Provvedimento Ivass n. 169 del 15 Gennaio 2026 – Modifiche ai Regolamenti Ivass n. 40 e 41 del 2 Agosto 2018

PROVVEDIMENTO N. 169 DEL 15 GENNAIO 2026
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITA’ E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101);
VISTA la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche;
VISTO il Decreto 22 marzo 2024 del Ministero della Salute, recante l’elenco di patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a), e 4, comma 1, della legge n. 193 del 2023;
VISTO il Decreto 5 luglio 2024 del Ministero della Salute, recante la disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull’oblio oncologico;
VISTO il Decreto 28 novembre 2024 del Ministero della Salute, recante modifiche al decreto n. 109 del 5 luglio 2024, in materia di oblio oncologico;
VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022, recante la disciplina dei procedimenti per l’adozione degli atti regolamentari e generali dell’IVASS di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005;
VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
VISTO il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali,
SENTITA la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa

adotta il seguente
PROVVEDIMENTO

INDICE
Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 2 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)
Art. 3 (Disposizioni transitorie)
Art. 4 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Allegati:
1. Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi
2. Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d’investimento assicurativi
3. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita
diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita
4. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi
– DIP aggiuntivo Multirischi
5. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento
assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP
6. Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni –
DIP aggiuntivo Danni

Art. 1
(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

  1. All’art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera i-bis), è aggiunta la seguente:
    “i-ter) “conclusione del trattamento attivo della patologia”: ai fini della formazione dell’“oblio oncologico”, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico”.
  2. All’art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera o), è aggiunta la seguente:
    “o-bis) “diritto all’oblio oncologico”: il diritto, previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza
    episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
    Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all’Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all’oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall’articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.”
  3. Dopo l’articolo 56 (Informativa precontrattuale), è inserito l’articolo 56-bis (Informativa sul diritto all’oblio oncologico):
    “1. Ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione, i distributori forniscono al contraente le informazioni sull’esercizio del diritto all’oblio oncologico e sulla conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche previste dall’articolo 2, comma 1 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi, dandone indicazione all’interno del Modulo unico precontrattuale (MUP).
    2. In caso di rinnovo del contratto, i distributori forniscono preventivamente al contraente le informazioni sull’esercizio del diritto all’oblio oncologico e sulla conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche previste dall’articolo 2, comma 1 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi, dandone indicazione all’interno del Modulo unico precontrattuale (MUP), nei casi in cui tali informazioni non sono state precedentemente fornite, nonché nei casi in cui sono richiesti nuovamente dati di carattere sanitario.
    3. I distributori non acquisiscono – per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente e dall’assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte – le informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi. Qualora le informazioni siano comunque nella loro disponibilità, i distributori non le utilizzano per la determinazione o per la modifica
    delle condizioni contrattuali.
    4. Nei casi di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi n. 193, i distributori non applicano limiti, costi e oneri aggiuntivi, né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti e assicurati a legislazione vigente.
    5. I distributori non utilizzano le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, qualora già acquisite, per la valutazione del rischio dell’operazione o della solvibilità del contraente, nei casi di cui all’articolo 2, comma 5 della legge n. 193 del 2023 e dei relativi decreti attuativi”.
  4. Dopo l’articolo 56-bis (Informativa sul diritto all’oblio oncologico) è inserito l’articolo 56-ter (Certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico e cancellazione delle informazioni possedute):
    “1. Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, i distributori procedono alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea.
    2. La certificazione di cui al comma 1 è conservata per dieci anni dalla sua ricezione, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi.”.
  5. Il comma 1 dell’articolo 68-bis (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi) è modificato come segue, dopo le parole “commi 5, 6, 7 e 8” sono aggiunte le parole “56-bis, 56- ter”.
  6. Il comma 2 dell’articolo 68-bis (Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi) è modificato come segue, dopo le parole “commi 5, 6, 7 e 8” sono aggiunte le parole “56-bis, 56- ter”.
  7. L’Allegato n. 3 – Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi del Reg. n. 40/2018 è modificato conformemente all’Allegato 1 del presente Provvedimento con l’introduzione della Sezione VIII – Informazioni sul diritto all’oblio oncologico.
  8. L’Allegato n. 4 – Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti d’investimento assicurativi del Reg. n. 40/2018 è modificato conformemente all’Allegato 2 del presente Provvedimento con l’introduzione della Sezione VIII – Informazioni sul diritto all’oblio oncologico.

Art. 2
(Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)

  1. All’art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera a-bis, è aggiunta la seguente:
    “a-ter) “conclusione del trattamento attivo della patologia”: ai fini della formazione dell’“oblio oncologico”, per conclusione del trattamento attivo della patologia si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico”.
  2. All’art. 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
    “d-bis) “diritto all’oblio oncologico”: il diritto, previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 in relazione alla stipulazione o al rinnovo di contratti assicurativi, delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza
    episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
    Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all’Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all’oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dall’articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193, matura nei termini indicati nello stesso Allegato.”;
  3. Dopo l’articolo 9 (Contratti in forma collettiva) è inserito l’articolo 9-bis (Disposizioni in materia di diritto all’oblio oncologico):
    “1. L’impresa di assicurazione osserva le disposizioni previste dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi in materia di diritto all’oblio oncologico.
    2. L’impresa di assicurazione indica nei documenti precontrattuali di cui agli articoli 15, 16, 21 e 29, comma 2 le informazioni relative al diritto all’oblio oncologico e alla conclusione del trattamento attivo per patologie oncologiche previste dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 e dai relativi decreti attuativi.”.
  4. Dopo l’articolo 9-bis (Disposizioni in materia di diritto all’oblio oncologico) è inserito l’articolo 9- ter (Certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico e cancellazione delle informazioni):
    “1. Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, l’impresa di assicurazione procede alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea.
    2. La certificazione di cui al comma 1 è conservata per dieci anni dalla sua ricezione, secondo quanto previsto dall’articolo 2 della legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi.”.
  5. L’articolo 11 (Proposta di assicurazione e altri documenti relativi all’emissione del contratto), comma 2, è modificato come segue:
    a) al comma 2, alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole: “È fatto salvo il diritto all’oblio oncologico”;
    b) al comma 2, lett. b), dopo il punto 2 è inserita il punto 3: “l’assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.”.
  6. All’articolo 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita), il comma 12-ter è sostituito dal seguente:
    “12-ter. In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 12-bis, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore, per consentire l’inserimento dell’informativa relativa a:
    a) il diritto all’oblio oncologico;
    b) le procedure di ricorso all’Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.”.
  7. All’articolo 16 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi – DIP aggiuntivo Multirischi), il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
    “In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 4-bis, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore, per consentire l’inserimento dell’informativa relativa a:
    a) il diritto all’oblio oncologico;
    b) le procedure di ricorso all’Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.”.
  8. All’articolo 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP), il comma 11-ter è sostituito dal seguente:
    “In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 11-bis, la versione stampata del documento può occupare una pagina ulteriore, per consentire l’inserimento dell’informativa relativa a:
    a) il diritto all’oblio oncologico;
    b) le procedure di ricorso all’Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.”.
  9. L’articolo 28 (Polizza), comma 1, è modificato come segue:
    a) al comma 1, alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole: “È fatto salvo il diritto all’oblio oncologico”;
    b) al comma 1, lett. b), dopo il punto 2 è inserita il punto 3: “l’assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati ad ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.”.
  10. All’articolo 29 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni – DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto), il comma 12-ter è sostituito dal seguente:
    “In deroga ai limiti dimensionali previsti dal comma 12-bis, la versione stampata del DIP aggiuntivo Danni può occupare una pagina ulteriore, per consentire l’inserimento dell’informativa relativa a:
    a) diritto all’oblio oncologico;
    b) le procedure di ricorso all’Arbitro Assicurativo o al diverso sistema di risoluzione delle controversie della rete FIN.NET.
    Al DIP aggiuntivo R.C. auto si applica quanto previsto dalla lett. b).”.
  11. L’allegato n. 2 – DIP aggiuntivo Vita del Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all’Allegato n. 3 del presente Provvedimento con l’introduzione della sezione “Diritto all’oblio oncologico”;
  12. L’allegato n. 3 – DIP aggiuntivo Multirischi del Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all’Allegato n. 4 del presente Provvedimento con l’introduzione della sezione “Diritto all’oblio oncologico”;
  13. L’allegato n. 4 – DIP aggiuntivo IBIP del Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all’Allegato n. 5 del presente Provvedimento con l’introduzione della sezione “Diritto all’oblio oncologico”;
  14. L’allegato n. 5 – DIP aggiuntivo Danni del Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 è modificato conformemente all’Allegato n. 6 del presente Provvedimento con l’introduzione della sezione “Diritto all’oblio oncologico”.

Art. 3
(Disposizioni transitorie)

  1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente Provvedimento entro il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 4
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

  1. Il Provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
  2. Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

CLICCA QUI per scaricare il documento originale

Apri barra laterale
Carrello della spesa

Il tuo carrello è vuoto

Puoi dare un'occhiata a tutti i prodotti disponibili e acquistarne alcuni nel negozio

Ritorna al negozio

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy