Provvedimento n. 114 del 6 ottobre 2021 – Contributo di vigilanza per coloro che hanno sede legale in un altro Stato

CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L’ANNO 2021 A CARICO DEGLI INTERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO ADERENTE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO AMMESSI AD OPERARE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO O DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI.

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l’art. 109 concernente l’istituzione del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), gli artt. 116-quater e 116-quinquies concernenti l’attività in regime di libera prestazione dei servizi e di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo e l’art. 336 concernente la disciplina dell’obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi;
VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 (IDD) relativa alla distribuzione assicurativa, che ha modificato l’art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 prevedendo anche a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell’elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies l’obbligo di pagamento del contributo annuale di vigilanza;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e, in particolare, l’art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell’ambito di applicazione del Codice, e l’art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;
CONSIDERATO che l’IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 226 del 21 settembre 2021, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS, per l’anno 2021, dagli intermediari con residenza o sede legale in altro Stato aderente allo Spazio Economico europeo iscritti nell’elenco annesso al RUI ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi demandando all’IVASS l’individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1
(Ambito di applicazione)

  1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell’elenco annesso al registro di cui agli artt. 116-quater e 116-quinquies del Codice delle assicurazioni private alla data del 30 maggio 2021.

Art. 2
(Misura del contributo)

  1. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 9 settembre 2021 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell’elenco annesso al RUI è stabilita come segue:
    – persone fisiche € 20,00
    – persone giuridiche € 115,00

Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)

  1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dal giorno successivo alla data del presente provvedimento.
  2. Il pagamento si effettua mediante il sistema PagoPA, tenendo conto delle istruzioni tecniche in allegato.
  3. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.

Art. 4
(Riscossione coattiva)

  1. Il mancato pagamento del contributo comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.

Art. 5
(Pubblicazione)

  1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).

 

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