Arbitro assicurativo

Un nuovo organismo per la risoluzione delle controversie

Il segretario generale dell’IVASS, De Polis, durante il suo intervento ad un webinar dell’Università di Salerno ha parlato dell’istituzione dell’Arbitro assicurativo.

Lo scopo è quello di dirimere le controversie che possono insorgere durante la stipulazione di un contratto assicurativo.

Approfondimento

Il decreto interministeriale è stato messo in consultazione delle principali associazioni di mercato e di consumatori.

Questo costituisce un ulteriore importante passaggio. Il seguito sarà la messa in pubblica consultazione da parte dell’IVASS, del regolamento attuativo e la designazione del collegio arbitrale.

Il nuovo organismo andrà ad affiancarsi all’Arbitro bancario e finanziario (Abf) della Banca d’Italia e all’Arbitro per le controverse finanziarie (Acf) della Consob così da ampliare il sistema delle tutele della clientela.

La sua operatività ha lo scopo di ridurre i contenziosi giudiziari e le decisioni prese dall’Arbitro avranno carattere giurisprudenziale.

L’Arbitro assicurativo si aggiungerà all’articolato sistema, già operante in modo organico e consolidato presso l’Ivass (controllo della trasparenza dei prodotti e sulla correttezza dei metodi di vendita e di pagamento – Contact center per i reclami), per favorire la soluzione delle controversie tra clientela e imprese.

Adesione

L’adesione all’Arbitro assicurativo avverrà in automatico con l’iscrizione all’Albo delle imprese, al Registro unico degli intermediari o ai relativi Elenchi.

Non c’è esigenza di ulteriori comunicazioni all’Ivass.

All’Aas aderiranno pertanto le imprese e gli intermediari italiani ed esteri operanti in Italia.

L’Aas sarà un organismo indipendente e imparziale a cui potranno rivolgersi sia l’intermediario che l’assicurato senza l’intervento di avvocati e con costi minimi.

I tempi del procedimento saranno brevi:

  • 90 giorni dalla presentazione del ricorso (per redigere il fascicolo)
  • 90 giorni per la decisione – prorogabili di altri 90 in caso di controversie particolarmente complesse.

Il procedimento si concluderà con una decisione che non ha efficacia vincolante.

Il soggetto soccombente non sarà, quindi, obbligato a dare seguito alla decisione dell’Arbitro ma sarà segnalato sul sito di quest’ultimo e ciò comporterà una vera e propria sanzione reputazionale.

Le controversie per le quali è possibile rivolgersi all’Arbitro potranno riguardare:

  • l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, incluso il diritto al risarcimento dei danni subiti;
  • l’inosservanza delle regole di comportamento attinenti alla distribuzione del prodotto assicurativo, purché il contratto sia stato concluso.

In ciascuna controversia sarà possibile la collaborazione con gli altri Arbitri e quindi sarà necessario uno scambio di informazioni al fine decisionale e un continuo confronto per assicurare coerenza di orientamenti.

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