibile;
    g) (abrogata);
    g-bis) (abrogata);
    g-ter) “ISVAP” o “Autorità” o “IVASS”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

  1. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al capo I dei titoli II e III del presente Regolamento,
    a) alle imprese di cui all’articolo 88 comma 1 del Codice;
    b) alle imprese di cui all’articolo 95 comma 2 del Codice;
    c) alle imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all’art. 95 comma 2-bis del Codice;
    c-bis) alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. c) a capo di un conglomerato finanziario; che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.
  2. Le imprese di cui al primo comma, punto a), che non adottano i principi contabili internazionali continuano ad applicare nella redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845 e al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999 n. 1207-G.

2.bis. L’IVASS può individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorità competenti rilevanti, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all’impresa di partecipazione finanziaria mista.

Art. 4
(Principi di redazione)

  1. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Regolamento seguono le Istruzioni contenute nell’allegato 1 per la compilazione delle voci e delle tabelle di cui all’allegato 2. Tali istruzioni di norma indicano, per ciascuna voce e tabella, il riferimento ai principi contabili internazionali attualmente in vigore. Detti riferimenti devono intendersi automaticamente aggiornati in virtù delle successive modifiche introdotte nell’ordinamento comunitario ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
  2. (abrogato)

2-bis. (abrogato)
2-ter. (abrogato)
2-quater. (abrogato)
3. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Regolamento conservano, secondo le disposizioni di cui all’articolo 2220 del codice civile, le evidenze gestionali interne relative agli importi del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilità.
4. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Regolamento trasmettono all’IVASS le informazioni contenute negli schemi del bilancio seguendo le istruzioni per la trasmissione informatica dei dati fornite dall’IVASS.

Art. 5
(Vigilanza prudenziale)

  1. Al fine di salvaguardare l’efficacia degli istituti prudenziali attualmente in vigore, resta ferma la facoltà dell’ISVAP di richiedere alle imprese di cui all’articolo 3, comma 1, del presente Regolamento che adottano i principi contabili internazionali, i dati e le informazioni integrative nonché la documentazione necessaria all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Titolo II
Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS
Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 6
(Imprese obbligate)

  1. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento che, in base all’articolo 91, comma 1, del Codice, redigono il bilancio e la relazione semestrale in conformità ai principi contabili internazionali, seguono la disciplina prevista nel presente titolo.

 

Capo II
Bilancio di esercizio IAS/IFRS
Art. 7
(Bilancio di esercizio IAS/IFRS)

  1. Le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS in conformità agli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa annessi al presente Regolamento (allegato 2, tenendo conto degli aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell’allegato 1).
  2. Nell’ambito dello schema di Nota Integrativa relativo al bilancio di esercizio IAS/IFRS, le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento riportano le voci e le tabelle di cui all’allegato 2 – che rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota Integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo – tenendo conto degli aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell’allegato 1. Le voci e le tabelle da includere nella nota integrativa contengono solo alcuni dei dettagli informativi contemplati dai principi contabili internazionali, quindi non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l’obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.
  3. È consentito non fornire le informazioni contemplate dalla Nota Integrativa di cui all’allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, è consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia
    riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo.
    3-bis. Il bilancio è redatto in unità di euro, ad eccezione della Nota Integrativa che è redatta in migliaia di euro.
  4. Nell’ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all’articolo 94, comma 1, lettere a) e i), del Codice, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella
    definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’ IFRS 17.
    4-bis. Nell’ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento forniscono, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136, informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio di cui al capo IV-bis (Requisiti Patrimoniali di Solvibilità) del titolo III del Codice, illustrando in particolare l’ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all’articolo 45-bis del Codice, e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all’articolo 47-bis del Codice, nonché l’importo ammissibile dei fondi propri a copertura dei suddetti requisiti classificato per livelli.
  5. (abrogato)
  6. (abrogato)

Art. 8
(Informativa in materia di condizioni di esercizio) 
(abrogato)
Art. 9
(Relazione del revisore legale o della società di revisione)

  1. Il bilancio di esercizio IAS/IFRS è sottoposto alla verifica del revisore legale o della società di revisione.
  2. La relazione del revisore legale o della società di revisione è allegata al bilancio di esercizio IAS/IFRS.

Art. 10
(Area di intervento e relazione del revisore legale o della società di revisione)

  1. (abrogato)
  2. Il revisore legale o la società di revisione, in una sezione separata della relazione di cui all’articolo 9 del presente Regolamento dal titolo “Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari”, esprime, ai sensi dell’articolo 102, comma 2 del Codice, il proprio giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, determinate in base alle disposizioni di cui all’articolo 11-bis del presente Regolamento, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, ed in conformità a corrette tecniche attuariali nel rispetto dei principi di seguito specificati, se ed in quanto applicabili ad ogni particolare tipo di riserva:
    a) impiego di adeguate basi tecniche;
    b) impiego di ipotesi evolutive prudenziali;
    c) impiego di adeguate metodologie di calcolo.
  3. Ai fini del rilascio del giudizio di cui al comma precedente, il revisore legale o la società di revisione effettua le proprie verifiche sulla base delle risultanze dell’analisi svolta sui portafogli presi a riferimento e sui relativi dati di base.
  4. La relazione è redatta in conformità allo schema annesso al presente Regolamento
    (allegato 3).

Art. 11
(Resoconto analitico del revisore legale o della società di revisione)

  1. Le risultanze sull’attività svolta dal revisore legale o dalla società di revisione ai fini del rilascio del giudizio finale di cui all’articolo 10 del presente Regolamento sono riportate in un resoconto analitico che illustra le operazioni preliminari effettuate, le basi tecniche e le ipotesi adottate, le metodologie ed i criteri di calcolo utilizzati, nonché le fasi operative seguite per la valutazione degli accantonamenti tecnici ed i risultati ottenuti.
  2. (abrogato)
  3. Copia del resoconto analitico è inviata dal revisore legale o dalla società di revisione in tempo utile all’impresa di assicurazione che la trasmette all’IVASS unitamente al bilancio di esercizio IAS/IFRS.
  4. Il revisore legale o la società di revisione conserva i dati e i documenti relativi all’attività svolta per dieci anni dalla data di rilascio della relazione di revisione di cui all’articolo 9 del presente Regolamento.

Art. 11-bis
(Riserve tecniche e giudizio della funzione attuariale)

  1. Le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento determinano le riserve tecniche sulla base delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 indicando l’importo delle riserve così determinato nella nota integrativa al bilancio.
  2. I riferimenti a voci o classificazioni di bilancio contenuti nel Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, e in particolare nell’allegato 14, si intendono riferiti al bilancio redatto a fini di vigilanza sulla base del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 173 e relative disposizioni di attuazione.
  3. La funzione attuariale redige la relazione tecnica di cui agli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 per esprimere il proprio giudizio con riferimento alle riserve tecniche determinate ai sensi del comma 1, per l’insieme dei contratti emessi dall’impresa.

Art. 12
(Trasmissione all’IVASS del bilancio di esercizio IAS/IFRS)

  1. Le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, il bilancio di esercizio IAS/IFRS, i documenti di cui all’articolo 93 del Codice e la relazione di cui all’articolo 9 del presente Regolamento.
  2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto.
  3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall’IVASS.

Capo III
Relazione semestrale IAS/IFRS
Art. 13
(Relazione semestrale IAS/IFRS)

  1. Le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale IAS/IFRS in conformità agli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Conto Economico Complessivo annessi al presente Regolamento (allegato 2).
  2. La relazione semestrale IAS/IFRS comprende note redatte secondo un’informativa coerente con i principi espressi dallo IAS 34, nell’ambito delle quali le imprese includono le tabelle di seguito elencate:
    – “Attività finanziarie riclassificate: cambiamento di modello di business, fair value ed effetti sulla redditività complessiva”;
    – “Attività immateriali: composizione delle attività”;
    – “Attività materiali: composizione delle attività”;
    – “Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione distinta per elementi sottostanti alla misurazione”;
    – “Investimenti immobiliari: composizione delle attività”;
    – “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica e stadi di rischio di credito”;
    – “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione merceologica e composizione percentuale”;
    – “Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale”;
    – “Dinamica del valore di bilancio – dei contratti assicurativi emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione”;
    – “Passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale”;
    – “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica, composizione percentuale e gerarchia del fair value”;
    – “Ricavi e costi assicurativi derivanti dai contratti assicurativi emessi – Composizione”;
    – “Costi e ricavi assicurativi derivanti dalle cessioni in riassicurazione – Composizione”;
    – “Ripartizione per natura dei costi per servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione emessi e dalle cessioni in riassicurazione”;
    – “Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”;
    – “Stato patrimoniale per gestione”;
    – “Conto Economico per gestione”.
  3. Le note della relazione semestrale IAS/IFRS comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:

a) l’evoluzione dei portafogli contabili con riferimento all’insieme dei contratti assicurativi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’ IFRS 17;
b) l’andamento dei sinistri nei principali rami esercitati. Relativamente al lavoro diretto italiano della sola gestione danni e per i principali rami esercitati è data inoltre indicazione della velocità di liquidazione dei sinistri (per numero), al netto dei sinistri eliminati senza seguito, distintamente per la generazione corrente e per le generazioni precedenti;
c) l’andamento dell’attività esercitata in regime di libera prestazione di servizi e attraverso sedi secondarie negli Stati membri e negli Stati terzi, con riferimento all’insieme dei contratti assicurativi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’ IFRS 17;
d) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
e) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato;
f) informazioni relative all’esonero dall’obbligo di redazione del consolidato ai sensi degli articoli 96 e 97 del Codice e dell’articolo 21 del presente Regolamento;
g) (abrogata);
h) le indicazioni generali sull’andamento degli affari dalla chiusura del semestre, che consentano una ragionevole previsione dei risultati dell’esercizio in corso, e in particolare:
– le più significative tendenze delle principali componenti economiche della gestione;
– l’evoluzione della situazione finanziaria.
i) (abrogata).

3-bis. La relazione è redatta in unità di euro, ad eccezione della Nota Integrativa che è redatta in migliaia di euro.
4. (abrogato)
4-bis. È consentito non fornire le informazioni contemplate dalle tabelle di cui al comma 2 se le informazioni in esse contenute sono non rilevanti. Inoltre, è consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste e solo se si tratta di importi di rilievo.
5. (abrogato)

Art. 14
(Termine di approvazione)

  1. L’organo amministrativo delle imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio.
  2. L’organo amministrativo delle imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale IAS/IFRS entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio.

Art. 15
(Relazione della società di revisione)
(abrogato)

Art. 16
(Osservazioni del collegio sindacale)

  1. La relazione semestrale IAS/IFRS è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale. A tal fine gli amministratori dell’impresa trasmettono al collegio sindacale, entro il termine di cui all’articolo 14 del presente Regolamento, la relazione semestrale approvata.

Art. 17
(Giudizio dell’attuario incaricato)
(abrogato)

Art. 18
(Trasmissione all’IVASS della relazione semestrale IAS/IFRS)

  1. Le imprese di cui all’articolo 6 del presente Regolamento trasmettono all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale IAS/IFRS e, ove previsti, le eventuali osservazioni del collegio sindacale, e il verbale della riunione del consiglio di
    amministrazione di approvazione.
  2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’IVASS.
  3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale IAS/IFRS secondo le istruzioni fornite dall’IVASS.

Titolo III
Bilancio consolidato e relazione semestrale consolidata
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 19
(Imprese obbligate)

  1. Le imprese di cui agli articoli 95, commi 1, 2 e 2bis, e 96 del Codice, e le imprese di cui all’articolo 20 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata in conformità ai principi contabili internazionali secondo la disciplina prevista nel presente titolo.

Art. 20
(Imprese obbligate a esclusivi fini di vigilanza) 

  1. Redigono il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata a esclusivi fini di vigilanza:
    a) le imprese di partecipazione finanziaria mista cui all’articolo 3, comma 1, lettera cbis) del presente Regolamento;
    b) le imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, del Codice, controllate direttamente o indirettamente ovvero sottoposte alla direzione unitaria di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione costituita in un altro Stato membro, esonerate dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’articolo 97 del Codice. L’obbligo del bilancio consolidato può essere assolto anche mediante la sola trasmissione, secondo gli schemi di cui all’articolo 24 del presente Regolamento, di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo e Nota Integrativa, senza le relative voci e tabelle; tali documenti possono non essere sottoposti alla verifica di un revisore legale o di una società di revisione. L’obbligo della relazione semestrale consolidata può essere assolto anche mediante la sola trasmissione, secondo gli schemi di cui all’articolo 28 del presente Regolamento, di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo e delle note, senza le relative voci e tabelle.
  2. Al bilancio consolidato redatto dalle imprese di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni dell’articolo 41, commi 3 e 4, e dell’articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Art. 21
(Imprese esonerate) 

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 97 del Codice, le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 95, comma 1, del Codice che controllano una o più entità per le quali, con riferimento al bilancio di esercizio, la somma degli attivi non superi il due per cento dell’attivo dell’impresa stessa sono esonerate dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata fino all’esercizio per il quale la predetta condizione è verificata.
  2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 95, comma 1, del Codice obbligate a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell’articolo 96 del Codice.
  3. Sono in ogni caso obbligate alla redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui ai commi precedenti qualora una o più entità siano idonee in relazione all’attività svolta, al tipo di contratti conclusi, alle garanzie o agli impegni in essere o ai rischi assunti, a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’insieme delle imprese da includere nell’area di consolidamento.

Art. 22
(Area di consolidamento)

  1. Nel definire l’area di consolidamento, le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento integrano le disposizioni nazionali in materia di controllo con quanto previsto dai principi contabili internazionali. Pertanto la nozione di controllo e le correlate disposizioni nazionali in materia di obblighi di consolidamento configurano soltanto il perimetro minimo dell’area di consolidamento da integrare secondo le disposizioni contenute nel framework dei principi contabili internazionali.

Art. 23
(Obblighi delle imprese controllate)

  1. Le imprese controllate trasmettono tempestivamente all’impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

 

Capo II Bilancio consolidato
Art. 24
(Bilancio consolidato)

  1. Le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento redigono il bilancio consolidato in conformità agli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa annessi al presente Regolamento (allegato 2).
  2. Nell’ambito dello schema di Nota Integrativa relativo al bilancio consolidato, le imprese riportano le voci e le tabelle di cui all’allegato 2, che rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota Integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo. Le voci e le tabelle da includere nella Nota Integrativa contengono solo alcuni dei dettagli informativi contemplati dai principi contabili internazionali, quindi non ne esauriscono il contenuto; resta pertanto fermo l’obbligo di fornire il complesso delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali, anche se non esplicitamente richiamate dal presente Regolamento.
  3. È consentito non fornire le informazioni contemplate dalla Nota Integrativa di cui all’allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, è consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia
    riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo. Le tabelle di Nota Integrativa relative allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico per settore di attività sono completate con l’aggiunta di apposite colonne per ciascun settore di attività il cui contributo al bilancio consolidato sia significativo.
    3-bis. Il bilancio consolidato è redatto in migliaia di euro. Ove il bilancio consolidato presenti un “totale dell’attivo” pari o superiore a 10 mld. di euro è consentito di redigere il medesimo bilancio in milioni di euro.
  4. Nell’ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento riportano le informazioni di cui all’articolo 100, comma 1, lettere a) e c), del Codice, includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella
    definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’IFRS 17.
    4-bis. Nell’ambito della relazione sulla gestione le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento forniscono, anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136, informazioni circa il rispetto delle condizioni di esercizio, illustrando in particolare l’ammontare del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all’articolo 216-ter del Codice, nonché l’importo ammissibile dei fondi propri a copertura del suddetto requisito classificato per livelli.
  5. (abrogato).
  6. (abrogato).

Art. 25
(Relazione del revisore legale o della società di revisione)

  1. Il bilancio consolidato delle imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento è sottoposto alla verifica di un revisore legale o della società di revisione.
  2. La relazione del revisore legale o della società di revisione è allegata al bilancio consolidato.

 

Art. 26
(Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato)

  1. Le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento forniscono, a fini di vigilanza, le informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato di cui all’allegato 4.
  2. Le informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato sono presentate al consiglio di amministrazione che approva il bilancio consolidato cui si riferiscono.

Art. 27
(Trasmissione all’IVASS del bilancio consolidato)

  1. Le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 26 del presente Regolamento, la relazione del revisore legale o della società di revisione e il verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all’IVASS decorre dalla data di approvazione del bilancio di esercizio da
    parte dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell’ultima delle approvazioni.
  2. (abrogato).
  3. Fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 97, comma 3, del Codice, le imprese di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), del presente Regolamento inviano all’IVASS il bilancio consolidato dell’impresa controllante, la relazione sulla gestione e quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, entro sessanta giorni dall’approvazione.
    3-bis. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto.
  4. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi al bilancio consolidato secondo le istruzioni fornite dall’IVASS.

Capo III
Relazione semestrale consolidata
Art. 28
(Relazione semestrale consolidata) 

  1. Le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento redigono, a fini di vigilanza, la relazione semestrale consolidata in conformità agli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, annessi al presente Regolamento (allegato 2).
  2. La relazione semestrale consolidata comprende note redatte secondo un’informativa coerente con i principi espressi dallo IAS 34, nell’ambito delle quali le imprese includono le tabelle di seguito elencate:
    – “Partecipazioni in società controllate in via esclusiva”;
    – “Partecipazioni in società controllate in via esclusiva con interessenze di terzi significative”;
    – “Partecipazioni: Informazioni sui rapporti partecipativi”;
    – “Partecipazioni significative: valore di bilancio, fair value e dividend percepiti”;
    – “Attività finanziarie riclassificate: cambiamento del mdello di business, fair value ed effetti sulla redditività complessiva”;
    – “Attività immateriali: composizione delle attività”;
    – “Attività materiali: composizione delle attività”;
    – “Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione distinta per elementi sottostanti alla misurazione”;
    – “Investimenti immobiliari: composizione delle attività”;
    – “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica e stadi di rischio di credito”;
    – “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva: composizione merceologica e composizione percentuale”;
    – “Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale”;
    – “Dinamica del valore di bilancio dei contratti assicurativi emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione”;
    – “Passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico: composizione merceologica e composizione percentuale”;
    – “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato: composizione merceologica, composizione percentuale e gerarchia del fair value”;
    – “Ricavi e costi assicurativi derivanti dai contratti assicurativi emessi – Composizione”;
    – “Costi e ricavi assicurativi derivanti dalle cessioni in riassicurazione – Composizione”;
    – “Ripartizione per natura dei costi per servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione emessi e dalle cessioni in riassicurazione”;
    – “Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Complessivo”;
    – “Stato patrimoniale per settore di attività”;
    – “Conto economico per settore di attività”.
  3. Le note della relazione semestrale consolidata comprendono in ogni caso le informazioni relative ai seguenti aspetti:
    a) l’evoluzione dei portafogli contabili con riferimento all’insieme dei contratti assicurativi includendo con separata evidenza anche i prodotti che non rientrano nella definizione di contratto assicurativo ai sensi dell’ IFRS 17;
    b) l’andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
    c) le linee essenziali della politica riassicurativa con particolare riguardo alle variazioni intervenute nelle più significative forme riassicurative adottate;
    d) i principali nuovi prodotti immessi sul mercato.

3-bis. La relazione semestrale consolidata è redatta in migliaia di euro. Ove la relazione semestrale consolidata presenti un “totale dell’attivo” pari o superiore a 10 mld. di euro è consentito di redigere la medesima relazione in milioni di euro.
4. (abrogato)
4-bis. È consentito non fornire le informazioni contemplate dalle tabelle di cui al comma 2 “se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti”. Inoltre, è consentito introdurre nuove voci purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo.
5. (abrogato)

Art. 29
(Termine di approvazione)

  1. L’organo amministrativo delle imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento, diverse da quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, approva la relazione semestrale consolidata entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio.
  2. L’organo amministrativo delle imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento che esercitano esclusivamente la riassicurazione approva la relazione semestrale consolidata entro cinque mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio.

Art. 30
(Relazione della società di revisione)
(abrogato)
Art. 31
(Trasmissione all’IVASS della relazione semestrale consolidata) 

  1. Le imprese di cui all’articolo 19 del presente Regolamento trasmettono all’IVASS, entro un mese dalla data di approvazione, la relazione semestrale consolidata corredata del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione. Per le imprese di partecipazione il termine per la trasmissione all’IVASS decorre dalla data di approvazione della relazione semestrale da parte dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata. Nel caso di più imprese italiane controllate vale la data dell’ultima delle approvazioni.
  2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente in formato elettronico, secondo le istruzioni fornite dall’IVASS, rese disponibili sul sito dell’Istituto.
  3. Entro i termini di cui al comma 1, le imprese effettuano la trasmissione informatica dei dati relativi alla relazione semestrale consolidata secondo le istruzioni fornite dall’IVASS.

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 32

(Abrogazioni) 

  1. Sono o restano abrogati:
    – la Circolare ISVAP n. 171 del 24 febbraio 1992;
    – gli allegati IV, V e VI al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
    – il capitolo 4 (Istruzioni riguardanti alcuni conti del bilancio consolidato) del Provvedimento ISVAP n. 735 del 1 dicembre 1997 in materia di Piano dei Conti imprese di assicurazione;
    – i moduli di vigilanza relativi al bilancio consolidato allegati al provvedimento ISVAP n. 1059 – G del 4 dicembre 1998;
    – il Provvedimento ISVAP n. 1111 del 5 febbraio 1999;
    – il Provvedimento ISVAP n. 2404 del 22 dicembre 2005.
  2. Ai sensi dell’articolo 354, comma 4, del Codice, il riferimento a norme richiamate dal presente Regolamento, la cui entrata in vigore sia differita al momento dell’emanazione dei regolamenti di supporto, si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni primarie e secondarie previgenti.

Art. 33
(Modifiche al provvedimento ISVAP 1 aprile 1998, n. 845) 

  1. La rubrica dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente: “Area di intervento e relazione dell’attuario revisore delle imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS”.
  2. La rubrica dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente: “Resoconto analitico per le imprese che non redigono il bilancio di esercizio IAS/IFRS”.

Art. 34
(Modifiche al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G) 

  1. Al comma 1 dell’articolo 1 sono abrogate le lettere b) e f).
  2. Sono abrogati gli articoli 5 bis e 6.
  3. Il comma 4 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente. “4. Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale non direttamente rilevabili dalla contabilità”.
  4. Al comma 1 dell’articolo 8, la frase “la relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all’esame della società di revisione […]” è sostituita dalla frase: “la relazione semestrale è sottoposta all’esame della società di revisione”
  5. Il comma 2 dell’articolo 8 è sostituito dal seguente: “2. La relazione della società di revisione è allegata alla relazione semestrale.”
  6. E’ abrogato il comma 3 dell’articolo 8.
  7. All’articolo 9, la prima frase è sostituita dalla frase: “La relazione semestrale è corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale.”
  8. È abrogato il comma 2 bis dell’articolo 10.
  9. Il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “1. La relazione semestrale, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all’ISVAP entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio”.
  10. Il comma 2 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente: “2. La relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione, corredata della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, è trasmessa all’ISVAP entro sei mesi dalla fine del primo semestre dell’esercizio”.
  11. Al comma 4 dell’articolo 13, le parole “La relazione semestrale, la relazione semestrale IAS/IFRS e la relazione semestrale consolidata” sono sostituite dalle parole: “la relazione semestrale”.

Art. 35
(Entrata in vigore)

  1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal bilancio relativo all’esercizio 2007.

Art. 36
(Pubblicazione)

  1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell’ISVAP. È inoltre disponibile sul sito Internet dell’Autorità.

Il Presidente

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