Formazione OAM, l'intervento del Prof. Avv. Giuseppe Russo al convegno dell'AIRA
Obblighi di formazione degli intermediari finanziari
Il legislatore con il Dlgs 141/10 ha riformato il settore degli intermediari finanziari introducendo importanti novità anche nel settore della formazione.
Non v’è dubbio che quest’ultimo nel regolare gli obblighi formativi si sia ispirato all’esempio degli intermediari assicurativi. Il modello ormai in vigore da più di cinque anni ha dimostrato di essere efficiente e di successo.
E’ opportuno però precisare che il percorso di riforma sia degli intermediari assicurativi che di quelli finanziari nasce e trova fondamento nel recepimento di due direttive comunitarie rispettivamente:
– la Direttiva 92/2002 Ce per gli intermediari assicurativi e
– la Direttiva 08/48/Ce per gli intermediari finanziari
attraverso le quali il legislatore comunitario ha cercato di armonizzare le diverse discipline nazionali.
Obblighi di formazione degli intermediari finanziari
Analizzando alcune disposizioni del Dlgs 141/10 in particolare in relazione ai requisiti di iscrizione degli agenti in attività finanziaria nonché a quelli dei soggetti che svolgono funzioni di direzione amministrazione e controllo in società di mediazione il Dlgs prevede che, “l’iscrizione nel relativo elenco è subordinata al superamento di un apposito esame ed al mantenimento dei requisiti di professionalità attraverso l’espletamento dell’aggiornamento professionale”.
Inoltre per quanto attiene ai dipendenti e collaboratori di questi ultimi, la normativa li vincola al superamento di una prova valutativa i cui contenuti sono stati stabiliti dall’Organismo di Vigilanza nella circolare n°5/12 del 1 giugno c.a.
In ogni caso tutti gli operatori hanno l’obbligo di espletare una formazione continua di aggiornamento professionale biennale.
Titoli equipollenti – Esame – Formazione
1) Titoli equipollenti: soggetti esonerati dall’esame
L’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi attraverso la circolare n° 4/12 ha stabilito i criteri attraverso i quali i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del decreto 141/10 hanno titolo equipollente e sono quindi esonerati dal sostenimento dell’esame di abilitazione professionale.
Art. 26, comma 1°, del Decreto n. 141/10.
E’ bene precisare che tali soggetti, già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto e cioè il 19 settembre 2010 (pubblicato il 4 settembre + 15 gg di vacatio legis) hanno sei mesi di tempo dalla costituzione dell’Organismo (avvenuta il 12 dicembre 2011) per chiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di agente o mediatore cio’ in considerazione dell’art. 26, comma 1°, del Decreto n. 141/10.
Art. 26, comma 2°, del Decreto n. 141/10.
Tali figure in ragione dell’art. 26, comma 2°, qualora abbiano effettivamente svolto l’attività, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell’elenco, sono esonerati dal superamento dell’esame “a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell’adeguatezza e dell’esperienza professionale maturata”.
Considerata la necessità di definire i criteri da utilizzarsi per verificare l’adeguatezza dell’esperienza professionale maturata ai fini dell’applicazione del beneficio previsto, attraverso la citata circolare, si considera adeguata l’esperienza professionale maturata dai soggetti laddove venga dimostrato il possesso dei requisiti che seguono.
REQUISITI DI EQUIPOLLENZA
– I soggetti che hanno svolto attività di agente in attività finanziaria e/o di mediatore creditizio in forma individuale devono avere percepito redditi lordi in misura non inferiore ad € 5.000,00 su base annua in relazione a tali attività;
– i soggetti che hanno svolto l’attività di amministratore di società di agenzia in attività finanziaria e/o di mediazione creditizia devono avere percepito compensi lordi annui per tale attività non inferiore ad € 5.000,00. I medesimi soggetti possono dimostrare, in alternativa rispetto a quanto previsto al periodo precedente, che la società presso la quale è stata svolta l’attività di amministratore ha percepito ricavi per l’attività di agenzia in attività finanziaria e/o di mediazione creditizia in misura non inferiore ad € 5.000,00 su base annua.
Le soglie numeriche indicate devono essere raggiunte per almeno tre annualità, anche non consecutive, nel quinquennio precedente la presentazione dell’istanza di iscrizione ai sensi dell’art. 26, comma 1°, del D.Lgs. n. 141/10.
Nota Interpretativa
Si precisa inoltre che in base al primo comma dell’art. 26 il termine ultimo per richiedere l’iscrizione nei nuovi elenchi sembrerebbe essere il 12 giugno 2012 (cioè a sei mesi di distanza dalla costituzione dell’organismo che ricordiamo è avvenuta il 12 dicembre 2011). Tuttavia tale termine è da considerarsi ordinatorio in considerazione di due diverse ragioni.
La prima relativa all’avviso emanato dall’organismo di vigilanza e pubblicato sul sito internet: http://www.amministrazione-oam.it/ con il quale si precisa che: “la data di apertura per le iscrizioni nei costituendi elenchi sarà successivamente comunicata dall’organismo”.
La seconda relativa al fatto che gli elenchi non sono ancora stati istituiti in attesa dell’ulteriore correttivo che attualmente è ancora in fase di studio, oltre che per la mancata comunicazione di specifiche procedure inerenti alla formulazione della citata richiesta di iscrizione . L’organismo con un ulteriore comunicato ha quindi precisato che “ in virtù di quanto previsto dall’art. 28 del Decreto n. 141/10, la disciplina vigente prima della riforma continuerà a trovare applicazione anche in epoca successiva alla data indicata in quanto non sono ancora state adottate le norme di attuazione previste dalla riforma. I soggetti regolarmente iscritti negli albi tenuti dalla Banca d’Italia possono dunque continuare ad operare nel rispetto della disciplina vigente prima della riforma fino al completamento del quadro normativo.
2)ESAME
Per i soggetti che non hanno i su menzionati titoli equipollenti e che vogliano svolgere l’attività di agente in attività finanziaria o mediatore creditizio è necessario il superamento di un esame pubblico da sostenersi attraverso l’emanazione di un bando annuale a cura dell’organismo di vigilanza.
L’organismo di vigilanza ha emanato l’1 giugno il bando (scaricabile dal sito www.organismo-am.it) per l’indizione delle sessioni d’esame per l’anno 2012 delle prove per l’iscrizione nell’Elenco degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.
La I sessione si svolgerà nei giorni 12-13 settembre 2012 in ROMA Presso il Centro Convegni “Carte Geografiche” Via Napoli, 36 mentre la II sessione si svolgerà nella giornata del 17 settembre in MILANO Presso l’Hotel Michelangelo Via Scarlatti, 33. Per quanto attiene alla procedura di presentazione delle domande e di ammissione all’esame Possono essere ammessi i soggetti che:
a) abbiano effettuato la registrazione al portale www.organismo-am.it, accedendo alla sezione “Registrazione” entro e non oltre il 15 agosto c.a.;
b) abbiano partecipato a un corso di formazione sulle materie rilevanti per l’esercizio dell’attività di Agente in attività finanziaria e Mediatore creditizio, ai sensi dell’art.14 del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.141, entro la data di partecipazione alla sessione della prova d’esame prescelta dal candidato. I corsi possono essere erogati da strutture di comprovata esperienza nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche rilevanti nell’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio.
La prova d’esame verte sulle seguenti materie (il peso attribuito a ciascuna di esse, è indicato in termini percentuali rispetto ai contenuti complessivi):
a) Il sistema finanziario e l’intermediazione del credito (35%):
– i soggetti operanti nell’intermediazione creditizia: gli intermediari bancari, gli intermediari finanziari e gli intermediari del credito;
– il sistema istituzionale preposto alla regolazione e al controllo del sistema finanziario;
– i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria in particolare: attività svolta, requisiti richiesti, sistema di vigilanza.
b) Aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento (25%):
– mutui, prestiti personali, affidamenti finalizzati, leasing, factoring, cessione del quinto dello stipendio e della pensione, aperture di credito, carte di credito, deleghe di pagamento, concessione di garanzie.
c) La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia (20%).
d) Elementi sulla valutazione del merito creditizio: come esaminare il bilancio familiare ed il fabbisogno finanziario d’impresa (5%).
e) La disciplina antiriciclaggio ed antiusura (5%).
f) Elementi fondamentali di diritto societario e di diritto fallimentare (5%).
g) La disciplina in tema di intermediazione assicurativa (3%).
h) Disciplina dei reclami e dell’Arbitro bancario e finanziario (2%).
Requisiti di ammissione
Per essere ammessi a sostenere la prova d’esame i candidati devono esibire, al momento dell’accesso alle sedi d’esame, un documento di riconoscimento in corso di validità.
L’organismo potrà inoltre richiedere l’esibizione del certificato formativo propedeutico al sostenimento dell’esame ai sensi dell’art. 2 lett b) del bando. E’ quindi necessario sostenere obbligatoriamente questo corso propedeutico in aula ovvero in e-learning.
3) Prova valutativa per l’iscrizione dei collaboratori e dipendenti degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
L’Organismo, visto l’art. 128-novies, comma 1°, del D.Lgs. n. 385/93, ha definito con la circolare n° 5/12 i contenuti e le modalità di effettuazione della disciplina della Prova Valutativa per i dipendenti e collaboratori di cui gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico.
La Prova Valutativa prevista dall’art. 128-novies, comma 1°, del TUB consiste nel superamento di un test di verifica della preparazione acquisita all’esito di un percorso formativo inerente le materie rilevanti per le attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia che sono le medesime indicate per il sostenimento dell’esame.
Gli iscritti (agenti e mediatori) devono verificare che ciascuno dei loro dipendenti e collaboratori a norma dell’art. 128-novies del TUB abbiano superato la Prova Valutativa e conseguito l’attestato prima della trasmissione all’OAM dei nominativi ai sensi dell’art. 128-novies, comma 3°, del TUB.
Il percorso formativo, può consistere in corsi in aula o a distanza, deve avere una durata non inferiore a 20 ore complessive, di cui almeno 8 ore da svolgersi in aula o equivalenti.
Si considerano equivalenti le modalità di erogazione dei corsi in videoconferenza o con modalità di e-learning con rilascio di strumenti audiovisivi ai discenti e con l’indicazione dei giorni e degli orari in cui avviene la contemporanea fruizione delle lezioni da parte degli iscritti al corso. La fruizione del corso deve essere tracciata ed i discenti devono avere la possibilità, nel periodo indicato per lo svolgimento del corso, di contattare telefonicamente il docente che appare in video per richiedere chiarimenti e delucidazioni.
Requisiti degli enti di formazione
Il percorso formativo ed il test di verifica devono essere erogati da enti in possesso dei seguenti requisiti:
– esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche rilevanti nell’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio;
– possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità per almeno uno dei programmi formativi offerti o per un’area operativa: UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37, ASFOR, AACSB, EQUIS, AMBA.
L’appartenenza dell’ente di formazione ad un’Università riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è considerato titolo sostitutivo ed equivalente alle suddette certificazioni.
I docenti incaricati dagli enti per l’attività di formazione in aula/elearning e gli esperti incaricati per l’elaborazione dei contenuti dei corsi a distanza devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
– essere titolari di cattedra universitaria in materie economiche, finanziarie e giuridiche di ogni grado del sistema universitario;
– aver maturato un’esperienza almeno quinquennale nell’attività di formazione nelle materie indicate già citate in precedenza;
– essere ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori);
– essere dirigenti o funzionari dell’Amministrazione Pubblica con competenza specifica nelle materie già citate.
I moduli formativi a distanza devono essere realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedere una progettazione per obiettivi didattici, moduli didattici di contenuto e momenti intermedi di autovalutazione dell’apprendimento nonché di un test finale di verifica relativo alle materie citate.
Il test di verifica consiste in un esame, articolato in un questionario di 40 domande a scelta multipla e risposta singola.
Il candidato può selezionare solamente una delle quattro opzioni e ad ogni domanda per cui è stata selezionata l’opzione corretta è attribuito un punteggio pari a uno.
Il test di verifica si considera superato se il candidato raggiunge una votazione non inferiore a 30 su 40.
L’ente che eroga il test di verifica rilascia all’iscritto ed al soggetto che ha superato la Prova Valutativa un attestato, sottoscritto sotto la propria responsabilità dal titolare o dal legale rappresentante, contenente l’indicazione:
– della durata del corso;
– dei contenuti del corso;
– dei nominativi dei docenti ed esperti che hanno curato i contenuti del corso;
– del risultato ottenuto nel testi finale di verifica.
L’attestato è conservato dall’iscritto e dal dipendente/collaboratore per un periodo non inferiore a tre anni successivo alla cessazione del rapporto tra iscritto e dipendente/collaboratore.
In caso di mancato superamento del test, il candidato può sostenere nuovamente il test medesimo senza obbligo di nuova partecipazione al percorso formativo.
Obblighi degli iscritti
Gli iscritti sono tenuti:
– a comunicare con almeno dieci giorni di preavviso all’Organismo (all’indirizzo email provavalutativa@organismo-am.it) la data, l’ora, il luogo in cui si terrà ciascun test di verifica e l’identità del soggetto incaricato dell’erogazione del percorso formativo e del conclusivo test di verifica;
– a verificare la qualità dell’attività di formazione erogata ai sensi della Circolare n°5/12 e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l’erogazione del percorso formativo e del test finale di verifica;
– a fornire all’Organismo, ove richiesto, ogni informazione e documento utile in merito alle attività svolte con riferimento alla Prova Valutativa.
L’aggiornamento Professionale
Quale requisito necessario per il mantenimento dell’iscrizione al Registro è necessaria la partecipazione a un percorso di formazione di durata non inferiore a 60 ore su base biennale, di cui almeno 30 in aula o forme equivalenti.
L’obbligatorietà dell’aggiornamento riguarda:
– le persone fisiche iscritte nell’elenco degli Agenti in attività finanziaria;
– gli amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori delle società iscritte negli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.
Il numero minimo di ore di aggiornamento da effettuarsi entro il 31.12 di ogni anno è pari a 15.
Ancorchè quindi l’aggiornamento sia previsto su base biennale l’organismo di vigilanza ha comunque previsto che ogni anno i soggetti sopra citati svolgano almeno 15 ore di aggiornamento minimo. Per tale ragione l’obbligo formativo si configura annualmente.
Anche in questo caso i requisiti degli enti e dei docenti che erogano l’aggiornamento professionale nonché le materie da trattare devono essere le medesime già citate nelle precedenti slide oggetto della circolare n°5/12.
Il percorso formativo si conclude con un test finale di verifica il cui superamento è condizione per il rilascio da parte dell’ente di formazione del certificato di aggiornamento professionale.
Obblighi di formazione degli intermediari finanziari
Dalla lettura di tali norme si evince un aspetto fondamentale, quello legato alle nuove tecnologie. Non vi è dubbio che l’approccio formativo reso possibile dall’e-learning, considerato l’importante numero di persone da formare, sia assolutamente indispensabile. Gli obblighi formativi che in vari settori sono stati introdotti dal legislatore o dagli ordini professionali riguardano centinaia di migliaia di persone e vincolare i discenti ad estenuanti giornate formative, con vincoli temporali e territoriali sarebbe senza dubbio troppo oneroso oltre che anacronistico. Non a caso la scelta dell’e-learning è già stata fatta, l’Isvap, il Consiglio Nazionale Forense, l’Agenzia per la formazione continua in medicina ecc. hanno disciplinato, chi piu’ dettagliatamente chi meno, la possibilità di svolgere le ore formative attraverso questa modalità in modo assolutamente equipollente all’aula. I vantaggi per le grandi reti distributive sono sotto gli occhi di tutti.
LA VIGILANZA
Infine un’importante novità riguarderà la vigilanza. Questa assume un duplice aspetto infatti, è ormai risaputo che agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi nell’esercizio della loro attività professionale collocano in via accessoria prodotti assicurativi a tutela del credito. Sino ad ora a questi soggetti si applicavano i soli obblighi normativi ai sensi della normativa Isvap relativi all’iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi lett. e) ed all’adempimento degli obblighi formativi stabiliti con il regolamento Isvap n° 5 del 2006. A questo obbligo formativo quindi si aggiungeranno gli obblighi formativi relativi Dlgs 141/10 che come già accennato imporranno ad agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi e loro collaboratori un ulteriore formazione professionale di natura prettamente finanziaria.
Per quanto riguarda l’attività assicurativa sarà l’ISVAP a vigilare sull’attuale iscrizione al rui e sull’effettiva partecipazione ai corsi di aggiornamento invece, per i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria sarà l’Organismo di vigilanza neo costituito.
Obblighi di formazione degli intermediari assicurativi
Se analizziamo l’impianto formativo e di abilitazione degli intermediari assicurativi, come accennato all’inizio del mio intervento ci accorgiamo di come le strutture appaiano simili in molti dei loro aspetti.
Agente e Broker di Assicurazione
1) Per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di intermediario assicurativo di cui alle lettere a) o b) del RUI (agente – broker) è necessario sostenere un esame pubblico bandito annualmente dall’autorità di vigilanza ISVAP il cui superamento è condizione necessaria per l’esercizio della professione.
Collaboratori degli intermediari
Per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario principale di cui alle lett. a),b),d), del RUI, che svolgono attività di intermediazione, è previsto per poter svolgere tale attività che questi soggetti eseguano una formazione iniziale di 60 ore (di cui almeno 30 in aula o elearning). Per tali soggetti la legge non prevede l’obbligo di iscrizione al RUI.
Per tutti coloro i quali effettuano intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario principale per il quale operano, ai fini dell’iscrizione nella sezione E del RUI, sussiste il medesimo obbligo formativo (60 ore) oltre all’obbligo dell’intermediario principale dell’iscrizione del collaborate in sez e) del RUI. Il
Aggiornamento professionale
L’art. 38 del regolamento n°5 Isvap introduce invece il c.d. obbligo di aggiornamento professionale per tutti gli intermediari. Secondo tale articolo gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali.
A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore, di cui almeno 15 in aula. L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, dalla data di inizio dell’attività; in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento.
I corsi devono essere tenuti da docenti specializzati con esperienza qualificata nel settore assicurativo e si concludono con un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato un attestato comprovante il conseguimento dell’aggiornamento professionale. Dall’attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha fornito la formazione, deve risultare il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati, i nominativi dei docenti e l’esito positivo del test finale.
Obblighi di formazione degli intermediari assicurativi
Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all’aggiornamento professionale periodico. In ogni caso, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, ai fini della ripresa dell’attività, gli intermediari devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal comma 1 dell’art 38.
Gli intermediari persone fisiche iscritti nel registro e gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D sono esonerati dall’aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di:
a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;
b) grave malattia o infortunio.
Nota interpretativa
L’Isvap ha fornito alcune importanti precisazioni in riferimento agli obblighi formativi:
Corsi seguiti in videoconferenza/on demand
I corsi seguiti in videoconferenza/on demand sono equiparati ai corsi in aula in considerazione del fatto che i corsi impartiti in via telematica presso le Università sono legalmente riconosciuti.
Docenti specializzati
La nozione di docenti specializzati è da riferire a soggetti:
- con un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa (anche derivante da un’esperienza qualificata nel settore)
- che abbiano anche le necessarie capacità di trasferimento a terzi delle cognizioni da acquisire.
Requisiti richiesti ad una società di formazione
Considerato che il Codice rimette alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l’organizzazione della formazione, l’Autorità ritiene adeguato prevedere i contenuti minimi della formazione, senza porre vincoli alle relative modalità organizzative attraverso la previsione di sistemi di accreditamento o di gestione dei corsi da parte di società esterne alle imprese e agli intermediari.
Controlli
L’ISVAP può verificare in capo ai soggetti iscritti nel registro:
a) la permanenza del possesso dei requisiti di onorabilità e dell’assenza delle cause di incompatibilità, previsti per l’iscrizione nella sezione di appartenenza;
b) l’osservanza dell’obbligo di aggiornamento professionale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 38.
L’ISVAP provvede:
a) alla cancellazione dal registro, abbiano avuto esito negativo;
b) all’applicazione della sanzione disciplinare, nei confronti degli intermediari per i quali venga riscontrata l’inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall’articolo 38.
I NUOVI OBBLIGHI FORMATIVI DEL REG. ISVAP 41
Il Regolamento n. 41 del 15 maggio 2012 dà attuazione, per quanto concerne il settore assicurativo, all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (nel seguito “decreto”).
Il decreto ha riordinato l’intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, ridisegnando, tra l’altro, i rapporti di collaborazione tra le Autorità di vigilanza di settore e, di conseguenza, il ruolo dell’ISVAP. Nello specifico, la norma prevede che l’ISVAP, d’intesa con Banca d’Italia e CONSOB, emani disposizioni circa l’organizzazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l’utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Per ciò che riguarda il mio intervento il focus sul regolamento 41 si concentrerà sull’importante introduzione di uno specifico obbligo formativo in materia di antiriciclaggio per tutti gli operatori del settore assicurativo.
Articolo 18
In particolare l’articolo 18, al fine di accrescere la conoscenza della normativa antiriciclaggio e la consapevolezza delle correlate finalità e dei principi, prescrive alle imprese di porre in essere un’attenta opera di formazione del personale e dei collaboratori sugli obblighi previsti dalla medesima normativa.
Specifici programmi di formazione devono essere previsti:
– per il personale appartenente alla funzione antiriciclaggio.
– agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta.
La formazione antiriciclaggio rientra in quella prevista dagli artt. 17 e 38 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.
Artt. 23 – 24
Gli articoli 23 e 24 disciplinano gli obblighi di formazione in materia antiriciclaggio da parte dei broker e dei dipendenti e collaboratori degli agenti e dei broker e prevedono che agenti e broker adottino strumenti di controllo preventivo sull’attività posta in essere dai propri collaboratori, produttori e dipendenti, e li dotino di strumenti e procedure finalizzate al rispetto della disciplina di contrasto al riciclaggio.
Si ribadisce, comunque, che la responsabilità dell’eventuale illecito resta in capo agli intermediari in parola.
Al fine di rendere i collaboratori, i produttori ed i dipendenti maggiormente responsabili della propria condotta, gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI dovranno richiamare negli accordi stipulati le regole di comportamento alle quali i predetti soggetti debbono uniformarsi.
ART. 7 lett. G)
(ALTA DIREZIONE)
1. L’alta direzione dell’impresa:
g) approva i programmi di addestramento e formazione del personale e dei collaboratori in materia di obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. L’attività di formazione riveste carattere di continuità e di sistematicità e tiene conto dell’evoluzione della normativa e delle procedure predisposte dalle imprese.
Art. 11 lett.h)
2. La funzione antiriciclaggio:
h) predispone, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, un adeguato piano formativo finalizzato a conseguire il continuo aggiornamento del personale e dei collaboratori.
Art. 18
(Formazione del personale, dei collaboratori e degli intermediari
costituenti la rete distributiva diretta)
1. Le imprese curano, con carattere di continuità, la formazione del personale e dei collaboratori sugli obblighi e sulle responsabilità previsti dalla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento al personale e ai collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela.
2. Le imprese assicurano che gli intermediari costituenti la rete distributiva diretta siano adeguatamente formati in materia di antiriciclaggio. Le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
3. Gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui operano gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d) del Codice, già soggetti ad obblighi di formazione in materia di antiriciclaggio ai sensi della normativa bancaria, dovranno essere formati almeno in ordine al corretto utilizzo delle procedure, anche informatiche, degli strumenti operativi, di ausilio e di supporto, forniti dall’impresa per l’esatto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
4. Una formazione analoga a quella di cui al comma 3 è effettuata anche dagli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), del Codice che collaborano con gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d) del medesimo Codice.
5. Le imprese predispongono programmi specifici per il personale della funzione antiriciclaggio al fine di garantirne il continuo aggiornamento in merito all’evoluzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché agli schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali.
CAPO III
Agenti e mediatori di assicurazione
Art. 23
(Organizzazione e controlli)
1. Gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del Codice operano sulla base di procedure e strumenti operativi idonei, in proporzione alla loro dimensione e complessità operativa, a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle disposizioni normative primarie e secondarie, nonché, per gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a), del medesimo Codice delle disposizioni emanate a tal fine dalle imprese per le quali operano.
2. Gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), del Codice assicurano che una parte delle ore di aggiornamento professionale che gli stessi sono tenuti ad effettuare ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 siano dedicate ad adeguate attività formative in materia antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. Gli intermediari assicurativi di cui al comma 1 adottano, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, inclusi i soggetti di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e) del Codice, ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, fermo restando che la responsabilità ultima per il rispetto delle predette disposizioni rimane in capo agli intermediari assicurativi medesimi.
Art. 24
(Adempimenti degli intermediari assicurativi a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)
1. Ai fini di cui all’articolo 23, comma 2, gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice:
a) richiamano negli accordi stipulati con i propri dipendenti e collaboratori le regole di comportamento ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo cui gli stessi devono attenersi nell’esercizio dell’attività d’intermediazione assicurativa;
b) assicurano che i dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per l’esercizio dell’attività d’intermediazione siano adeguatamente formati in materia di antiriciclaggio,in linea con le disposizioni normative vigenti, nonché, per gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a), del Codice, con quelle emanate dalle imprese per le quali operano. Le ore di formazione dedicate alla materia antiriciclaggio sono considerate valide ai fini del conseguimento del numero minimo di ore di formazione e di aggiornamento professionale di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
c) adottano strumenti operativi e procedure per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio fornendoli altresì ai propri dipendenti e collaboratori. Dette procedure operative garantiscono:
1) elementi di certezza sui soggetti che hanno provveduto a raccogliere i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio;
2) la trasmissione dei dati e delle informazioni, entro i termini previsti.