REGOLAMENTO IVASS N. 15 DEL 22 DICEMBRE 2015
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DEL MODULO DI RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L’ASSICURAZIONE VITA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CALCOLATO CON LA FORMULA STANDARD DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV-BIS (REQUISITI PATRIMONIALI DI SOLVIBILITÀ), SEZIONE II (FORMULA STANDARD), ARTICOLO 45-SEPTIES, COMMI 4 E 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter, 45-quater, 45-quinquies, 45-sexies, 45-septies, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, gli articoli da 136 a 143 e il Titolo II, Capo I, Sezione 1;
VISTE le Linee guida emanate da EIOPA concernenti l’applicazione del modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
adotta il seguente
REGOLAMENTO INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
TITOLO II
RISCHIO DI SOTTOSCRIZIONE PER L’ASSICURAZIONE VITA
Art. 4 (Tassi di mortalità per il calcolo del SCRmortality)
Art. 5 (Tassi di mortalità per il calcolo del SCRlongevity )
Art. 6 (Tassi di invalidità e morbilità per il calcolo del SCRdisability-morbidity)
Art. 7 (Tassi di recupero per l’invalidità e la morbilità per il calcolo del SCRdisability-morbidity) Art. 8 (Contratti con prestazioni multistato)
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1 (Fonti normative)
- Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, e 191, comma 1, lettera b), numero 2 e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 2
(Definizioni)
- Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
- “Atti delegati”, il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
- “Codice”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
- “Contratti con prestazioni multistato”, contratti di assicurazioni che prevedono prestazioni, eventualmente diversificate, al manifestarsi di determinati stati di salute dell’assicurato;
- “SCRmortality”, il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di mortalità per l’assicurazione vita;
- “SCRlongevity”, il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di longevità per l’assicurazione vita;
- “SCRdisability-morbidity”, il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di invalidità-morbilità per l’assicurazione vita;
- “Ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
- Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.
Art. 4
(Tassi di mortalità per il calcolo del SCRmortality)
- L’impresa, ai fini del calcolo del SCRmortality, applica l’incremento di cui all’articolo 137 degli Atti delegati ai tassi di mortalità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento temporale. L’impresa applica il suddetto incremento dei tassi solo nei casi in cui esso comporti un aumento delle riserve tecniche senza il margine di rischio.
- Nel calcolo delle riserve tecniche valutate prendendo in considerazione i tassi di mortalità incrementati, l’impresa pone pari ad 1 i tassi che, dopo l’applicazione dell’incremento di cui al comma 1, risultino superiori ad 1.
Art. 5
(Tassi di mortalità per il calcolo del SCRlongevity)
- L’impresa, ai fini del calcolo del SCRlongevity, applica il calo di cui all’articolo 138 degli Atti delegati ai tassi di mortalità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento temporale. L’impresa applica il suddetto calo dei tassi solo nei casi in cui esso comporti un aumento delle riserve tecniche senza il margine di rischio.
Art. 6
(Tassi di invalidità e morbilità per il calcolo del SCRdisability-morbidity)
- L’impresa, ai fini del calcolo del SCRdisability-morbidity, applica l’incremento di cui all’articolo 139, lettere a) e b), degli Atti delegati ai tassi di invalidità e di morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento di temporale.
- Nel calcolo delle riserve tecniche valutate prendendo in considerazione i tassi di invalidità e morbilità incrementati, l’impresa pone pari ad 1 i tassi che, dopo l’applicazione dell’incremento di cui al comma 1, risultino superiori ad 1.
Art. 7
(Tassi di recupero per l’invalidità e la morbilità per il calcolo del SCRdisability-morbidity)
- L’impresa, ai fini del calcolo del SCRdisability-morbidity, applica il calo di cui all’articolo 139 lettera c) degli Atti delegati ai tassi di recupero per l’invalidità e la morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, siano essi tassi annui, mensili o connotati da altro riferimento temporale.
- In deroga alle disposizioni del comma 1, l’impresa non applica il calo di cui all’articolo 139, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati ai tassi di recupero per l’invalidità e l morbilità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche che siano pari ad 1 nel caso in cui riflettano il fatto che la prestazione desumibile dal contratto sia venuta meno al termine di un periodo contrattualmente definito.
Art. 8
(Contratti con prestazioni multistato)
- Per i contratti con prestazioni multistato, per i quali nel calcolo delle riserve tecniche rileva anche la transizione tra diversi stati di salute dell’assicurato, l’impresa, nell’applicazione dell’articolo 139 degli Atti delegati, individua come:
- “tassi di invalidità e di morbilità”, i tassi riferibili a tutte le possibili future transizioni da uno stato di salute dato ad uno più grave;
- “tassi di recupero per l’invalidità e la morbilità”, i tassi riferibili a tutte le possibili future transizioni da uno stato di salute dato ad uno meno grave, ivi incluso il passaggio allo stato di “persona sana”, se rilevante.
- L’impresa opera aggiustamenti unicamente ai tassi di permanenza nello stesso stato al fine di assicurare che, anche dopo l’applicazione degli stress previsti dall’articolo 139 degli Atti delegati, per ciascuno stato di salute la somma del tasso di permanenza e dei tassi di transizione ad altri stati di salute sia pari ad 1.
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
- Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
- Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.
Clicca qui per scaricare il documento originale
Clicca qui per scaricare la relazione