OAM Comunicazione n. 30/22 – chiarimenti in merito all’obbligo in capo ad Agenti e Mediatori creditizi di dotarsi di presidi per il controllo dei propri dipendenti e/o collaboratori a contatto con il pubblico

COMUNICAZIONE n. 30/22

Oggetto: chiarimenti in merito all’obbligo in capo ad Agenti e Mediatori creditizi di dotarsi di presidi per il controllo dei propri dipendenti e/o collaboratori a contatto con il pubblico.
L’Organismo (di seguito anche “OAM”), nell’ottica di garantire il rispetto da parte dei soggetti iscritti di quanto previsto dall’art. 128-novies, comma 1, del Testo Unico Bancario (di seguito, T.U.B.) con particolare riferimento all’obbligo degli stessi di assicurare che i
propri dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico si adeguino alla normativa ad essi applicabile, ritiene opportuno precisare quanto segue.
Il citato art. 128-novies prevede che “Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico,
rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti […]” ex lege richiesti.
Tutti i soggetti iscritti hanno l’obbligo di predisporre adeguati meccanismi di controllo costante sull’operato dei propri dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico, al fine di verificare e garantire che i medesimi rispettino la disciplina di settore.
Tali meccanismi di controllo – il cui obbligo vige in capo a tutti i soggetti iscritti che si avvalgono di collaboratori di cui all’art. 128-novies del T.U.B. – devono assicurare un presidio ed un monitoraggio permanente sulla rete distributiva, anche tramite l’adozione di procedure interne che disciplinino le modalità di effettiva verifica sull’attività della medesima.
Gli intermediari del credito devono provvedere annualmente ad un’adeguata pianificazione e realizzazione degli interventi di verifica, relazionando sull’attività svolta nelle sedi aziendali deputate e tenendo a disposizione dell’OAM tutta la documentazione conseguente.
Quanto sopra costituisce completamento di quanto già ribadito nella Comunicazione OAM n. 28/21, con la quale si è precisato che è obbligo ed onere dei soggetti iscritti assicurare che la propria rete distributiva rispetti la normativa di settore e si ponga in posizione collaborativa rispetto all’attività di Vigilanza dell’Organismo, anche laddove questa risulti indirizzata direttamente ai dipendenti e collaboratori medesimi.
La verifica della corretta applicazione di quanto sopra rientra nelle attività istituzionali dell’Organismo e attiene all’attuazione, da parte degli iscritti, delle previsioni di cui all’art. 128-novies del T.U.B..

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