LIMITI PER IL CALCOLO DEGLI INCENTIVI E DELLE PENALIZZAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 DEL PROVVEDIMENTO IVASS DEL 5 AGOSTO 2014, N. 18
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal D.P.R. 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l’articolo 13 recante ”Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto”;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell’IVASS;
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il Provvedimento IVASS del 5 agosto 2014, n. 18, recante “Criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27”;
VISTO il Provvedimento IVASS del 23 dicembre 2014, n 27, recante “Limiti per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all’articolo 3 del Provvedimento IVASS del 5 agosto 2014, n. 18”;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS;
CONSIDERATO che il Provvedimento IVASS del 5 agosto 2014, n. 18, all’articolo 5, attribuisce all’IVASS il compito di fissare i limiti per il calcolo delle compensazioni di cui alla gestione CARD-CID;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 del citato articolo 5, l’IVASS rende noti i suddetti limiti, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;
DISPONEArt. 1(Oggetto)1. Il presente Provvedimento ha ad oggetto la fissazione, per la generazione 2016, dei limiti per il calcolo dei valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui alla gestione CARD-CID, individuati sulla base dell’andamento effettivo dei costi e dell’esperienza maturata, ai sensi dell’articolo 3 del Provvedimento IVASS del 5 agosto 2014, n. 18 (nel seguito Provvedimento n. 18).2. Il presente Provvedimento contiene anche l’indicazione del valore corrispondente ai percentili, stabiliti con il Provvedimento IVASS del 23 dicembre 2014, n. 27, relativi al calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni per la generazione 2015.Art. 2(Soglie minime dei premi raccolti)1. Le imprese integrano le compensazioni effettuate nel corso dell’esercizio 2016 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del Provvedimento n. 18 se nell’esercizio 2016 contabilizzano premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, in misura superiore a:a) 5 milioni di euro per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”;b) 40 milioni di euro per la macroclasse “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”.2. L’IVASS comunica alla Stanza di Compensazione, entro il 31 maggio 2016, distintamente per le macroclassi “ciclomotori e motocicli” e “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”, l’elenco delle imprese che, avendo raggiunto le soglie minime di raccolta premi di cui al comma 1, integrano le compensazioni effettuate nel corso dell’esercizio con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni.Art. 3(Misura dei percentili)1. La misura dei percentili utilizzati per la determinazione dell’importo minimo e di quello massimo dei sinistri da includere nel calcolo è stabilita come segue:a) per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”, il percentile minimo è il 10° e quello massimo il 98°;b) per la macroclasse “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”, il percentile minimo è il 10° e quello massimo il 98°.Art. 4(Differenziali percentuali massimi tra incentivi e penalizzazioni)1. Per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”, il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta) è stabilito come segue:a) variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 9% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;b) variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 7%;c) variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta pari al 5%.2. Per la macroclasse “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”, il valore massimo dei differenziali percentuali tra incentivi e penalizzazioni (delta), è stabilito come segue:a) variabile “costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 8% sia per i danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate sia per le lesioni al conducente;b) variabile “dinamica temporale del costo medio dei sinistri subiti”: delta pari al 6%;c) variabile “velocità di liquidazione dei sinistri subiti”: delta pari al 4%.Art. 5(Valori dei percentili di cui all’art. 5 – commi 1 e 2 – del Provvedimento n. 18)1. I valori dei percentili da utilizzare per il calcolo degli incentivi relativi all’esercizio 2015 per la macroclasse “ciclomotori e motocicli”, sono i seguenti:- il 10° percentile è pari a 300 euro;- il 98° percentile è pari a 10.217 euro.2. I valori dei percentili da utilizzare per il calcolo degli incentivi relativi all’esercizio 2015 per la macroclasse “veicoli diversi da ciclomotori e motocicli”, sono i seguenti:- il 10° percentile è pari a 350 euro;- il 98° percentile è pari a 5.770 euro.Art. 6(Pubblicazione)1. Il presente Provvedimento, pubblicato sul sito internet dell’IVASS, entra in vigore il 1° gennaio 2016Clicca qui per scaricare il documento originale.