IVASS nuove regole per l’attestato di rischio “Dinamico”

R.C. AUTO: IVASS DEFINISCE NUOVE REGOLE PER L’ATTESTATO DI RISCHIO “DINAMICO” E PER LA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE

L’IVASS emana due Provvedimenti in materia di r.c. auto che: introducono una nuova disciplina dell’attestato di rischio, c.d. Attestato di rischio dinamico (Provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018 recante modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015); definiscono nuove regole per il riconoscimento della classe di merito di Conversione Universale (classe di C.U.) e per la sua evoluzione nel tempo (Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 recante criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale di cui all’art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 – Dematerializzazione dell’attestato di rischio).

Il primo provvedimento consente di valutare con maggiore precisione la sinistrosità dell’assicurato.

L’attestato di rischio – e quindi il premio assicurativo –terrà conto anche dei sinistri pagati a ridosso o dopo la scadenza del contratto, anche laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri pagati tardivamente).

In questo modo saranno rimossi comportamenti elusivi o fraudolenti, a beneficio degli assicurati virtuosi. Il secondo provvedimento chiarisce dubbi interpretativi della normativa vigente, che determinavano disparità di trattamento nei confronti degli assicurati tra le diverse compagnie, e introducono benefìci a favore di talune categorie di assicurati, in precedenza trascurate (ad es. veicoli intestati a portatori di handicap, a conviventi di fatto e uniti civilmente, veicoli oggetto di leasing)

   

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