REGOLAMENTO IVASS N. 16 DEL 22 DICEMBRE 2015
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DEI MODULI DI RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ), SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 8, 9, 10 E 11, E 45-NOVIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter, 45-quater, 45-quinquies, 45-sexies, 45-septies, 45-octies, 45-novies, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli da 165 a 202, da 208 a 215 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1;
VISTE le Linee guida emanate da EIOPA concernenti il trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
adotta il seguente
REGOLAMENTO INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
TITOLO II
RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE
Art. 4 (Obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti)
Art. 5 (Impatto delle opzioni call sulla durata)
Art. 6 (Durata relativa media per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata) Art. 7 (Sottomodulo del rischio di tasso di interesse)
Art. 8 (Ricalcolo delle riserve tecniche ai fini del calcolo dell’SCRinterest rate)
Art. 9 (Ricalcolo del valore degli attivi ai fini del calcolo dell’ SCRinterest rate)
Art. 10 (Attivi con caratteristiche sia di titoli obbligazionari che di titoli di capitale)
Art. 11 (Posizioni corte su titoli di capitale)
Art. 12 (Concentrazione del rischio mercato)
Art. 13 (Operazioni di scambio di titoli)
Art. 14 (Impegni che possano dare luogo a obblighi di pagamento)
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 (Fonti normative)
- Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 2 (Definizioni)
- Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal Codice legislativo 7, settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
- “Atti delegati”, il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
- “Codice”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
- “Posizione corta in titoli di capitale”, una posizione corta con riferimento ai titoli azionari derivante da una vendita a breve, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2012/236;
- “Evento di credito”, la condizione in cui la controparte di un accordo giuridicamente vincolante possa esigere dall’impresa di assicurazione la copertura di perdite subite dall’attività sottostante all’accordo;
- “Struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base”, la struttura dei tassi di interesse privi di rischio di cui all’articolo 36-octies, comma 1, letter a), del Codice, che non include l’aggiustamento per
- “Mark-to-model”, una tecnica di valutazione di attività e passività alternativa all’uso diretto dei prezzi di mercato quotati (mark-to-market), che consiste nell’utilizzo di prezzi di mercato quotati di attività e passività simili e nell’applicazione di adeguamenti per riflettere le differenze;
- “SCRmarket”, il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di mercato;
- “SCRcounterparty”, il requisito patrimoniale per il modulo del rischio di inadempimento della controparte;
- “SCRinterest rate”, il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse;
- “SCRequity”, il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio azionario;
- “Ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
- Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.
TITOLO II
RISCHIO DI MERCATO E DI INADEMPIMENTO DELLA CONTROPARTE
Art. 4
(Obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti)
- In applicazione dell’articolo 45-septies, commi 8, 9, 10 e 11, del Codice, l’impresa nel calcolo del SCRmarket e del SCRcounterparty tiene conto anche degli obblighi derivanti da prestazioni per i dipendenti, ove rappresentati da passività rilevate in base alle disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, degli Atti delegati.
- Ai fini del comma 1, l’impresa tiene conto della natura delle prestazioni e, se del caso, della natura degli accordi contrattuali con un ente pensionistico aziendale o professionale, come definito dalla direttiva 2003/41/CE, o con altra impresa di assicurazione o di riassicurazione per l’erogazione delle suddette prestazioni.
- Anche se la gestione degli attivi che rappresentano le passività legate alle prestazioni per i dipendenti è stata esternalizzata, nel calcolo del SCRmarket e del SCRcounterparty l’impresa di assicurazione tiene conto degli obblighi a suo carico in caso di perdita di valore di tali attivi.
Art. 5
(Impatto delle opzioni call sulla durata)
- L’impresa, nel determinare la durata relativa (duration) delle obbligazioni e dei prestiti che prevedono opzioni call, tiene conto delle situazioni che incidono negativamente sulle probabilità di esercizio dell’opzione da parte dell’emittente, includendo i casi di deterioramento del suo merito di credito, di ampliamento degli spread di credito o di aumento dei tassi di interesse.
Art. 6
(Durata relativa media per il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata)
- La durata relativa (duration) media di cui all’articolo 45-novies, comma 2, punto 3), del Codice equivale alla durata relativa (duration) dei flussi di cassa aggregati delle passività.
Art. 7
(Sottomodulo del rischio di tasso di interesse)
- L’impresa nel calcolo del SCRinterest rate include tutte le attività e passività il cui valore varia in funzione dell’andamento dei tassi di interesse, in coerenza con quanto disciplinato al Titolo I, Capo V, Sezione 5, Sottosezione 2 degli Atti delegati e agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.
Art. 8
(Ricalcolo delle riserve tecniche ai fini del calcolo del SCRinterest rate)
- Negli scenari di incremento e di calo della struttura dei tassi di interesse ai fini del calcolo del SCRinterest rate, l’impresa ricalcola le riserve tecniche utilizzando la struttura per scadenza dei tassi di interesse determinata applicando gli stress previsti rispettivamente dagli articoli 166, paragrafo 1, e 167, paragrafo 1, degli Atti delegati alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base e successivamente aggiungendo l’aggiustamento per congruità o l’aggiustamento per volatilità o applicando la misura transitoria di cui all’articolo 344-novies del Codice, qualora utilizzati ai fini del calcolo delle riserve tecniche dell’impresa.
Art. 9
(Ricalcolo del valore degli attivi ai fini del calcolo del SCRinterest rate)
- Negli scenari di incremento e di calo della struttura dei tassi di interesse ai fini del calcolo del SCRinterest rate, l’impresa ricalcola il valore degli attivi applicando gli stress previsti rispettivamente dagli articoli 166, paragrafo 1, e 167, paragrafo 1, degli Atti delegati alla struttura dei tassi di interesse privi di rischio di base e mantenendo invariati gli eventuali spread desumibili dal valore di mercato degli attivi, valutati rispetto alla struttura dei tassi di interesse privi di rischio di base.
- Qualora ai fini del calcolo di cui al comma 1, l’impresa utilizzi una valutazione mark-to- model per determinare il valore degli attivi sotto stress, l’impresa verifica che il valore degli attivi ottenuto utilizzando la valutazione mark-to-model senza l’applicazione dello stress di cui al comma 1 alla struttura dei tassi, sia coerente con il prezzo di mercato di attivi pertinenti scambiati in mercati attivi.
Art.10
(Attivi con caratteristiche sia di titoli obbligazionari che di titoli di capitale)
- In caso di attivi che abbiano caratteristiche sia di titoli obbligazionari sia di titoli di capitale, l’impresa tiene conto di entrambe le caratteristiche nel determinare quali sottomoduli di rischio della formula standard applicare ai fini del calcolo del requisito patrimoniale.
- Ai fini del comma 1, l’impresa considera la sostanza economica dell’attivo.
- Nel caso l’attivo possa essere considerato come la combinazione di componenti separate, l’impresa applica gli stress pertinenti a ciascuna delle componenti individuate.
- Nel caso non sia possibile operare la distinzione di cui al comma 3, l’impresa determina quali sottomoduli di rischio della formula standard applicare all’attivo in questione sulla base delle caratteristiche economiche prevalenti.
Art. 11
(Posizioni corte su titoli di capitale)
- L’impresa utilizza eventuali posizioni corte assunte su titoli di capitale solo per compensare le posizioni lunghe su titoli di capitale nel calcolo del SCRequity e a condizione che siano soddisfatti i requisiti sulle tecniche di attenuazione dei rischi di cui agli articoli da 208 a 215 degli Atti delegati e dall’articolo 45-quinquies, comma 2, del Codice e relative disposizioni attuative in tema di rischio di base.
- Nel calcolo del SCRequity, l’impresa non considera posizioni corte che residuino dalla compensazione di cui al comma 1. In particolare, l’impresa non considera gli incrementi di valore su dette posizioni corte residuali, derivanti dall’applicazione degli stress.
Art. 12
(Concentrazione del rischio di mercato)
- L’assegnazione di un fattore di rischio pari a 0% per la concentrazione del rischio di mercato agli investimenti in entità che sono possedute dai soggetti inclusi nell’elenco di cui all’articolo 187, paragrafo 3, degli Atti delegati non può fondarsi sul solo legame di proprietà, ma deve tener conto dell’eventuale esistenza delle garanzia di cui all’articolo 187, paragrafo 3, secondo sotto-paragrafo degli Atti delegati.
Art. 13
(Operazioni di scambio di titoli)
- Nel determinare i requisiti patrimoniali per le operazioni di prestito titoli o operazioni di cessione e riacquisto di titoli o per operazioni di pronti contro termine, inclusi i liquidity swaps, l’impresa segue la rilevazione degli elementi negoziati nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità. L’impresa tiene altresì conto dei termini contrattuali e dei rischi derivanti dalla transazione o dall’accordo.
- Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità è rilevato l’attivo ceduto in prestito ma non anche l’attivo ricevuto come corrispettivo, l’impresa:
- applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti all’attivo ceduto in prestito;
- include l’attivo ceduto in prestito nel calcolo dell’SCRcounterparty fra le esposizioni di tipo 1 di cui all’articolo 189, paragrafo 2, degli Atti delegati, tenendo conto dell’effetto di attenuazione del rischio fornito dall’attivo ricevuto come corrispettivo, se quest’ultimo si qualifica come contratto di garanzia collaterale ai sensi dell’articolo 214 degli Atti delegati.
- Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità è rilevato l’attivo ricevuto come corrispettivo ma non anche l’attivo ceduto in prestito, l’impresa:
- applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti all’attivo ricevuto come corrispettivo;
- tiene conto dell’attivo ceduto in prestito nel calcolo del SCRcounterparty fra le esposizioni di tipo 1 di cui all’articolo 189, paragrafo 2, degli Atti delegati, considerando il relativo valore rilevato nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità al momento dello scambio, nei casi in cui i termini contrattuali o di legge diano luogo al rischio che, nell’ipotesi di insolvenza del mutuatario, l’attività concessa in prestito non venga restituita anche se l’attività ricevuta è stata restituita.
- Se nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità sono rilevati sia l’attivo ceduto in prestito sia l’attivo ricevuto come corrispettivo, l’impresa:
- applica i sottomoduli del rischio di mercato pertinenti sia all’attivo ceduto in prestito che all’attivo ricevuto come corrispettivo;
- include l’attivo ceduto in prestito nel calcolo del SCRcounterparty fra le esposizioni di tipo 1 di cui all’articolo 189, paragrafo 2, degli Atti delegati, tenendo conto dell’effetto di attenuazione del rischio fornito dall’attivo ricevuto come corrispettivo, se quest’ultimo si qualifica come contratto di garanzia collaterale ai sensi dell’articolo 214 degli Atti delegati;
- considera nel calcolo del SCRinterest rate le passività derivanti dall’accordo che genera il prestito, che sono rilevate nello stato patrimoniale redatto ai fini di solvibilità.
Art. 14
(Impegni che possano dare luogo a obblighi di pagamento)- Quando il valore nominale degli impegni giuridicamente vincolanti di cui all’articolo 189, paragrafo 2, lettera e), degli Atti delegati non è esplicitamente menzionato nei relativi accordi contrattuali, l’impresa, ai fini del calcolo del SCRcounterparty, determina la perdita per inadempimento di cui all’articolo 192, paragrafo 5, degli Atti delegati sulla base di una stima del suddetto valore nominale.
- Il valore nominale stimato, di cui al comma 1, è pari all’importo massimo che l’impresa dovrà pagare nel caso in cui si verifichi un evento di credito della controparte.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
- Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
- Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
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