PROVVEDIMENTO IVASS N. 88 – CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L’ANNO 2019 A CARICO DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l’art. 109 concernente l’istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l’art. 336 concernente la disciplina dell’obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private;
CONSIDERATO che la sezione F del Registro non è ancora disponibile, i relativi iscritti sono attualmente inseriti nella sezione A dello stesso;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e, in particolare, l’art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell’ambito di applicazione del Codice, e l’art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici; CONSIDERATO che l’IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 195 del 21 agosto 2019, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS, per l’anno 2019, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all’IVASS l’individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;
DISPONE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
- Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2019.
Art. 2
(Misura del contributo)
- Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 9 agosto 2019 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:
- sezione A (agenti di assicurazione)
a1) persone fisiche € 47,00
a2) persone giuridiche € 270,00 - sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
b1) persone fisiche € 47,00
b2) persone giuridiche € 270,00 - sezione C (produttori diretti) € 18,00
- sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)
d1) banche con raccolta premi uguale o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane € 10.000,00
d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro € 8.170,00
d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM. € 2.760,00
- sezione A (agenti di assicurazione)
Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)
- Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
- Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento attraverso il sistema pagoPA, avuto presente quanto segue:
- l’avviso di pagamento PagoPA precompilato è scaricabile dal sito internet https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/co digitando il proprio codice fiscale e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale).
Le banche iscritte nella sezione D del RUI dovranno preventivamente selezionare la fascia contributiva di appartenenza, tenuto conto dell’ammontare della raccolta premi 2018; ai fini dell’elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300 sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d’Italia) con la qualificazione del “Tipo prodotto/servizio” uguale a “Prodotti assicurativi”; - l’avviso può essere pagato presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) abilitati al servizio di PagoPA con le modalità specifiche riportate nello stesso. L’elenco aggiornato dei PSP abilitati è disponibile sul sito internet dell’AGID all’indirizzo https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare.
- l’avviso di pagamento PagoPA precompilato è scaricabile dal sito internet https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/co digitando il proprio codice fiscale e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale).
- Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
- I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
- Attraverso lo stesso sito internet https://portalecasse.popso.it/portale-casse/#/ivass/co è possibile verificare l’eventuale morosità pregressa e scaricare gli avvisi di pagamento PagoPA relativi ai contributi arretrati ancora dovuti.
Art. 4
(Cancellazione dal RUI – Riscossione coattiva)
- In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l’IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.
- Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.
Art. 5
(Pubblicazione)
- Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).