DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 62 DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 21 DEL 28 MARZO 2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CONCERNENTE GLI OBBLIGHI E LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI SISTEMATICHE DELLE BASI TECNICHE DEI PRODOTTI VITA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 32, COMMA 6, E 190, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il regolamento ISVAP del 28 marzo 2008, n. 21 ed in particolare gli artt. 62 e 69;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l’art. 13 comma 28;
adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
TITOLO I Disposizioni di carattere generale
Art. 1
(Fonti normative)
1. Il presente Provvedimento è emanato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 62, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 ed ai sensi degli articoli 32, comma 6 e 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, esercenti i rami vita. 
TITOLO II Obblighi di informativa nei confronti dell’IVASS
Art. 3
(Obblighi di comunicazione all’IVASS)
1. l’impresa trasmette all’IVASS le comunicazioni sistematiche di tutti i nuovi prodotti da essa commercializzati nonché informativa sintetica sui prodotti ritirati dalla vendita.
Art. 4
(Modalità e termini per l’invio delle comunicazioni all’IVASS)
1. L’impresa trasmette, entro trenta giorni dall’emissione del primo contratto, le comunicazioni sistematiche dei nuovi prodotti da essa commercializzati. L’impresa comunica, entro trenta giorni dal ritiro dei prodotti dalla vendita, di averne interrotto la commercializzazione.
2. Per entrambe le fattispecie di cui al comma 1, l’informativa è resa all’IVASS, in via informatica, secondo le istruzioni riportate in allegato.
3. In assenza di specifiche disposizioni, interne alle imprese, volte a definire la data di interruzione della commercializzazione di un prodotto, si considerano chiusi alla vendita i prodotti per i quali l’impresa non abbia sottoscritto alcun contratto dello stesso tipo da almeno un anno. L’eventuale nuova riemissione dei medesimi prodotti sul mercato, successiva alla comunicazione della chiusura, comporterà una nuova informativa all’Autorità.
Art. 5
(Attestazione dell’attuario incaricato)
1. In occasione della semestrale e del bilancio l’impresa trasmette l’attestazione dell’attuario incaricato, secondo il fac-simile riportato in allegato.
TITOLO III Disposizioni finali
Art. 6
(Abrogazioni)
Sono abrogate:
a) la Circolare ISVAP n. 267 dell’8 febbraio 1996;
b) la Circolare ISVAP n. 416 del 23 agosto 2000;
c) la Circolare ISVAP n. 480 del 7 giugno 2002.
Art. 7
(Pubblicazione)
1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Autorità (www.ivass.it).

Art. 8
(Entrata in vigore)
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il 1° luglio 2013.
2. Le imprese provvederanno a trasmettere, entro il 10 settembre 2013, secondo le istruzioni informatiche allegate al presente Provvedimento, le comunicazioni sistematiche dei nuovi prodotti commercializzati dal 21 dicembre 2012 al 1° luglio 2013, ancora in distribuzione a tale ultima data. Delibera n. 82 del 21 maggio 2013
Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d’Italia