NOVITA’ 2021 – CONTRIBUTI OAM

L’anno 2021 inizia con delle novità importanti inerenti i contributi da versare all’OAM per gli iscritti e per coloro che intendano procedere alla prima iscrizione.

Vediamo quali.

  • L’OAM ha ridotto del 30% la quota da corrispondere a titolo di contributo di iscrizione annuale e ha fissato il termine per il pagamento al 30 aprile 2021.

Resta invariata, invece, la data del 28 febbraio 2021 per coloro che vorranno cancellarsi dagli Elenchi senza che il contributo sia dovuto.

  • TUTTI GLI ISCRITTI OPERATIVI O NON, ALLA DATA DEL 31/12/2020, SONO TENUTI A VERSARE LA QUOTA RICHIESTA.
  • Non devono versare il contributo, invece, i soggetti di seguito elencati:
  1. coloro che hanno presentato domanda di cancellazione entro il 28 febbraio 2021;
  2. coloro che hanno presentato domanda d’iscrizione nel 2020 e sono stati iscritti dopo il 1° novembre del 2020, in quanto hanno già effettuato i versamenti dovuti.
  • L’OAM ha ridotto del 50% la quota da corrispondere a titolo di contributo di iscrizione annuale per i seguenti soggetti:
  • Agenti in attività finanziaria iscritti nell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF);
  • Agenti in attività finanziaria iscritti nella Sezione A – Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI);
  • Mediatori creditizi iscritti nella Sezione B – Broker del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI).

Nella Circolare 35/20 si raccomanda di provvedere quanto prima al versamento e di procedere con l’invio all’Organismo della copia del bonifico effettuato, esclusivamente tramite la propria Area Privata, utilizzando il servizio “Contributo di iscrizione”.

Per effettuare il bonifico bisogna prestare particolare attenzione alle voci “IBAN” e “CAUSALE”, differenziati in base alla categoria di appartenenza, indicati nelle tabelle disponibili nella Circolare 35/20.

È necessario indicare il proprio codice fiscale nella causale del bonifico.

N.B. La propria posizione contributiva è verificabile nell’ Area Privata sul sito dell’OAM.

– In caso di pagamento su IBAN diverso da quello indicato nella Circolare 35/20, verificare, dopo qualche giorno, l’esito nella propria Area Privata.

– In caso di ritardo nel versamento dei contributi richiesti, l’Organismo si riserva ogni eventuale iniziativa di carattere sanzionatorio, di cui all’art. 128-duodecies, comma 1, del Testo Unico Bancario (TUB) ed al Regolamento integrativo OAM.

SI INFORMA CHE OGNI EVENTUALE COMUNICAZIONE DELL’ORGANISMO RELATIVA AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SARÀ RICEVUTA TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Circolare 35/20.

Altra novità importante del 2021 è la RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ENASARCO per i giovani fino ai 30 anni che si iscrivano per la prima volta all’OAM o che abbiano un incarico dopo oltre 3 anni di fermo lavorativo.

L’agevolazione avrà valenza triennale 2021-2023 ed è operativa dal 1° gennaio 2021.

L’articolo, inserito per “agevolare l’ingresso e la permanenza nella professione”, prevede una riduzione crescente (6, 8, 10 punti percentuali per ciascun anno solare) per il contributo previdenziale obbligatorio e del 50% del minimale contributivo per ciascun anno di riferimento.

L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale.

 

 

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