PROVVEDIMENTO RECANTE GLI INDICATORI E I LIVELLI DI ANOMALIA DI CUI AL D.M. 11 MAGGIO 2015, N. 108 NONCHE’ INDICAZIONI TECNICHE PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONEL’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell’IVASS ed, in particolare, l’articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato l’adozione di provvedimenti a carattere normativo;
VISTO l’articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale prevede che l’IVASS cura la prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;
VISTO, in particolare, l’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui l’IVASS per la cura delle finalità antifrode si avvale di un archivio informatico integrato connesso con le banche dati ivi elencate, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate e regolate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti, l’IVASS e il Garante per la protezione dei dati, per i profili connessi alla tutela della privacy;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 maggio 2015, n. 108, recante l’istituzione dell’archivio informatico integrato di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con l’individuazione, tra l’altro, delle banche dati che ne fanno parte;
VISTO il Regolamento IVASS n. 23 del 1° giugno 2016 recante la disciplina della banca dati sinistri, della banca dati anagrafe testimoni e della banca dati anagrafe danneggiati, di cui all’articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010 e successive integrazioni e modificazioni;
INDICE
Capo I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Oggetto e finalità)
Capo II – La procedura AIA e l’individuazione degli indicatori e dei livelli di anomalia
Art. 4 (Trattamento e codifica degli eventi)
Art. 5 (Liste di esclusione)
Art. 6 (Indicatori di anomalia)
Art. 7 (Indicatore di sintesi e soglie)
Art. 8 (Indicatore di completezza)
Art. 9 (Flusso di ritorno)
Art. 10 (Interrogazione AIA a richiesta)
Capo III – Disposizioni transitorie e finali
Art. 11 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Elenco allegati
Allegato 1 “Indicatori di anomalia”
Allegato 2 “Specifiche tecniche del flusso di ritorno”
Allegato 3 “Tavola sinottica del flusso di ritorno”
adotta il seguente:PROVVEDIMENTO
Capo I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1
(Fonti normative)
Il presente Provvedimento è adottato ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 maggio 2015, n. 108.
Art. 2
(Definizioni)Ai fini del presente Provvedimento si intendono per:
a) «AIA»: l’archivio informatico integrato di cui si avvale l’IVASS, connesso con le banche dati previste all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
b) «BDS»: la banca dati sinistri, la banca dati anagrafe testimoni e la banca dati anagrafe danneggiati, istituite dall’articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore;
c) «CUE»: il codice unico evento o il codice unico sinistro, cioè il codice di identificazione univoca dell’evento oggetto di analisi antifrode;
d) «impresa di assicurazione o impresa»: l’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo r.c. auto ai sensi dell’articolo 13 del Codice delle assicurazioni private; l’impresa con sede legale in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, abilitata ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice delle assicurazioni private nel territorio della Repubblica all’esercizio dell’assicurazione nel ramo r.c. auto, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nonché l’impresa con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ai sensi dell’articolo 28 del Codice delle assicurazioni private all’esercizio nel territorio della Repubblica dell’attività assicurativa nel ramo r.c. auto in regime di stabilimento;
e) «impresa interessata»: l’impresa di assicurazione che assicura soggetti o veicoli coinvolti direttamente nell’evento;
f) «indicatori di anomalia analitici»: indicatori che, sulla base di ricorrenze e verifiche di veridicità e coerenza dei dati relativi ai sinistri, forniscono elementi per l’analisi antifrode dei sinistri;
g) «indicatore di anomalia di sintesi»: indicatore che permette la classificazione sintetica del sinistro sulla base degli indicatori di anomalia analitici attivati;
h) «indicatore di completezza»: indicatore della completezza delle informazioni utilizzate per il calcolo degli indicatori di anomalia;
i) «Regolamento»: il D.M. 11 maggio 2015, n. 108;
j) «sinistro»: l’evento che dà luogo a una o più segnalazioni in BDS da parte delle imprese di assicurazione;
k) «sinistro correlato»: il sinistro, già segnalato alla BDS che, collegato ad altri sinistri, concorre all’attivazione di indicatori di ricorrenza a seguito di nuove informazioni comunicate dalle imprese di assicurazione.
Art. 3
(Oggetto e finalità)
1. Il presente Provvedimento, al fine di favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel ramo r.c. auto, definisce gli indicatori analitici ed i relativi parametri, le soglie dell’indicatore di anomalia di sintesi, i livelli di anomalia oltre i quali gli indicatori sono comunicati alle imprese di assicurazione coinvolte nel sinistro.
Capo II – La procedura AIA e l’individuazione degli indicatori e dei livelli di anomalia
Art. 4
(Trattamento e codifica degli eventi)
1. L’acquisizione in AIA di ciascun sinistro ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Regolamento comporta automaticamente l’assegnazione di un CUE, identico per tutte le segnalazioni riferibili ad un unico evento, ancorché provenienti da diverse imprese di assicurazione.
2. Il CUE è utilizzato dall’AIA per le comunicazioni con i soggetti legittimati al suo utilizzo ai sensi del Regolamento.
3. Le imprese di assicurazione segnalano tempestivamente all’IVASS eventuali incoerenze nell’attribuzione del CUE.
Art. 5
(Liste di esclusione)
1. Al fine di consentire una più elevata qualità ed affidabilità degli indicatori di anomalia elaborati dall’AIA, la procedura prevede l’utilizzo di due liste di esclusione, denominate rispettivamente black list e white list.
2. La black list contiene i dati ritenuti affetti da palesi errori o incompletezze. I dati presenti nella black list non vengono acquisiti dalla procedura AIA e, conseguentemente, non concorrono al calcolo degli indicatori di anomalia.
3. La white list contiene i codici fiscali o le partite IVA dei soggetti che in relazione all’attività svolta compaiono con elevata frequenza negli eventi segnalati alla BDS, senza che questo rappresenti elemento di rilievo per il contrasto delle frodi. I codici presenti nella white list sono acquisiti da AIA, ma non sono considerati nel calcolo degli indicatori di anomalia basati su ricorrenze.
4. Le liste di esclusione sono predisposte ed aggiornate dall’IVASS.
Art. 6
(Indicatori di anomalia)
1. In relazione a ciascun sinistro identificato con CUE, l’AIA calcola gli indicatori di anomalia di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento.
2. Gli indicatori di anomalia analitici sono individuati nell’allegato 1 unitamente ai rispettivi codici identificativi ed afferiscono alle seguenti 4 aree di analisi:
a. veicoli direttamente coinvolti nel sinistro;
b. soggetti direttamente coinvolti nel sinistro;
c. altri soggetti interessati nel sinistro;
d. altri aspetti inerenti al sinistro.
3. Gli indicatori analitici sono calcolati avendo quale riferimento temporale la data di accadimento dell’evento.
4. Ad ogni indicatore analitico è associato uno specifico punteggio, denominato anche score, che varia in funzione della rilevanza, in ottica antifrode, dell’indicatore stesso.
Art. 7
(Indicatore di sintesi e soglie)
1. Il punteggio di ciascuno dei 4 gruppi di indicatori di cui all’art. 6 è ottenuto come somma degli score dei singoli indicatori analitici attivati in ciascuna area di analisi; la somma degli score dei 4 gruppi determina il valore dell’indicatore di sintesi, valore che compendia il livello di anomalia dell’evento esaminato.
2. Sulla base del punteggio dell’indicatore di sintesi, il livello di anomalia dell’evento è classificato nullo quando il punteggio è pari a zero, basso quando il valore dello score è tra 1 e 19, medio quando il valore dello score è tra 20 e 49 e alto quando il valore è superiore a 49.
Art. 8
(Indicatore di completezza)
1. Unitamente all’indicatore di sintesi ed agli eventuali indicatori analitici, l’AIA trasmette all’impresa un indicatore di completezza, espresso in valore percentuale, che rappresenta il rapporto tra il numero delle variabili utilizzate per il calcolo degli indicatori analitici e il numero totale delle variabili previste per tale calcolo.
Art. 9
(Flusso di ritorno)
1. AIA, dopo aver verificato ed integrato i dati sui sinistri segnalati alla BDS e aver calcolato gli indicatori di anomalia e lo score, produce ed invia automaticamente un flusso alle imprese di assicurazione interessate, come da specifiche tecniche riportate nell’allegato 2.
2. Il livello di dettaglio del flusso di ritorno AIA aumenta con il crescere del valore di anomalia rilevato, secondo quanto riportato nell’allegato 3.
3. AIA invia alle imprese interessate un nuovo flusso di ritorno quando lo score originariamente comunicato risulta modificato a seguito di rettifiche e integrazioni ai dati già forniti alla BDS o di altre segnalazioni.
Art. 10
(Interrogazione AIA a richiesta)
1. Fermo restando quanto stabilito all’art. 9, l’impresa può richiedere le informazioni elaborate da AIA per uno specifico evento in cui la stessa è interessata, senza che siano state prodotte nuove segnalazioni alla BDS.
2. La funzione di cui al comma 1 può essere attivata secondo le modalità di cui all’allegato 2.
Capo III – Disposizioni transitorie e finali
Art. 11
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. Il presente Provvedimento, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’IVASS, entra in vigore il giorno 10 giugno 2016.
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