Provvedimento n. 12 del 3 dicembre 2013 – Disposizioni relative all’iscrizione nelle sezioni A o B del Rui

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROVA DI IDONEITÀ’ PER L’ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A O B DEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l’articolo 110, che subordina l’iscrizione delle persone fisiche nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), al possesso di adeguate cognizioni e capacità professionali, accertate tramite una prova di idoneità e rimette all’Istituto il compito di determinare con regolamento le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell’IVASS;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed, in particolare, l’articolo 23, comma 3, che stabilisce che la Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP (oggi IVASS) e la COVIP sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l’articolo 9 che disciplina la prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A o B del RUI e l’articolo 10 che dispone in merito alla Commissione esaminatrice;

RITENUTA la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in considerazione dell’esperienza derivante dalla concreta applicazione della disciplina dallo stesso recata; adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

Art. 1
(Modifiche agli articoli 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
− al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “e consiste in un esame scritto ed in uno orale. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d’esame, la prova d’idoneità consiste in un esame scritto”; al comma 4 le parole “L’esame scritto è articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie” sono sostituite dalle parole: “La prova di idoneità consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie”; al comma 5 le parole “l’esame scritto” sono sostituite dalle parole: “la prova di idoneità”; al comma 5 bis le parole “l’esame scritto” sono sostituite dalle parole: “la prova di idoneità”; il comma 6 è abrogato; al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: “sia nell’esame scritto che nell’esame orale. I candidati che sostengono esclusivamente l’esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi”. 2. L’art. 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue: − al comma 3 le parole “dell’esame scritto” sono sostituite dalle parole: “della prova di idoneità” e le parole “degli esami scritti e orali” sono sostituite dalle parole: “della prova di idoneità”.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 3
(Pubblicazione)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell’IVASS. E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Istituto.

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