OAM Comunicazione n. 7/15 – chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni normative in materia di incompatibilità

COMUNICAZIONE n. 7/15

Oggetto: chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni normative in materia di incompatibilità tra l’esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia, e quelle di agenzia di assicurazione e di mediazione di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Ai sensi dell’art. 17, commi 4-ter e quinquies, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (di seguito “Decreto 141”), “l’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (…)” e “l’attività di mediazione creditizia non è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (…)”.

L’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. “Codice delle Assicurazioni Private”), definisce per agenti di assicurazione iscritti nella Sezione “A” del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito, “RUI” ovvero “Registro”), coloro che, “in qualità di intermediari (…) agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione”; diversamente, per mediatori di assicurazione o di riassicurazione (c.d. “broker”) coloro che “in qualità di intermediari” iscritti nella Sezione “B” del RUI, “agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza” delle imprese assicurative o riassicurative.

Tale norma prevede, inoltre, che gli intermediari sopra descritti possano avvalersi per l’attività di intermediazione svolta “fuori sede”, di soggetti iscritti nella Sezione “E” dello stesso Registro, “quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari” medesimi. Questi ultimi, in particolare, operano come addetti all’intermediazione che, in qualità di dipendenti, collaboratori, produttori e altri incaricati degli intermediari iscritti nelle Sezioni di cui alle lettere A, B e D, svolgono l’attività di intermediazione al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.

In virtù dell’incompatibilità prevista dal legislatore nel citato art. 17 del Decreto 141, a un agente in attività finanziaria non è consentito, quindi, svolgere l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione; conseguentemente il predetto soggetto non potrà essere iscritto nella Sezione “B” del RUI.

Specularmente, a un mediatore creditizio non è consentito svolgere l’attività di agenzia di assicurazione: pertanto, lo stesso non potrà richiedere l’iscrizione nella Sezione “A” del RUI.

La Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 169/2012, che ha introdotto, fra gli altri, i richiamati commi 4-ter e quinquies all’art. 17 del Decreto 141, chiarisce che dette disposizioni si propongono di “disciplinare la materia distinguendo tra canali indipendenti (mediatore, broker assicurativo e consulente) e canali captive (agente in attività finanziaria, promotore, agente assicurativo) ”, prevedendo, “fermo (…) il rispetto dei requisiti previsti per le relative iscrizioni, compreso il superamento del corrispondente esame, nonché della normativa di settore, (…) che: – gli agenti in attività finanziaria possano operare come agenti assicurativi o promotori finanziari e viceversa; – i mediatori creditizi possono operare come broker assicurativi e consulenti finanziari e viceversa”.

La ratio dei due commi in rassegna è quella, per un verso, di permettere che il medesimo soggetto possa svolgere l’attività, nei canali captive, di promozione e conclusione di prodotti appartenenti a settori diversi con vincolo di mandato (rectius: di agenzia), per altro verso, di impedire che il medesimo soggetto operi congiuntamente, nei canali indipendenti e nei canali captive, sia con vincolo di mandato sia come mediatore. E ciò nell’ottica di assicurare al cliente finale la maggiore tutela e trasparenza possibile.

Così delineato il vigente quadro normativo, al fine di prevenire la diffusione di prassi anomale nel mercato del credito o elusive di obblighi di legge, lo scrivente Organismo ritiene necessario fornire agli operatori taluni indirizzi e chiarimenti in ordine ai richiamati profili di incompatibilità, con particolare riferimento alle forme di collaborazione poste in essere dai soggetti iscritti negli elenchi tenuti dallo scrivente, nonché dai propri dipendenti e collaboratori ex art. 128-novies del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito “TUB”), con intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni “A” e “B” del RUI.

Le incompatibilità sancite dall’art. 17, commi 4-ter e quinquies, del Decreto 141 devono intendersi applicabili anche ai collaboratori ex art. 128-novies, del TUB, di cui i soggetti iscritti si avvalgono per lo svolgimento della loro attività nei confronti del pubblico.

Le disposizioni previste nell’art. 17 del Decreto 141 identificano, infatti, ciascuna rispettivamente al proprio ambito di applicazione, l’incompatibilità non con riferimento al concetto di iscrizione nella relativa Sezione del RUI, bensì in relazione all’esercizio in concreto dell’“attività” di agenzia di assicurazione, ovvero di mediazione assicurativa.

Come risulta chiaramente dal dettato normativo, i soggetti iscritti in Sezione “A” o “B” del RUI svolgono attività di agenzia di assicurazione o di mediazione assicurativa incompatibili con quella di mediazione creditizia o di agenzia in attività finanziaria; quanto precede trova applicazione anche per gli iscritti in Sezione “E”, in quanto questi, come collaboratori dei ridetti soggetti, operano su incarico degli stessi.

Le considerazione suesposte, ivi comprese le relative declinazioni, a titolo esemplificativo, si rendono applicabili, pertanto, alla fattispecie per la quale un agente in attività finanziaria – persona fisica o giuridica – iscritto nel relativo elenco tenuto dallo scrivente Organismo, ovvero un dipendente o collaboratore del primo ai sensi dell’art. 128-novies, del TUB, svolga direttamente l’attività incompatibile di mediazione assicurativa ovvero la svolga come collaboratore – in qualità di iscritto nella Sezione “E” del RUI – per conto di un intermediario esercitante l’attività di mediatore di assicurazione iscritto nella Sezione “B” del Registro.

Specularmente, un mediatore creditizio iscritto nel relativo elenco tenuto dallo scrivente Organismo, ovvero un dipendente o collaboratore del primo ai sensi dell’art. 128-4 novies, del TUB, non può svolgere direttamente l’attività incompatibile di agenzia di assicurazione nemmeno come collaboratore – in qualità di iscritto nella Sezione “E” del RUI – per conto di un intermediario che eserciti l’attività di agente assicurativo iscritto nella Sezione “A” del Registro.

Nella Tabella Allegata alla presente Comunicazione vengono brevemente riepilogate le incompatibilità sancite dalla citata normativa di riferimento.

Sulla base di tutto quanto suesposto, lo scrivente Organismo invita gli operatori del settore iscritti negli elenchi dell’OAM a verificare tempestivamente la conformità della posizione propria e dei propri collaboratori che entrano in contatto con il pubblico alle indicazioni contenute nella presente Comunicazione.

 

Clicca qui per visualizzare il documento originale

Apri barra laterale
WhatsUp Online
Invia su WhatsApp
Carrello della spesa

Il tuo carrello è vuoto

Puoi dare un'occhiata a tutti i prodotti disponibili e acquistarne alcuni nel negozio

Ritorna al negozio

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy