PROVA DI IDONEITÀ PER L’ANNO 2016 PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l’articolo 110, che attribuisce all’Istituto il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova di idoneità per l’iscrizione delle persone fisiche nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e, in particolare, gli articoli 9 e 10;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 che ha disposto l’istituzione di IVASS;
RAVVISATA la necessità di indire una prova di idoneità per l’anno 2015 per l’iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
DISPONE
ARTICOLO 1
(Prova di idoneità e requisiti per l’ammissione)
1. E’ indetta per l’anno 2016 una prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A e B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Per l’ammissione alla prova è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero sostanzialmente equipollente.
ARTICOLO 2
(Presentazione della domanda di ammissione e procedura di ammissione alla prova)
1. A pena di esclusione, il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione alla prova di idoneità esclusivamente in via telematica, entro la data di scadenza indicata al comma 3, utilizzando l’applicazione informatica accessibile all’indirizzo www.ivass.it. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla prova di idoneità.
2. La data di presentazione della domanda di ammissione alla prova è certificata dal sistema informatico. Dopo il termine di scadenza indicato al comma 3, il sistema non permetterà l’accesso né l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione negli accessi all’applicazione in prossimità della scadenza del termine, si raccomanda vivamente di presentare per tempo la domanda, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di iscrizione.
3. I candidati potranno presentare la domanda in via telematica a partire dalle ore 12.00 del 14 febbraio 2017 e entro il termine delle ore 12.00 del 21 marzo 2017.
4. Nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con le responsabilità di cui all’articolo 76 dello stesso decreto:
-
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- comune di residenza e relativo indirizzo;
- domicilio (se diverso dalla residenza) e numero telefonico per eventuali comunicazioni;
- estremi di un documento di identità in corso di validità;
- titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data del conseguimento e dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, completa di sede e relativo indirizzo;
- il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di € 16,00, marca che il candidato non dovrà esibire il giorno della prova ma che avrà l’obbligo di conservare per tre anni, fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- la prova di idoneità alla quale intendono partecipare ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A o B del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e precisamente:
- Modulo assicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, comma 4, del Regolamento
ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006); - Modulo riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, comma 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ed è riservato a chi è già idoneo all’esercizio dell’attività assicurativa);
- Modulo assicurativo e riassicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, commi 4 e 5, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006);
- Modulo assicurativo per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (l’esame verte sulle materie di cui all’articolo 9, comma 4, del Regolamento
La scelta del modulo attiene al tipo di attività che si intende esercitare (attività assicurativa – attività riassicurativa – attività assicurativa e riassicurativa) e non alla sezione del Registro (RUI) alla quale il candidato intende iscriversi.
5. Al termine della procedura di presentazione della domanda, l’applicazione informatica attribuirà alla domanda stessa il numero identificativo univoco del candidato, composto dal codice della prova e dal numero di protocollo. Tale numero dovrà essere citato per qualsiasi successiva comunicazione. A conferma dell’intervenuta iscrizione, l’applicazione informatica invierà, tramite posta elettronica, il modulo di domanda riportante gli estremi identificativi sopraindicati all’indirizzo utilizzato dal candidato in fase di registrazione al portale. Per avere certezza di aver concluso validamente la procedura di iscrizione, si raccomanda vivamente di verificare di aver ricevuto la predetta e-mail di conferma.
6. Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, ai candidati verrà richiesto di confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
7. L’ammissione all’esame avverrà con la più ampia riserva di accertamento da parte dell’Istituto – in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove – del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente provvedimento e dichiarati dal candidato.
8. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i candidati disabili devono indicare – mediante compilazione della sezione “disabilità” dell’applicazione – la necessità di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilità. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema della sezione “disabilità”. I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi dell’IVASS.
9. Qualora l’IVASS riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento della prova dallo stesso sostenuta.
10.Ogni variazione di recapito dovrà essere tempestivamente comunicata all’IVASS, mediante posta elettronica, all’indirizzo “esame.intermediari@ivass.it”.
11.L’IVASS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all’Istituto stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
ARTICOLO 3
(Cause di esclusione)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla prova di idoneità i candidati che:
- alla data di presentazione della domanda di ammissione non siano in possesso del requisito di cui all’articolo 1, comma 2;
- il giorno dello svolgimento dell’esame di cui all’articolo 5 non esibiscano un documento di riconoscimento in corso di validità o rifiutino di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda di partecipazione.
ARTICOLO 4
(Articolazione della prova di idoneità)
1. La prova di idoneità consta di un esame scritto, articolato in un questionario a risposta multipla e a scelta singola.
2. L’esame per il Modulo assicurativo verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella A allegata al presente provvedimento:
- diritto delle assicurazioni, inclusa la disciplina regolamentare emanata dall’Istituto;
- disciplina della previdenza complementare;
- disciplina dell’attività di agenzia e di mediazione;
- tecnica assicurativa (rami vita e danni);
- disciplina della tutela del consumatore;
- nozioni di diritto privato;
- nozioni di diritto tributario riguardanti la materia assicurativa e la previdenza complementare.
3. L’esame per il Modulo riassicurativo verte sulle materie di seguito elencate, avuto particolare riguardo agli argomenti indicati nella tabella B allegata al presente provvedimento:
- disciplina del contratto di riassicurazione e tipologie di riassicurazione;
- tecnica riassicurativa.
4. L’esame per il Modulo assicurativo e riassicurativo verte sulle materie di cui ai commi 2 e 3.
ARTICOLO 5
(Data e luogo dell’esame)
1. La data, il luogo e l’orario dell’esame sono comunicati entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità – qualora per motivi organizzativi non sia possibile determinare data, luogo e orario di svolgimento dell’esame – viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione dell’avviso, la notizia del rinvio e la comunicazione della data, del luogo e dell’orario dell’esame viene prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. Le suddette informazioni sono rese disponibili anche sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it. L’IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti l’esame da parte di fonti non autorizzate.
ARTICOLO 6
(Svolgimento dell’esame)
1. I candidati, i quali non siano stati esclusi dalla prova di idoneità ai sensi dell’articolo 3, sono ammessi a sostenere l’esame e sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell’orario stabiliti ai sensi dell’articolo 5.
2. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è comunicato dalla Commissione prima del suo inizio.
3. Per lo svolgimento dell’esame non è ammessa la consultazione di testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame, comporta l’immediata esclusione del candidato dalla prova.
4. L’esame è corretto in forma anonima, esclusivamente con l’ausilio di tecnologia informatica e si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100). I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa, errata o multipla sono comunicati prima dell’inizio della prova.
ARTICOLO 7
(Esito dell’esame)
1. L’esito dell’esame è reso disponibile per ciascun candidato mediante accesso al sito internet dell’IVASS, previo inserimento delle credenziali personali assegnate durante la fase di registrazione di cui all’articolo 2. Tale modalità di comunicazione assume il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
2. L’IVASS rende nota, mediante specifico comunicato sul proprio sito internet, la data a far tempo dalla quale ciascun candidato potrà, con tali mezzi, acquisire conoscenza dell’esito dell’esame.
ARTICOLO 8
(Commissione esaminatrice)
1. La Commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall’IVASS con proprio provvedimento, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione. Nel provvedimento viene altresì nominato un supplente per ciascuna delle categorie di componenti di cui al comma 2.
2. La Commissione è composta da:
- due dirigenti dell’IVASS, di cui uno con funzioni di Presidente;
- due funzionari dell’IVASS;
- due docenti universitari in una delle seguenti discipline:
- diritto privato;
- diritto civile;
- diritto commerciale;
- diritto delle assicurazioni.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da due dipendenti dell’IVASS.
4. Il Presidente della Commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze di celerità connesse al numero dei candidati, può suddividere la Commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un funzionario dell’IVASS e da un docente universitario, attribuendo funzioni di Presidente della sottocommissione al secondo membro dirigente dell’IVASS. Il Presidente della Commissione ripartisce tra le due sottocommissioni i compiti assegnati alla Commissione per l’espletamento della prova.
ARTICOLO 9
(Informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati)
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che i dati personali sono raccolti e conservati presso l’IVASS e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli fini dell’espletamento della prova di idoneità e per l’assolvimento delle finalità ad essa connesse.
2. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992 e 68/1999 e dal D.P.R. n. 487/1994.
3. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Titolare del trattamento è l’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, via del Quirinale n. 21, Roma.
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