Possono presentare reclamo gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati) – sia persone fisiche che giuridiche – e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori.
Si possono presentare i reclami su: a. la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; b. le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari … Continua a leggere2. ...
Il reclamo in prima battuta va inviato all’impresa che al suo interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti. Sul sito internet delle imprese e nelle note informative precontrattuali sono riportate tutte le informazioni utili al consumatore per la presentazione di un reclamo. Se l’impresa non … Continua a leggere4. ...
L’impresa deve fornire una risposta all’utente entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Il mancato rispetto del termine – che si raccomanda di segnalare all’Autorità – è oggetto di sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell’SVAP. L’ISVAP rilascia notizia dell’esito dell’istruttoria entro 120 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Se destinataria è l’impresa (allegato 1), il reclamo deve essere inoltrato … Continua a leggere6. ...
Il reclamo in questi casi può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all’ISVAP, che provvede lei stessa all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
Nelle note informative precontrattuali e nei siti internet delle imprese (l’indirizzo web è anche reperibile sul sito dell’ISVAP) sono indicati i responsabile della funzione reclami e i recapiti ai quali rivolgersi.
E’ attivo presso l’ISVAP un servizio telefonico di assistenza ed informazione agli utenti (tel. 06.42.133.000) al quale rispondono funzionari dell’Autorità nei seguenti orari: Lunedì – Giovedì h. 9,30/13,30 Venerdì h. 9,30/13,00. Al di fuori dei predetti orari è attivo un risponditore automatico.
Le fonti principali della normativa in materia di reclami sono il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 (allegato 3).