OAM Comunicazione n. 10/16 – chiarimenti circa l’entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72

COMUNICAZIONE n. 10/16

Oggetto: chiarimenti in merito all’entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72.
Lo scrivente Organismo (di seguito anche “OAM”), sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, ritiene necessario fornire agli operatori alcune indicazioni in merito al D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 (di seguito “decreto”) “recante attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141”

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto le relative disposizioni si applicano, salvo quanto previsto dai successivi commi, a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a questa data.
Alcune delle novità introdotte per gli intermediari del credito quali l’attività di segnalazione e la figura del consulente del credito di cui all’articolo 128-sexies, comma 2- bis, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, “TUB”), al fine di poter trovare concreta applicazione, necessitano di interventi normativi del Ministero dell’economia e finanze, che consentano altresì di ultimare il quadro normativo e garantire un completo recepimento della Direttiva 2014/17UE.

Con particolare riguardo all’attività di segnalazione, l’art. 2, comma 1, del decreto, introduce all’art. 12, D.Lgs. 13 agosto 2010, n, 141 (di seguito “decreto 141”) il comma 1- quater ai sensi del quale il Ministero dell’economia e finanze dovrà adottare un regolamento, sentita la Banca d’Italia, con cui individuare le attività di segnalazione, relative ai contratti di credito disciplinati ai sensi del Titolo VI, Capo I-bis, del TUB, che se prestate a titolo accessorio, non costituiranno esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia.

Al riguardo, lo scrivente Organismo tiene a precisare che, fino a che il regolamento ministeriale non sarà emanato, non vi saranno variazioni alla disciplina attualmente in vigore: pertanto, l’attività di segnalazione resta preclusa ai soggetti non iscritti agli elenchi OAM di cui agli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2, del TUB. In relazione alla figura del consulente indipendente, inoltre, l’art. 2, comma 2, del decreto introduce all’art. 13, del decreto 141, un comma 1-bis ai sensi del quale il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, fisserà mediante regolamento ulteriori requisiti, condizioni e le incompatibilità per lo svolgimento del servizio di consulenza indipendente ai sensi dell’articolo 120-terdecies, comma 2, del decreto che potrà essere svolto unicamente dai consulenti iscritti in una sezione speciale dell’elenco OAM dei mediatori creditizi.

Ulteriori interventi di normativa nazionale sia prihttps://www.formazioneintermediari.com/wp-content/uploads/8h-1.jpg sia secondaria sono attesi con riferimento a un altro aspetto innovativo previsto dalla direttiva, il mutuo
riconoscimento in ambito comunitario dell’attività delle reti.
Sarà cura dell’Organismo, di concerto con le autorità competenti, fornire tempestive ulteriori informazioni agli operatori.

Clicca qui per visualizzare il documento originale

   

Iscriviti alla newsletter e ricevi informazioni utili alla tua attività!
Aggiornamenti, notizie, offerte speciali.
L’iscrizione è gratuita e puoi annullarla in qualsiasi momento.

WhatsUp Online
Invia su WhatsApp

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy