I candidati che vogliono iscriversi alla sezione A del Registro Unico devono sottoscrivere una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come disciplinato dall’art. 11 del Regolamento n. 5.
1. La polizza di assicurazione della responsabilità civile è stipulata dagli intermediari di cui alle sezioni A e B con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 responsabilità civile generale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale attività in regime di stabilimento o di libertà prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana. E’ consentita anche la stipulazione in coassicurazione.
I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
– € 1.000.000,00 per ciascun sinistro;
– € 1.500.000,00 all’anno globalmente per tutti i sinistri.
N.B. a far data dal 1 gennaio 2010 i massimali di copertura della polizza dovranno essere di importo almeno pari a:
− € 1.120.200,00 per ciascun sinistro;
− € 1.680.300,00 all’anno globalmente per tutti i sinistri.
Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l’iscrizione.
Per le società che esercitano attività assicurativa e riassicurativa il massimale globale annuo deve essere distinto per tipo di attività.
La polizza ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. Le polizze con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovate annualmente.
2. La polizza deve avere le seguenti caratteristiche minimali:
a) garantire la responsabilità civile derivante da danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di intermediazione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società, iscritte nella sezione E. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
b) coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di intermediazione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
c) l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
d) garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri.
3. Qualora l’intermediario svolga attività relativa a forme pensionistiche complementari, la copertura della polizza si estende anche a tale attività.
4. L’intermediario comunica all’Autorità la stipula della polizza per la responsabilità civile professionale:
• all’atto di iscrizione nelle sezioni A o B del Registro, rendendo l’apposita dichiarazione prevista, rispettivamente, nell’allegato 1 o nell’allegato 2 (QUADRO A per le persone fisiche, QUADRO B per le società);
• in caso di intermediario già iscritto nelle sezioni A o B, mediante trasmissione all’IVASS dell’allegato 11 (QUADRO A per le persone fisiche, QUADRO B per le società).
Ai sensi del Provvedimento ISVAP n. 2664 del 17 dicembre 2008, gli intermediari non sono tenuti a comunicare né il rinnovo annuale né la conferma della polizza pluriennale.