chiarimento ivass

Chiarimenti applicativi sul regolamento Ivass n.18 del 15 Marzo 2016

Chiarimenti applicativi sul regolamento ivass n. 18 del 15 marzo 2016 concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche nel regime Solvency II

1. Calcolo della riserva premi come definita nella semplificazione di cui all’Allegato 6.

E’ stato sottoposta all’IVASS una richiesta di chiarimenti sulle disposizioni inerenti alla modalità di calcolo della Riserva premi come definite nella semplificazione di cui all’Allegato 6 al Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016 concernente le regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche nel regime Solvency II (di seguito Allegato 6).
La richiesta verte sulle modalità di determinazione dei singoli elementi individuati nella formula del calcolo semplificato di cui all’Allegato 6, ed in particolare è volta ad ottenere la conferma che:
a. le misure dei premi sono sempre comprensive delle spese di acquisizione;
b. i costi dei sinistri, laddove misurati per anno di accadimento, sono relativi ai soli sinistri accaduti escludendo il run-off dei sinistri accaduti in anni precedenti;
c. il Combined Ratio è definito sulla base dei costi associati ai sinistri e alle spese indicate anche nell’Allegato esemplificativo in riferimento all’art 34 del Regolamento IVASS n. 18/2016 ad eccezione delle spese di acquisizione.
Riscontro:
In via generale si osserva che ai fini del rispetto dei principi generali sanciti all’art. 71 del Regolamento IVASS n. 18/2016, l’applicabilità della formula di cui all’Allegato 6 presuppone che:

  •  la stima del CR sia affidabile;
  •  detto CR sia stabile nel tempo;
  • il volume dei premi VM sia adeguato a stimare i sinistri attesi nel periodo di copertura.

Avuto riguardo ai singoli quesiti sottoposti:
a. Tutte le misure dei premi utilizzate nella formula sono da considerare al lordo delle
spese di acquisizione ed in particolare:

  •  il valore attuale dei premi futuri (PVFP) dove i premi futuri sono individuati nel
    rispetto dei limiti dei contratti esistenti nel portafoglio dell’impresa;
  • il volume dei premi di competenza presi a riferimento per il calcolo degli indicatori utilizzati nel calcolo (stima del combined ratio – CR, stima del coefficiente delle spese di acquisizione – AER, expense ratio, rapporto sinistri a premi);
  • il volume dei premi non acquisiti (VM) che corrispondono ai premi lordi contabilizzati di competenza degli esercizi successivi;

b. Il costo dei sinistri è ottenuto escludendo il run-off dei sinistri accaduti in anni
precedenti.
c. La formula dell’Allegato 6 prevede l’applicazione del medesimo CR ai premi VM e ai
PVFP e individua uno specifico addendo per l’imputazione delle spese di acquisizione
riferibili ai PVFP. Ai fini della sua applicazione pertanto:

  • CR deve essere idoneo a definire il costo dei sinistri riferibili ai premi lordi già
    contabilizzati di competenza di esercizi futuri ma anche a stimare i costi riferibili
    ai sinistri relativi ai futuri premi derivanti dal portafoglio dei contratti dell’impresa;
  • per evitare di considerare due volte i costi di acquisizione riferibili ai PVFP essinon devono essere già considerati in CR.

Nella determinazione di CR quindi l’impresa deve considerare, al numeratore, tutte le spese imputabili ai sinistri e oltre al costo dei sinistri e alle spese ad essi direttamente imputabili deve includere tutte le altre tipologie di spesa riferibili ai sinistri quali le spese d’investimento, le spese di gestione dei sinistri non direttamente imputabili, le spese amministrative, le spese generali, ma non anche le spese di acquisizione riferibili ai premi futuri.
Analoga modalità si applica ai casi in cui la stima del CR è ottenuta come sommadel rapporto sinistri a premi e dell’expense ratio.
Da ultimo, si richiama che, ai sensi dell’articolo 24 de regolamento IVASS n. 33/2016 nei casi di applicazione di semplificazioni nel calcolo delle riserve, l’impresa è tenuta a riferirne in modo dettagliato nella relazione al Supervisore (RSR).

Pertanto le imprese che applicano la formula di cui all’Allegato 6, nella relazione RSR, dovranno fornire indicazioni specifiche sui singoli elementi utilizzati nel calcolo ivi inclusi i dettagli del calcolo che ha portato alla stima del CR.

Aggiornato al 14 febbraio 2017

Via ivass.it

   

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