REGOLAMENTO IVASS N. 20 DEL 3 MAGGIO 2016
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DI ESPERTI ESTERNI PER ISPEZIONI NEI CONFRONTI DI IMPRESE CHE HANNO AD OGGETTO I MODELLI INTERNI DI CUI AL TITOLO III, CAPO IV BIS, SEZIONE III DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 189 e 216-ter;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
adotta il seguente
REGOLAMENTO
INDICE
CAPO I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
CAPO II – Verifica esterna indipendente
Art. 4 (Richiesta da parte dell’IVASS)
Art. 5 (Scelta dell’esperto esterno)
Art. 6 (Compiti degli esperti esterni)
Art. 7 (Documentazione a disposizione degli esperti)
CAPO III – Disposizioni finali
Art. 8 (Pubblicazione)
Art. 9 (Entrata in vigore)
Capo I
(Disposizioni di carattere generale)
Articolo 1
(Fonti normative)
- Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 189, comma 2, e 191, comma 1, lettere b) e s), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.
Articolo 2 (Definizioni)
- Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138 CE e dal Regolamento delegato 35/2015 della Commissione europea. In aggiunta, si intende per:
- “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
Articolo 3
(Ambito di applicazione)
- Il presente Regolamento si applica:
- alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana,
- alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
- alle ultime società controllanti italiane di cui all’articolo 210, comma 2 del Codice.
Capo II
(Verifica esterna indipendente)
Art. 4
(Richiesta da parte dell’IVASS)
- In caso di richiesta da parte dell’IVASS di una verifica esterna indipendente avente ad oggetto i modelli interni di cui agli articoli 46-bis, 207-octies e 216-ter del Codice, i soggetti di cui all’articolo 3 individuano, entro 30 giorni dalla richiesta, gli esperti esterni che intendono incaricare della verifica, trasmettendo all’IVASS le evidenze che ne attestino il rispetto dei criteri di scelta di cui all’articolo 5.
- L’IVASS comunica entro 30 giorni l’esistenza di eventuali ostacoli all’attribuzione agli esperti di cui al comma 1 dell’incarico di operare la verifica esterna indipendente.
Art. 5
(Scelta dell’esperto esterno)
- Gli esperti esterni individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, per operare la verifica esterna indipendente sono indipendenti e in possesso di competenze professionali pertinenti ed adeguate.
- Il carattere di indipendenza sussiste quando:
- l’esperto non è in alcun modo coinvolto nel processo decisionale dei soggetti di cui all’articolo 3 a cui è indirizzata la richiesta dell’IVASS di cui all’articolo 4, comma 1;
- non esistono tra l’esperto e i soggetti di cui all’articolo 3 o il gruppo a cui essi appartengono relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indiretto, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi da quelli della verifica del modello interno, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza dell’esperto risulta compromessa;
- l’esperto non è chiamato a verificare aspetti del modello interno che ha contribuito a definire;
- l’esperto adotta tutte le misure necessarie volte a rilevare e ridurre i rischi che possono minare la propria integrità ed indipendenza di giudizio.
- Il corrispettivo per l’incarico conferito agli esperti esterni è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori e non può essere in alcun modo legato all’esito delle verifiche compiute.
Art. 6
(Compiti degli esperti esterni)
- La richiesta dell’IVASS di cui all’articolo 4, comma 1, precisa gli ambiti della verifica esterna indipendente cui attiene l’intervento degli esperti esterni.
- Gli esperti relazionano l’IVASS sull’attività di verifica con le modalità e la periodicità stabiliti nella richiesta di cui al comma 1.
Art. 7
(Documentazione a disposizione degli esperti)
- L’impresa mette a disposizione degli esperti esterni la documentazione da questi ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.
Capo III (Disposizioni finali)
Art. 8 (Pubblicazione)
- Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
Art. 9 (Entrata in vigore)
- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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