Provvedimento n. 100 del 15 dicembre 2020 – Modifiche al Provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017

MODIFICA AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 66 DEL 18 DICEMBRE 2017 CONCERNENTE CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ SPETTANTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 246, COMMA 3 E 280, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, AI COMMISSARI LIQUIDATORI ED AI COMPONENTI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. INDENNITÀ SPETTANTI AI COMMISSARI LIQUIDATORI DI IMPRESE NON AUTORIZZATE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 con cui all’ISVAP è subentrato l’IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – Codice delle assicurazioni private (di seguito CAP) ed, in particolare, l’art. 246, comma 3, il quale dispone che le indennità spettanti ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sottoposte a liquidazione coatta amministrativa sono determinate dall’IVASS in base ai criteri da esso stabiliti e sono a carico dell’impresa sottoposta alla procedura;

VISTO l’art. 280, comma 3, CAP il quale prevede che le indennità spettanti agli organi della procedura, nel caso di nomina delle medesime persone negli organi dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, sono determinate dall’IVASS valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure del gruppo;

VISTO altresì che l’art. 341, comma 1, CAP il quale stabilisce, tra l’altro, che l’art. 246, comma 3, si applica a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private;

VISTO il provvedimento IVASS n. 66 del 18 dicembre 2017 che disciplina i criteri di determinazione delle indennità spettanti, ai sensi degli articoli 246, comma 3 e 280, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai commissari liquidatori ed ai componenti del comitato di sorveglianza delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in liquidazione coatta amministrativa;

RILEVATA l’esigenza di prevedere la proroga del termine fissato al comma 4 dell’art.12 del Provvedimento n.66 del 18 dicembre 2017 in considerazione del rallentamento delle attività delle liquidazioni ancora operative determinato dall’adozione delle misure per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid Sars2 2019;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

Art. 1

  1. Il termine del 1 gennaio 2021 previsto dal comma 4 dell’art.12 del provvedimento n. 66 del 18 dicembre 2017 per il deposito della documentazione finale è prorogato al 1 gennaio 2022.

 

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