COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI ISCRITTI NELLE SEZIONI A, B E D DEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l’art. 13 (istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l’art. 22, comma 15 bis;
VISTO il Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015 concernente la definizione delle misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti nei rapporti contrattuali tra imprese di assicurazioni, intermediari e clientela in attuazione dell’art. 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed in particolare l’articolo 4 che impone agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e l’articolo 15, comma 3, che attribuisce all’IVASS il compito di fissare termini e modalità con cui gli intermediari comunicano all’Istituto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
Art. 1
(Comunicazione all’IVASS dell’indirizzo di posta elettronica certificata)
Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi al 14 aprile 2015, data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, comunicano all’IVASS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata trasmettendo all’indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata, una comunicazione riportante nell’oggetto il numero di iscrizione nel Registro e il codice fiscale, secondo lo schema di cui all’allegato 1.
La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa esclusivamente all’indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it senza ulteriori destinatari, non riporta informazioni nel campo di testo né contiene allegati.
L’indirizzo raccolta.pec@pec.ivass.it ha esclusiva finalità di raccolta degli indirizzi di posta elettronica certificata degli intermediari mediante una procedura automatizzata. Ogni messaggio di testo, istanza o documento allegato alla comunicazione di cui al comma 1 non si considera validamente trasmesso all’Istituto.
Art. 2
(Termine per la comunicazione all’IVASS dell’indirizzo di posta elettronica certificata)
1. La comunicazione all’IVASS dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte dei soggetti di cui all’articolo 1 e secondo le modalità ivi indicate è effettuata a partire dal 1° ottobre 2015 e non oltre il 31 ottobre 2015.
Art. 3
(Comunicazione all’IVASS delle variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata)
1. Gli intermediari di cui all’articolo 1, comma 1, comunicano all’IVASS le variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata intervenute successivamente alla data del 31 ottobre 2015, inviando dal nuovo indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo vigilanza.intermediariassicurativi@pec.ivass.it una comunicazione riportante nell’oggetto la dicitura VARIAZIONE PEC seguita dal numero di iscrizione nel Registro e dal codice fiscale, secondo lo schema di cui all’allegato 2.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 5
(Pubblicazione)
1. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.
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