Il nuovo sistema sanzionatorio

Il recepimento della Direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD) è stata l’occasione per la complessiva riscrittura del sistema sanzionatorio previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP).

La disciplina legislativa è stata integrata dalla normativa secondaria emanata dall’Ivass (Regolamento n.39 del 2 agosto 2018).
A conclusione di questa complessiva riforma, l’impianto normativo sanzionatorio del mercato assicurativo risulta più robusto e allineato a quelli in essere per i settori bancario e finanziario.
Le principali novità rispetto al sistema previgente possono essere sintetizzate come segue:

  • rilevanza della violazione. L’IVASS avvia il procedimento sanzionatorio se l’irregolarità accertata riveste carattere rilevante; l’art. 11 del succitato Regolamento 39/2018 definisce gli elementi da cui desumere il criterio di “rilevanza”;
  • estensione delle sanzioni alle persone fisiche. In passato, l’IVASS poteva avviare procedure sanzionatorie solo nei confronti dell’impresa di assicurazione (persona giuridica). La riforma normativa assoggetta ai poteri sanzionatori dell’IVASS anche gli esponenti aziendali, e cioè coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti o coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione dell’impresa anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. Nei confronti delle persone fisiche sono state previste sanzioni pecuniarie che vanno da 5 mila a 5 milioni di euro per irregolarità relative all’attività non distributiva e da Mille a 700 mila euro per quelle relative all’attività distributiva; da 10 mila a 5 milioni di euro per violazioni in tema di antiriciclaggio (solo per gli esponenti aziendali dell’impresa);
  • sanzioni pecuniarie più elevate e parametrate al fatturato per le imprese e società di intermediazione. I nuovi limiti edittali variano: da 30 mila euro al 10% del fatturato per irregolarità relative all’attività non distributiva e da 5 mila a 5 milioni di euro ovvero al 5% del fatturato, se superiore, per quelle relative all’attività distributiva; da 5 mila a 5 milioni di euro ovvero, se superiore, al 10% del fatturato per violazioni in materia di antiriciclaggio,
  • sanzioni di natura non patrimoniale. Queste sanzioni sono applicabili in alternativa a quelle pecuniarie (ad esempio: l’ordine di porre termine alle violazioni; la dichiarazione pubblica in materia di antiriciclaggio) oppure in via accessoria (ad esempio: l’interdizione temporanea dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo per gli esponenti aziendali e il personale delle imprese destinatari di sanzioni pecuniarie; la dichiarazione pubblica in caso di violazioni in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativo) o autonoma (ad esempio, l’interdizione temporanea dallo svolgimento delle funzioni per i componenti il consiglio di amministrazione delle società di intermediazione);
  • introduzione dell’ “accertamento unitario”. Finalizzato al contenimento del numero dei procedimenti sanzionatori verso imprese e intermediari, l’accertamento unitario consente di contestare con un unico atto, irrogando un’unica sanzione, più violazioni con caratteristiche omogenee, attuate entro un predefinito arco temporale;
  • possibilità del “contraddittorio rafforzato” che consente ai destinatari di una procedura sanzionatoria un ulteriore momento di interlocuzione, solo documentale, con il vertice dell’IVASS cui spetta la decisione sulla sanzione. Per gli intermediari la riforma prevede il superamento del c.d. doppio binario, cioè della coesistenza per la medesima fattispecie contestata di un procedimento sanzionatorio pecuniario e di un procedimento disciplinare. Le nuove norme prevedono pertanto l’apertura di un solo procedimento sanzionatorio la cui istruttoria è affidata al Collegio di Garanzia, costituito presso l’IVASS, tranne nel caso dei procedimenti aperti per violazioni in materia di antiriciclaggio essendo tale materia affidata in via esclusiva alla competenza istruttoria del Servizio Sanzioni dell’IVASS.

L’IVASS irroga le sanzioni con provvedimento motivato, notificato agli interessati.
Nel caso in cui, invece, gli elementi di difesa o le altre informazioni disponibili sono ritenuti idonei a far ritenere insussistenti o non perseguibili i fatti oggetto di contestazione, l’Istituto comunica agli interessati il provvedimento di archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Le valutazioni conclusive dell’IVASS tengono conto, tra l’altro:

  • dell’irregolarità riscontrata (tipologia, durata, gravità, pregiudizio agli assicurati, agli aventi diritto alle prestazioni o all’esercizio delle funzioni di vigilanza);
  • dei riflessi dell’irregolarità sulla situazione aziendale dell’impresa/gruppo di appartenenza e sul livello di esposizione ai rischi;
  • della reiterazione delle violazioni della medesima natura;
  • della natura del soggetto;
  • dei vantaggi eventualmente ottenuti in conseguenza della condotta irregolare;
  • della collaborazione attiva ed autonoma del soggetto interessato.
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