CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L’ANNO 2021 A CARICO DEGLI INTERMEDIARI CON RESIDENZA O SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO ADERENTE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO AMMESSI AD OPERARE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO O DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l’art. 109 concernente l’istituzione del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), gli artt. 116-quater e 116-quinquies concernenti l’attività in regime di libera prestazione dei servizi e di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo e l’art. 336 concernente la disciplina dell’obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi;
VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 (IDD) relativa alla distribuzione assicurativa, che ha modificato l’art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 prevedendo anche a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell’elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies l’obbligo di pagamento del contributo annuale di vigilanza;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e, in particolare, l’art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell’ambito di applicazione del Codice, e l’art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;
CONSIDERATO che l’IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 226 del 21 settembre 2021, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS, per l’anno 2021, dagli intermediari con residenza o sede legale in altro Stato aderente allo Spazio Economico europeo iscritti nell’elenco annesso al RUI ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi demandando all’IVASS l’individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;
DISPONE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
- Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell’elenco annesso al registro di cui agli artt. 116-quater e 116-quinquies del Codice delle assicurazioni private alla data del 30 maggio 2021.
Art. 2
(Misura del contributo)
- Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 9 settembre 2021 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell’elenco annesso al RUI è stabilita come segue:
– persone fisiche € 20,00
– persone giuridiche € 115,00
Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)
- Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dal giorno successivo alla data del presente provvedimento.
- Il pagamento si effettua mediante il sistema PagoPA, tenendo conto delle istruzioni tecniche in allegato.
- I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
Art. 4
(Riscossione coattiva)
- Il mancato pagamento del contributo comporterà l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.
Art. 5
(Pubblicazione)
- Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).
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