Disposizioni per la presentazione della domanda di iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari (adottate con delibera del 28 maggio 2018, n. 925).
Art. 1
(Fonti normative e contenuto)
- Le presenti disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 139, comma 1, lettere d) ed e), della delibera Consob del 15 febbraio 2018 n. 20307 e dell’articolo 25, comma 2, del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF adottato con delibera OCF n. 903 del 27 marzo 2018, individuano il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione nelle diverse sezioni dell’albo unico dei consulenti finanziari e la documentazione da fornire all’Organismo ai fini delle valutazioni e delle verifiche di competenza previste dagli articoli 148 e 151 della delibera Consob del 15 febbraio 2018 n. 20307.
Art. 2
(Domanda di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede)
- La domanda di iscrizione alla sezione dell’albo dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sottoscritta dal richiedente e in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo, deve indicare:
(a) le generalità complete dell’istante comprensive di: l’indirizzo del domicilio eletto in Italia e l’indirizzo della residenza, se diversa dal domicilio, il codice fiscale;
(b) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata. - La domanda di iscrizione deve contenere la dichiarazione dell’interessato in merito:
(a) al superamento della prova valutativa prevista per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 149 e 150 della delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307 ovvero di quella prevista dalle norme vigenti all’epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta, indicando la sessione, l’anno e la sede in cui è stata sostenuta, o al possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto Ministeriale dell’11 novembre 1998, n. 472;
(b) al possesso del titolo di studio di cui all’articolo 3, comma 1, del Decreto Ministeriale dell’11 novembre 1998, n. 472, indicando l’istituto e l’anno di conseguimento;
(c) al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 1 del Decreto Ministeriale dell’11 novembre 1998, n. 472, ovvero, alle condanne penali riportate con indicazione della data della sentenza e dell’autorità giudiziaria, nonché della violazione accertata e della pena comminata;
(d) all’assenza delle situazioni impeditive previste dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale dell’11 novembre 1998, n. 472, ovvero alla presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 2, indicando la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa ovvero la sua cancellazione dall’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tal fine l’interessato allega la documentazione prevista dal successivo comma 3;
(e) alla circostanza di non essere stato destinatario, all’estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al citato articolo 1 ovvero la sussistenza di una delle situazioni impeditive di cui al citato articolo 2, con particolare riguardo all’applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;
(f) al versamento del contributo stabilito dall’Organismo ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con indicazione dell’importo versato e delle relative modalità di
pagamento;
(g) alla mancata conoscenza dell’esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all’albo o tali da poter comportare l’adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell’articolo 7-septies, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58. In particolare l’istante dovrà dichiarare di non avere procedimenti penali a proprio carico ovvero, in caso contrario, di avere procedimenti penali pendenti con indicazione della violazione ipotizzata, dello stato del procedimento, del numero di iscrizione al ruolo (R.G.N.R.) e dell’autorità giudiziaria procedente;
(h) alla circostanza di non essere già iscritto nella sezione dei consulenti finanziari autonomi e di non essere a conoscenza di circostanze che possano fare insorgere le situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 157 della delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307;
(i) al luogo di conservazione della documentazione di cui all’articolo 160 della delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307. - La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
(a) attestazione di pagamento della tassa di concessione governativa con causale “Tassa iscrizione albo unico consulenti finanziari”;
(b) comunicazione degli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa ovvero la sua cancellazione dall’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevista dall’articolo 2, comma 5, del Decreto Ministeriale dell’11 novembre 1998, n. 472, ove abbia dichiarato di versare in una delle situazioni di cui al precedente comma 2, lettera (d). - La dichiarazione di cui al comma 2 è resa con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel capo I e III del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e in particolare secondo quanto disposto dall’articolo 3, commi 2 e 3, del predetto decreto.
- I cittadini di Stati non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea e non residenti in Italia devono allegare alla domanda i certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato estero attestanti che l’interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 1 del Decreto Ministeriale dell’11 novembre 1998, n. 472, ovvero la sussistenza delle situazioni impeditive di cui all’articolo 2 del medesimo decreto. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l’idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Nel caso in cui l’ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l’interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.
- La domanda di iscrizione deve essere presentata all’Organismo – Uffici Albo Consulenti Finanziari, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) e seguendo le indicazioni ivi specificate.
- Qualunque modifica delle informazioni contenute nella domanda presentata ed intervenute nel corso dell’istruttoria deve essere portata a conoscenza dell’Organismo dal richiedente l’iscrizione prima dell’adozione del provvedimento.
Art. 3
(Domanda di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari autonomi)
- La domanda di iscrizione alla sezione dei consulenti finanziari autonomi, sottoscritta dal richiedente e in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo, deve indicare:
(a) le generalità del richiedente comprensive di: l’indirizzo del domicilio eletto in Italia e l’indirizzo della residenza, se diversa dal domicilio, il codice fiscale;
(b) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata. - La domanda di iscrizione deve contenere la dichiarazione dell’interessato in merito:
(a) al superamento della prova valutativa prevista per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 149 della delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307 ovvero di quella prevista dalle norme vigenti all’epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta, indicando la sessione, l’anno e la sede in cui è stata sostenuta, ovvero al possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206;
(b) al possesso del titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206, indicando l’istituto e l’anno di conseguimento;
(c) al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 4 del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206, ovvero, alle condanne penali riportate con indicazione della data della sentenza e dell’autorità giudiziaria, nonché della violazione accertata e della pena comminata;
(d) all’assenza delle situazioni impeditive previste dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206, ovvero alla presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 3, indicando la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa ovvero la sua cancellazione dall’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tal fine l’interessato allega la documentazione prevista dal successivo comma 3;
(e) alla circostanza di non essere stato destinatario, all’estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al citato articolo 4 ovvero la sussistenza di una delle situazioni impeditive di cui al citato articolo 3, con particolare riguardo all’applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;
(f) al possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206, in considerazione della circostanza di non intrattenere direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, oppure di intrattenere rapporti tali da non condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti, allegando la documentazione di cui al comma 3, lettera (c);
(g) al conseguimento dell’esperienza professionale richiesta dalla decretazione ministeriale;
(h) alla mancata conoscenza dell’esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all’albo o tali da poter comportare l’adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell’articolo 7-septies, comma 2, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58. In particolare di non avere procedimenti penali a proprio carico ovvero, in caso contrario, di avere procedimenti penali pendenti con indicazione della violazione ipotizzata, dello stato del procedimento, del numero di iscrizione al ruolo (R.G.N.R.) e dell’autorità giudiziaria procedente;
(i) alla circostanza di non essere già iscritto nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e di non essere a conoscenza di circostanze che possano fare insorgere le situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 163 della delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307;
(l) al luogo di conservazione della documentazione di cui all’articolo 178 della delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307;
(m) alla eventuale circostanza che in qualità di consulente finanziario autonomo intende operare per conto di una società di consulenza finanziaria con indicazione degli estremi identificativi della società;
(n) al versamento del contributo stabilito dall’Organismo ai sensi dell’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con indicazione dell’importo versato e delle relative modalità di pagamento; - La domanda di iscrizione deve essere corredata della seguente documentazione:
(a) per i consulenti operanti in proprio, il certificato della polizza assicurativa professionale previsto dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206;
(b) la comunicazione degli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa ovvero la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dei commi 4 e 5, del medesimo articolo 3 del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206, ove abbia dichiarato di versare in una delle situazioni di cui al precedente punto 2, lettera (d);
(c) ove sia stata resa la dichiarazione circa la sussistenza dei rapporti di cui al precedente comma 2, lettera (f), una illustrazione di essi e delle ragioni per le quali si ritiene che sussista l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti;
(d) una relazione scritta contenente tutte le informazioni, compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza e la struttura organizzativa, di cui l’istante necessita ai sensi dell’articolo 148, comma 2, lettera g), ovvero la dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della società di consulenza finanziaria attestante la conclusione di un contratto di collaborazione con il soggetto richiedente l’iscrizione;
(e) l’attestazione di pagamento della tassa di concessione governativa con causale “Tassa iscrizione albo unico consulenti finanziari”; - La relazione scritta di cui al comma 3, lettera (d), che il richiedente deve allegare alla domanda di iscrizione contiene almeno le seguenti informazioni:
- un programma di attività per i successivi tre anni che comprenda:
• i. una descrizione dei contenuti del servizio di consulenza, specificando gli strumenti finanziari oggetto della consulenza in materia di investimenti e i servizi accessori di cui ai nn. 3 e 5 dell’allegato 1, sezione B, del Testo Unico che saranno eventualmente esercitati congiuntamente al servizio di consulenza;
• ii. indicazioni sulla tipologia e sull’ubicazione geografica della clientela “target” (ripartizione attesa del numero di clienti per area geografica) e sulla distribuzione geografica di svolgimento dell’attività;
• iii. una descrizione delle modalità di prestazione del servizio, specificando in particolare l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (comunicazioni elettroniche), l’eventuale operatività al di fuori del luogo individuato come domicilio eletto, il ricorso a sistemi automatizzati o semiautomatizzati;
• iv. informazioni sulle attività promozionali e pubblicitarie che verranno condotte. - la struttura organizzativa avendo cura di indicare:
• i. mansioni e funzioni, dei soggetti che eventualmente partecipano alla prestazione del servizio di consulenza, specificando le misure atte a garantire che tali soggetti possiedano sufficienti competenze e conoscenze (piano di formazione) e dedichino tempo sufficiente per svolgere le funzioni;
• ii. le funzioni, i servizi e le attività aziendali oggetto di esternalizzazione o destinate ad essere esternalizzate; - una descrizione delle misure e delle procedure adottate per adempiere agli obblighi derivanti dalla delibera Consob del 15 febbraio 2018 n. 20307 (Regolamento Intermediari), comprese le procedure per l’adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio;
- informazioni finanziarie previsionali dei primi tre anni di attività indicanti gli investimenti che si intendono effettuare, i costi operativi ed i risultati economici attesi.
- un programma di attività per i successivi tre anni che comprenda:
- Le dichiarazioni di cui al precedente comma 2 sono rese con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel capo I e III del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare secondo quanto disposto dall’articolo 3, commi 2 e 3, del predetto decreto.
- I cittadini di Stati non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea e non residenti in Italia devono allegare alla domanda i certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato estero attestanti che l’interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 4 del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206, ovvero la sussistenza delle situazioni impeditive di cui all’articolo 3 del medesimo Decreto. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l’idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Nel caso in cui l’ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l’interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.
- La domanda di iscrizione deve essere presentata all’Organismo – Uffici Albo Consulenti Finanziari, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) e seguendo le indicazioni ivi specificate.
- Qualunque modifica delle informazioni contenute nella domanda presentata ed intervenute nel corso dell’istruttoria deve essere portata a conoscenza dell’Organismo dal richiedente l’iscrizione prima dell’adozione del provvedimento.
Art. 4
(Domanda di iscrizione alla sezione delle società di consulenza finanziaria)
- La domanda di iscrizione alla sezione delle società di consulenza finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante della società richiedente e in regola con la vigente normativa sull’imposta di bollo, deve indicare:
(a) la denominazione della società e la data di costituzione;
(b) la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale, nonché ove esistenti, la sede amministrativa e le sedi secondarie;
(c) la partita IVA e il codice fiscale della società;
(d) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata;
(e) gli estremi relativi all’iscrizione presso il registro delle imprese. - La domanda di iscrizione deve contenere la dichiarazione del legale rappresentante in merito:
(a) alle generalità complete dei componenti degli organi di amministrazione e controllo con l’indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate nonché dei direttori generali;
(b) alle generalità complete di coloro che partecipano direttamente o indirettamente al capitale con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e percentuale. Nel caso di partecipazione indiretta la dichiarazione conterrà le generalità di coloro attraverso cui si detengono le partecipazioni oltre al detentore finale, nonché dei titolari di funzioni di amministrazione e direzione nel caso di partecipazioni detenute da persone giuridiche;
(c) al possesso dei requisiti di indipendenza della società stabilito dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 5 aprile 2012, n. 66, in considerazione della circostanza che la società non intrattiene, direttamente, indirettamente o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, di altra natura, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, oppure della circostanza che i predetti rapporti intrattenuti dalla società ovvero dalla struttura del gruppo di appartenenza della società sono tali da non condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti, allegando la documentazione di cui al comma 3 lett. (e);
(d) al possesso dei requisiti di onorabilità da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché dei soci ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Ministeriale 5 aprile 2012, n. 66, ovvero all’assenza, all’estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui ai citati articoli;
(e) al possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 6 del Decreto Ministeriale 5 aprile 2012, n. 66, e dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione;
(f) al possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 5 e 6 del Decreto Ministeriale 5 aprile 2012, n. 66, e dell’articolo 5 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2008 n. 206, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione nonché dei soci in considerazione della circostanza che tali soggetti non intrattengono direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, oppure alla circostanza che i predetti soggetti intrattengono rapporti tali da non condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti, allegando la documentazione di cui al comma 3, lettera (d), punto i);
(g) al possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità previsti dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione;
(h) all’assenza per i titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle situazioni impeditive previste dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206, oppure alla presenza di una delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 3 indicando l’estraneità del soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa ovvero la sua cancellazione dall’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. A tal fine deve essere allegata la documentazione prevista dal successivo comma 3, lettera d), punto ii);
(i) al possesso da parte degli esponenti aziendali e del personale dell’esperienza professionale prescritta;
(l) alla mancata conoscenza di circostanze che possano fare insorgere le situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 163 della delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307.
(m) al luogo di conservazione della documentazione di cui all’articolo 178 della delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307;
(n) al versamento del contributo a carico della società previsto dall’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, con indicazione dell’importo versato e delle relative modalità di pagamento. - La domanda di iscrizione deve essere corredata della seguente documentazione:
(a) certificato della polizza assicurativa professionale previsto dall’articolo 4 del Decreto Ministeriale 5 aprile 2012, n. 66;
(b) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto;
(c) certificato attestante l’iscrizione nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda nonché l’elenco dei soci;
(d) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti in capo a ciascun esponente aziendale e socio, debitamente sottoscritta dall’interessato, con eventualmente allegata la seguente documentazione:
• i. ove sia stata resa la dichiarazione circa la sussistenza dei rapporti di cui al precedente comma 2, lettera (f), una illustrazione di essi e delle ragioni per le quali si ritiene che sussista l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti;
• ii. la comunicazione degli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa ovvero la cancellazione dall’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dei commi 4 e 5, del medesimo articolo 3 del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206, e dell’articolo 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 5 aprile 2012, n. 66, ove abbia dichiarato di versare in una delle situazioni impeditive di cui al precedente comma 2, lettera (h).
(e) ove sia stata resa la dichiarazione circa la sussistenza dei rapporti di cui al precedente comma 2, lettera (c), una illustrazione di essi e delle ragioni per le quali si ritiene che sussista l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti;
(f) documentazione comprovante l’acquisita esperienza professionale degli esponenti aziendali;
(g) una relazione scritta contenente tutte le informazioni, compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza e la struttura organizzativa di cui il soggetto necessita, ai sensi dell’articolo 148, comma 3, lettera c), della delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307;
(h) l’attestazione di pagamento della tassa di concessione governativa con causale “Tassa iscrizione albo unico consulenti finanziari”; - La relazione scritta di cui al comma 3, lettera (g), da allegare alla domanda di iscrizione, contiene almeno le seguenti informazioni:
- un programma di attività per i successivi tre anni che comprenda:
• i. una descrizione dei contenuti del servizio di consulenza, specificando gli strumenti finanziari oggetto della consulenza in materia di investimenti e i servizi accessori di cui ai nn. 3 e 5 dell’allegato 1, sezione B, del Testo Unico che saranno eventualmente esercitati congiuntamente al servizio di consulenza;
• ii. indicazioni sulla tipologia e sull’ubicazione geografica della clientela “target” (ripartizione attesa del numero di clienti per area geografica) e sulla distribuzione geografica di svolgimento dell’attività;
• iii. una descrizione delle modalità di prestazione del servizio specificando in particolare l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (comunicazioni elettroniche), l’eventuale operatività al di fuori del luogo individuato come domicilio eletto, il ricorso a sistemi automatizzati o semiautomatizzati;
• iv. informazioni sulle attività promozionali e pubblicitarie che verranno condotte; - la struttura organizzativa avendo cura di:
• i. illustrare l’organigramma e il sistema di articolazione delle deleghe;
• ii. descrivere gli eventuali sistemi di controllo dell’attività;
• iii. indicare eventuali soggetti a cui è riconducibile il controllo e l’eventuale appartenenza a gruppi;
• iv. descrivere mansioni e funzioni, dei soggetti che eventualmente partecipano alla prestazione del servizio di consulenza, specificando le misure atte a garantire che tali soggetti possiedano sufficienti competenze e conoscenze (piano di formazione) e dedichino tempo sufficiente per svolgere le funzioni;
• v. indicare le funzioni, i servizi e le attività aziendali oggetto di esternalizzazione o destinate ad essere esternalizzate; - una descrizione delle misure e delle procedure adottate per adempiere agli obblighi derivanti dalla delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307, comprese le procedure adottate per l’adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio;
- informazioni finanziarie previsionali dei primi tre anni di attività indicanti gli investimenti che si intendono effettuare, i costi operativi, l’andamento del cash flow ed i risultati economici attesi.
- un programma di attività per i successivi tre anni che comprenda:
- Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 sono rese con le modalità previste dalle disposizioni contenute nel capo I e III del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare secondo quanto disposto dall’articolo 3, commi 2 e 3, di tale Decreto.
- I cittadini di Stati non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea e non residenti in Italia devono allegare alla domanda di iscrizione della società i certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato estero attestanti che l’interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l’ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 4 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, ovvero la sussistenza delle situazioni impeditive di cui all’articolo 3 del medesimo Decreto. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l’idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Nel caso in cui l’ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l’interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.
- La domanda di iscrizione deve essere presentata all’Organismo – Uffici Albo Consulenti Finanziari, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it) e seguendo le indicazioni ivi specificate.
- Qualunque modifica delle informazioni contenute nella domanda presentata ed intervenute nel corso dell’istruttoria deve essere portata a conoscenza dell’Organismo dal richiedente l’iscrizione prima dell’adozione del provvedimento.
Art. 5
(Modalità di presentazione delle domande di iscrizione alle sezioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria)
- Dal 2 luglio 2018 al termine del periodo di sei mesi decorrenti dalla data di avvio di operatività dell’albo unico dei consulenti finanziari possono presentare domanda di iscrizione:
- le persone fisiche che dimostrino di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206, e che abbiano operato ai sensi dell’articolo 19, comma 14, decreto legislativo. 17 settembre 2007, n. 164, e successive modifiche, e dell’articolo 10, comma 5, decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e successive modifiche;
- le persone giuridiche che abbiano operato ai sensi dell’articolo 19, comma 14, decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modifiche, e dell’articolo 10, comma 5, decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, e successive modifiche, i cui titolari di funzioni di amministrazione e di direzione siano in possesso di taluno dei requisiti stabiliti dall’articolo 7 del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206.
- La domanda per l’iscrizione prevista dall’articolo 3 delle presenti disposizioni, deve contenere altresì:
• i. informazioni economiche comprovanti gli ultimi due anni di attività (nell’ultimo triennio), indicando l’importo del fatturato e la parte riferita al servizio di consulenza in materia di investimenti ripartita per tipologia di clienti;
• ii. informazioni sulla clientela negli ultimi due anni di attività nell’ultimo triennio, indicando il numero totale e parziale per tipologia di clienti, l’importo totale del patrimonio sotto consulenza e gli importi ripartiti per tipologia di clientela, la ripartizione del numero dei clienti per area geografica in valore percentuale;
• iii. una descrizione delle politiche di remunerazione del servizio adottate negli ultimi due anni di attività nell’ultimo triennio;
• iv. i costi operativi negli ultimi due anni di attività nell’ultimo triennio.
• v. la ricevuta di versamento del contributo previsto dall’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
• vi. documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 7 del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206. - La domanda di iscrizione prevista dall’articolo 4 delle presenti disposizioni, deve contenere altresì:
• i. informazioni sul conto economico (ultimo bilancio approvato), indicando l’importo del fatturato e la parte riferita al servizio di consulenza in materia di investimenti ripartita per tipologia di clienti;
• ii. informazioni sulla clientela (ultimo bilancio approvato), indicando il numero totale e parziale per tipologia di clienti, l’importo totale del patrimonio sotto consulenza e gli importi ripartiti per tipologia di clientela, la ripartizione del numero dei clienti per area geografica in valore percentuale;
• iii. una descrizione delle politiche di remunerazione del servizio adottate (ultimo bilancio approvato);
• iv. i costi operativi (ultimo bilancio approvato);
• v. l’indicazione del capitale sociale sottoscritto e versato alla data dell’ultimo bilancio approvato, allegando la relativa documentazione contabile depositata e registrata presso il registro delle imprese.
• vi. la ricevuta del versamento del contributo previsto dall’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58. - Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere esonerati dalla prova valutativa ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale del 24 dicembre 2008, n. 206, esclusivamente coloro che abbiano richiesto l’iscrizione all’albo entro il 1° giugno 2019.
- La domanda di iscrizione deve essere trasmessa all’Organismo, seguendo le indicazioni specificate sul sito internet dell’OCF (www.organismocf.it). L’Organismo mette a disposizioni sul proprio sito internet la modulistica per la presentazione della domanda di iscrizione.
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