Adottate con delibera del 28 maggio 2018, n. 919, come modificate con delibera dell’11 ottobre 2018, n. 944.
Art. 1
(Fonti normative)
- Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi dell’articolo 139, comma 1, lettere d) ed e), della delibera Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307 (in avanti “Regolamento Intermediari), dell’articolo 27, comma 2 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF adottato con delibera OCF n. 903 del 27 marzo 2018, nonché degli articoli 2, commi 2 e 9-ter, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
- Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti di competenza dell’OCF diretti all’emanazione di provvedimenti individuali dalla entrata in vigore del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF adottato con delibera OCF n. 907 del 27 marzo 2018.
- Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti contenuta in altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale, le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti amministrativi di competenza dell’OCF individuati nelle Sezioni I e II, della tabella “A” annessa alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. Le presenti disposizioni non si applicano ai procedimenti sanzionatori e ai procedimenti di vigilanza di competenza dell’OCF che restano disciplinati dalle disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale, nonché dal Regolamento generale di organizzazione e attività dell’OCF all’infuori delle informazioni indicate nella Sezione III della tabella “A”.
- Relativamente a tutti i procedimenti amministrativi di competenza dell’OCF, nella tabella annessa sono indicati, per ciascun procedimento, la fonte normativa di riferimento, il termine di conclusione, l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria, nonché l’unità organizzativa competente all’adozione dell’atto finale.
Art. 3
(Responsabilità del procedimento)
- Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio o del dipartimento competente ovvero il soggetto preposto dell’organo competente indicati come unità organizzativa responsabile nella annessa tabella “A”.
- Il responsabile del procedimento può assegnare per iscritto la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente o componente della stessa unità organizzativa. Di tale assegnazione è data comunicazione agli interessati.
- Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato e tempestivo svolgimento dell’istruttoria, garantendo l’effettività dei diritti di partecipazione degli interessati e la completezza dell’istruttoria, esercitando a tal fine le attribuzioni indicate dall’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 4
(Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte)
- Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda, predisposta nelle forme e nei modi stabiliti da OCF e pubblicati sul sito internet dell’Organismo. L’istanza deve essere corredata della prescritta documentazione, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni richieste per l’adozione del provvedimento. Nel caso di istanza presentata ad un ufficio diverso da quello competente, il termine decorre dal ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente.
- Fatti salvi i casi in cui la possibilità di regolarizzazione è esclusa da disposizioni di legge o di regolamento o dalla particolare natura del procedimento, ove la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione all’istante, o in quello eventualmente diverso previsto da specifica norma regolamentare, indicando le cause della irregolarità o incompletezza ed assegnando un termine massimo di trenta giorni entro cui adempiere alla loro eliminazione. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto con la predetta comunicazione ed inizia nuovamente a decorrere dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda.
- Fatti salvi i casi in cui la possibilità di regolarizzazione è esclusa da disposizioni di legge o di regolamento o dalla particolare natura del procedimento, qualora, nel corso del procedimento, l’istante provveda, di propria iniziativa e senza la previa comunicazione del responsabile del procedimento, all’eliminazione dell’irregolarità o dell’incompletezza della domanda con la produzione di nuove informazioni, dati o documenti, il termine per la conclusione del procedimento si interrompe ed inizia nuovamente a decorrere dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda.
Art. 5
(Decorrenza del termine per i procedimenti d’ufficio)
- Per i procedimenti d’ufficio, salvo quanto previsto dall’articolo 7, commi 2 e 3, del presente regolamento, il termine decorre dalla data di ricezione da parte del destinatario della comunicazione di avvio del procedimento.
- Ove non sia diversamente previsto, per i procedimenti d’ufficio che hanno ad oggetto il riesame di provvedimenti già adottati si applicano gli stessi termini previsti per il procedimento di adozione del provvedimento.
Art. 6
(Conclusione dei procedimenti)
- Fermo restando le ipotesi in cui disposizioni normative attribuiscono alla scadenza del termine di conclusione del procedimento valore di silenzio significativo e fatte salve le ipotesi, di
estinzione del procedimento di cui al successivo articolo 8, i procedimenti si concludono con l’adozione, entro i termini indicati nella tabella “A” annessa alle presenti disposizioni, di un provvedimento espresso da parte dell’unità organizzativa competente. - Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, tenuto conto di eventuali interruzioni e sospensioni disposte ai sensi di legge o di regolamento, l’interessato può rivolgere istanza al Direttore Generale ai sensi dell’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Art. 7
(Sospensione e interruzione del termine di conclusione dei procedimenti)
- Fermo restando la disciplina specifica dei singoli procedimenti, nonché le altre ipotesi di sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento, il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’OCF o non direttamente acquisibili presso le pubbliche amministrazioni.
- Della data di inizio della sospensione di cui al comma 1 del presente articolo e della durata della stessa, nonché dei motivi che l’hanno determinata, è data comunicazione all’interessato.
- Ferma restando la disciplina specifica dei singoli procedimenti, nonché le altre ipotesi di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento, il termine di conclusione del procedimento è interrotto nel caso di:
a) domanda incompleta o irregolare;
b) sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza comunicati ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 30, comma 5 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF.
Art. 8
(Comunicazione di avvio del procedimento)
- Dell’avvio del procedimento è data notizia all’interessato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ad OCF o nelle altre forme previste dall’ordinamento.
- Il comma 1 del presente articolo non si applica nei casi di sussistenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità ed urgenza del procedimento.
- Qualora la comunicazione personale di cui al comma 1 per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o non sia altrimenti possibile per causa non imputabile all’Organismo, l’OCF provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante il sito internet dell’Organismo ovvero altre modalità idonee di volta in volta individuate.
Art. 9
(Estinzione del procedimento con messa agli atti)
- Il procedimento avviato su istanza di parte si estingue quando l’istante:
a) non abbia eliminato l’irregolarità o l’incompletezza della domanda nel termine di adempimento indicato dall’OCF con la comunicazione prevista dall’articolo 4, comma 2;
b) non abbia comunicato nel termine fissato gli ulteriori elementi informativi istruttori richiesti;
c) abbia formalmente comunicato al responsabile del procedimento di rinunciare al provvedimento richiesto. - Della dichiarazione di estinzione del procedimento è data comunicazione da parte dell’Organismo con le modalità di cui all’art. 10 del presente regolamento.
Art. 10
(Efficacia dei provvedimenti)
- Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all’Organismo o nelle altre forme previste dall’ordinamento
- Qualora la comunicazione personale di cui al comma 1 non sia possibile o risulti particolarmente gravosa per il numero dei destinatari, o non sia altrimenti possibile per causa non imputabile all’Organismo, l’OCF provvede a dare notizia del provvedimento mediante il sito internet dell’Organismo ovvero altre modalità idonee di volta in volta individuate.
- Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.
Tabella “A”
Termini di conclusione e unità organizzative responsabili dei procedimenti dell’OCF
Indice
Sezione I – Procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte
Sezione II – Procedimenti amministrativi d’ufficio
Sezione III – Procedimenti di vigilanza
Sezione I
Procedimento | Termine massimo del procedimento |
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria |
Unità organizzativa competente all’adozione del provvedimento/atto |
---|---|---|---|
Iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari – Sezione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede(art. 151 Regolamento Intermediari; art. 29 e ss., Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF) |
90 gg. | Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente sulla base della residenza dell’istante* |
Comitato Ristretto/Comitato Direttivo |
Iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari – Sezione dei consulenti finanziari autonomi e Sezione delle società di consulenza finanziaria ai sensi dell’art. 7 del D.M. 24 dicembre 2008, n. 206 (Regime Transitorio)(dalla data di ricezione delle istanze di iscrizione all’albo stabilita con delibera Consob ai sensi dell’art. 1, comma 41 della l. 28 dicembre 2015, n.208 e fino a sei mesi dalla data di avvio di operatività dell’albo unico dei consulenti finanziari) (art. 151 Regolamento Intermediari; art. 29 e |
6 mesi | Dipartimento Uffici Albo Consulenti Finanziari |
Comitato Ristretto/Comitato Direttivo |
Cancellazione dall’albo unico dei consulenti finanziari su domanda dell’interessato(art. 152, c. 1, lett. a), Regolamento Intermediari; art. 35, c.7, Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF) |
60 gg. | Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente* |
Comitato Ristretto/Comitato Direttivo |
Variazione degli elementi identificativi dei consulenti finanziari(art. 153, c. 2, Regolamento Intermediari; art. 44, Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF) |
90 gg. | Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente* |
Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente |
Reclamo avverso l’esito negativo della prova valutativa(art. 46, c. 3, Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF) |
60 gg | Comitato Direttivo (che si avvale della Direzione Generale) |
Comitato Direttivo |
Conclusione del procedimento in caso di esercizio del potere sostitutivo(art. 2, cc. 9 – bis e 9 – ter, l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 5, c. 3 presenti disposizioni) |
Metà del termine previsto per il procedimento originario |
Ufficio competente per il procedimento originario/Commissario nominato dal Direttore Generale |
Direttore generale |
Istanza di accesso documentale agli atti ai sensi della l. n. 241/1990(artt. 22 e ss., l. 7 agosto 1990, n. . 241) |
30 gg | Ufficio che ha formato o che detiene stabilmente gli atti |
Ufficio che ha formato o che detiene stabilmente gli atti |
Sezione II
Procedimento | Termine massimo del procedimento |
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria |
Unità organizzativa competente all’adozione del provvedimento/atto |
---|---|---|---|
Cancellazione per perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo(art. 152, c. 1, lett. d), Regolamento Intermediari; art. 38 Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF) |
90 gg. | Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente per l’iscrizioneo Ufficio Legale per i procedimenti di |
Comitato Ristretto/Comitato Direttivo |
Cancellazione per mancato pagamento del contributo(art. 152, c. 1, lett. d), Regolamento Intermediari; art. 39 Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF) |
90 gg. | Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente per l’iscrizione |
Comitato Ristretto/Comitato Direttivo |
Cancellazione in caso di iscrizione ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi mezzo irregolare(art. 152, c.a 1, lett. b), Regolamento Intermediari; art. 36, Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF) |
90 gg. | Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente per l’iscrizione |
Comitato Ristretto/Comitato Direttivo |
Cancellazione per decesso o per scioglimento della società di consulenza finanziaria(art. 152, c. 1, lett. f), Regolamento Intermediari; art. 40, c. 2, Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF) |
30 gg. | Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente* |
Comitato Ristretto/Comitato Direttivo |
Variazione degli elementi identificativi dei consulenti finanziari(art. 153, c. 2, Regolamento Intermediari; art. 44, Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’OCF) |
90 gg. | Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma o di Milano competente* |
Ufficio Albo Consulenti Finanziari competente |
Sezione III
Procedimento | Termine massimo del procedimento |
Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria |
Unità organizzativa competente all’adozione del provvedimento/atto |
---|---|---|---|
Procedimenti aventi natura cautelare adottati ai sensi dell’art. 7 – septies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58(art. 181, Regolamento Intermediari) |
_____ | Ufficio Vigilanza Albo | Comitato di Vigilanza |
Per visualizzare il documento originale clicca qui.