MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 97 DEL 4 AGOSTO 2020
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
VISTO il Regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;
VISTO il Provvedimento IVASS n. 58 del 14 marzo 2017, concernente la digitalizzazione delle istanze e delle comunicazioni relative al RUI, in modifica al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e all’art. 183 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni Generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, l’articolo 44, comma 4, che prevede l’obbligo per gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di attestare, mediante comunicazione presentata all’IVASS entro il 5 febbraio di ogni anno, il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell’efficacia della relativa copertura;
VISTO il Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020 e, in particolare, l’articolo 4, comma 13, che abroga l’articolo 44, commi 4 e 5, del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, e l’articolo 7, che prevede l’entrata in vigore del Provvedimento al 31 marzo 2021;
CONSIDERATO che il presente Provvedimento riveste i caratteri di indifferibilità e urgenza derivanti dalla necessità di ridurre gli oneri organizzativi a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi in conseguenza dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19,
adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
Art. 1
(Modifiche all’articolo 6 del Provvedimento IVASS n. 97 del 4 agosto 2020)
- All’articolo 6 (Disposizioni transitorie), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1.bis Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 13 a partire dalla scadenza del 5 febbraio 2021”.
Art. 2
(Pubblicazione ed entrata in vigore).
- II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Relazione al provvedimento n. 101 del 15/12/2020