Provvedimento n. 76 del 2 agosto 2018 – Modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 9 DEL 14 NOVEMBRE 2007 RECANTE LA DISCIPLINA DELL’USO DI DENOMINAZIONE ASSICURATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 308, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI CUI ALL’ARTICOLO 131 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI ALL’ISVAP DI CUI ALL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E LA PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, c.d. “cresci Italia” e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, c.d. “legge concorrenza”, recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela del consumatore anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione europea;

adotta il seguente PROVVEDIMENTO

Art. 1
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 9 del 14 novembre 2007)

  1. L’articolo 1 (Definizioni) è modificato come segue:
    1. la lettera d) è sostituita dalla seguente: «“/elenco annesso al Registro/”: /elenco in cui sono inclusi gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato membro, ai sensi degli articoli 116-quater e 116-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209/»;
    2. dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-/bis)/“/intermediario”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio/»;
    3. la lettera f) è sostituita dalla seguente: «“/Registro” o “RUI”: Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
  2. All’articolo 3 (Utilizzo riservato della denominazione assicurativa), il comma 2 è sostituito dal seguente: /«L’uso, nella ragione o denominazione sociale e in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole o delle locuzioni indicate nell’articolo 308, comma 2, del decreto è riservato agli intermediari iscritti nel Registro, in coerenza con l’attività corrispondente alla /sezione di appartenenza, agli intermediari di assicurazione e riassicurazione con residenza o sede legale in altri Stati membri inclusi nell’elenco annesso al Registro, ovvero ai periti assicurativi iscritti nel Ruolo/».
  3. All’articolo 4 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate per l’esistenza di controlli amministrativi), il comma 2 è sostituito dal seguente: /«In deroga al disposto dell’articolo 3, comma 1, il termine “assicurazione” o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, può essere utilizzato dagli intermediari iscritti nel Registro, a condizione che dalla documentazione informativa da consegnare ai contraenti risulti in modo inequivoco l’esercizio dell’attività di intermediazione. Gli intermediari iscritti nel Registro come inoperativi possono conservare il termine “assicurazione” o altro termine equivalente, privo di ulteriori specificazioni, esclusivamente nella ragione o denominazione sociale».
  4. L’articolo 5 (Utilizzo legittimo delle parole o delle locuzioni riservate in base ad elementi di fatto) è modificato come segue:
    1. al comma 1, dopo le parole: «I soggetti che non svolgono attività assicurativa, riassicurativa, attività di intermediazione», sono aggiunte le parole: «/o di distribuzione/»; e dopo le parole: «attività imprenditoriali o professionali diverse dall’attività assicurativa, riassicurativa, di intermediazione», sono aggiunte le parole: /«o di distribuzione»/e dopo la parola «assicurativa» è aggiunta la parola /«o riassicurativa»;
    2. al comma 2, lettera a), la parola «intermediazione» è sostituita dalla parola «distribuzione».

Art. 2
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

  1. L’articolo 2 (Definizioni) è modificato come segue:
    1. la lettera e) è sostituita dalla seguente: /«“intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»/;
    2. la lettera f) è sostituita dalla seguente: «“/intermediario operante in rapporto diretto con l’impresa”: l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in virtù di mandati o di accordi stipulati con le imprese di assicurazione, riceve dalle stesse provvigioni per l’attività svolta/»;
  2. All’articolo 6 (Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet), comma 2, lettera b), le parole: «alla nota informativa precontrattuale» sono sostituite dalle parole: /«alla documentazione informativa precontrattuale di cui all’articolo 185 del Codice,».
  3. L’articolo 9 (Obblighi informativi a carico degli intermediari) è modificato come segue:
    1. al comma 3, lettera b), dopo le parole: «mediante adeguata evidenziazione nell’ambito del sito internet» sono aggiunte le parole: «/o del profilo di social network/»;
    2. al comma 4, le parole: «all’articolo 60, commi 2 e 3, del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «/all’articolo 73, commi 3, 4 e 5 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018/»;
    3. al comma 5, le parole: «il modello n. 7B allegato al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole: «/l’Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018»/.

Art. 3
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008)

  1. L’articolo 2 (Definizioni), comma 1, è modificato come segue:
    1. la lettera g /bis/) è sostituita dalla seguente: «“/dipendenti e collaboratori/”: /i soggetti che, dietro compenso, su incarico degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del registro, svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa all’interno o, se iscritti nella sezione E del registro, fuori dai locali dell’intermediario per il quale operano, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio/»;
    2. alla lettera i /ter/), le parole: «/Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006/» sono sostituite dalle parole: «/Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018/»;
    3. dopo la lettera m) è inserita la seguente: «m) /bis/: “/intermediario assicurativo a titolo accessorio”: l’intermediario assicurativo, come definito dall’articolo 1, lettera cc-septies, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209/»;
    4. la lettera n) è sostituita dalla seguente: «“/intermediari assicurativi” o “intermediari”: le persone fisiche o le società iscritte nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2/09»;
    5. alla lettera n /bis/), le parole: «all’articolo 116» sono sostituite dalle parole: «/agli articoli 116-quater e 116-quinquies/»;
    6. la lettera t) è sostituita dalla seguente: «“/prodotti di investimento assicurativo/”: /i prodotti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209/»;
    7. a lettera t /quater/) è sostituita dalla seguente: «“/registro”: il registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209/»/;
    8. la lettera v) è soppressa.
  2. All’articolo 4 (Presentazione dei reclami), comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «/i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all’articolo 1, lettera w-bis), del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria, e successive modificazioni e integrazioni/».
  3. All’articolo 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione), il comma 5 /bi/s è modificato come segue: dopo le parole «le imprese pubblicano annualmente» è inserita la seguente frase: «/entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare/».
  4. All’articolo 10 /decies/(Informazioni sulla procedura reclami)/,/comma 1: le parole «/al/modello 7B allegato al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006» sono sostituite dalle parole «/all’Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018/».
  5. Dopo l’articolo 10 /quaterdecies/(/Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari nell’ambito delle libere collaborazioni/) è inserito il seguente articolo: «/Articolo 10 quindecies (Disposizioni applicabili alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi a titolo accessorio iscritti nella sezione F del registro): Le disposizioni del presente Capo che disciplinano la gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione A del registro si applicano alla gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione F del registro/».

Art. 4 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il 1° ottobre 2018.
  2. Le imprese e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio si adeguano alle disposizioni di cui all’articolo 3 entro il 23 febbraio 2019.
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