MODALITÀ E TERMINI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI VIGILANZA A CARICO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE A PARTIRE DALL’ANNO 2016
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e le successive disposizioni modificative ed integrative e, in particolare, l’art. 335 il quale dispone l’obbligo per le imprese di assicurazione e riassicurazione di versare un contributo annuale di vigilanza;
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, recante l’Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II) e, in particolare, l’art. 1 comma 191 che modifica il comma 5 del citato art. 335 del decreto legislativo n. 209/2005 prevedendo l’obbligo di pagamento in due rate del contributo di vigilanza annuale da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS;
ATTESA la necessità di stabilire per l’esercizio 2016 e i successivi esercizi le modalità e i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle norma citate,
DISPONE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Sono tenute al pagamento del contributo di vigilanza le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie stabilite in Italia delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo.
Art. 2
(Termini e modalità di pagamento)
1. A decorrere dall’anno 2016, il contributo di vigilanza dovrà essere versato in due rate, una di acconto, entro il 31 gennaio, pari al 50 per cento del contributo versato per l’anno precedente, e una a saldo e conguaglio, entro il 31 luglio, calcolata sulla base dell’aliquota contributiva determinata con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze per l’anno di riferimento. L’IVASS provvederà a dare opportuna informativa sul proprio sito internet dell’avvenuta emanazione del citato decreto.
2. Il versamento del contributo dovrà avvenire mediante bonifico bancario a favore di IVASS, via del Quirinale 21, 00187 Roma sul c/c acceso presso il Banco di Brescia, IBAN IT 56 I 03500 03205 00000 0038000, indicando nella causale il codice IVASS dell’impresa e la descrizione “acconto/saldo contributo di vigilanza anno XXXX”.
3. Entro i termini indicati, dovrà essere compilata e trasmessa all’IVASS all’indirizzo di posta elettronica: contributo.imprese@ivass.it una autocertificazione attestante il pagamento, sottoscritta dal Direttore Generale dell’impresa o da un suo Delegato, corredata da apposita tabella di calcolo del contributo, utilizzando il modello allegato.
4. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
Art. 3
(Riscossione coattiva)
1. Il mancato pagamento del contributo di vigilanza, entro il termine stabilito, comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 335, comma 6, del D.lgs. 209/2005 e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
Art. 4
(Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto www.ivass.it.
Clicca qui per scaricare il documento originale e l’allegato.