CONTRIBUTO DI VIGILANZA PER L’ANNO 2013 A CARICO DEGLI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l’art. 109 concernente l’istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l’art. 336 concernente la disciplina dell’obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all’art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 13 che istituisce l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell’IVASS;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 167 del 18 luglio 2013, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all’IVASS, per l’anno 2013, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all’IVASS l’individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;
DISPONE
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2013.
Art. 2
(Misura del contributo)
1. Ai sensi dell’art. 1 del D.M. del 10 luglio 2013 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:
a) sezione A (agenti di assicurazione)
a1) persone fisiche € 50,00
a2) persone giuridiche € 280,00
b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)
b1) persone fisiche € 50,00
b2) persone giuridiche € 280,00
c) sezione C (produttori diretti) € 18,00
d) sezione D (banche, intermediari finanziari,SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)
d1) banche con raccolta premi superiore a 1 miliardo di euro e Poste Italiane € 9.800,00
d2) banche con raccolta premi da 100 milioni a 1 miliardo di euro € 9.000,00
d3) banche con raccolta premi da 10 a 99 milioni di euro € 6.750,00
d4) banche con raccolta premi da 1 a 9 milioni di euro € 5.630,00
d5) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari € 2.200,00 finanziari e SIM.
Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)
1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
2. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI, effettuano il pagamento tramite bollettino M.Av. precompilato, inoltrato all’indirizzo di residenza di ciascun intermediario, pagabile con le seguenti modalità:
1) presso gli sportelli bancari presenti sul territorio nazionale;
2) presso gli uffici postali;
3) presso i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica;
4) tramite l’internet banking della propria banca;
5) con carta di credito o PayPal, collegandosi al sito internet www.scrignopagofacile.it.
3. Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento tramite bollettino M.Av. da scaricare attraverso il sito https://servizi.popso.it/ivass digitando il codice fiscale/partita IVA e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale).
4. In caso di mancato ricevimento dell’avviso di pagamento, gli intermediari potranno stampare quest’ultimo unitamente al bollettino M.Av. per effettuare il versamento collegandosi al sito https://servizi.popso.it/ivass, digitando il codice fiscale/partiva IVA e il codice RUI.
5. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI possono effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, utilizzando il modello di bonifico scaricabile dal predetto sito https://servizi.popso.it/ivass.
6. I bollettini di conto corrente postale emessi precedentemente, nonché le precedenti coordinate IBAN non potranno più essere utilizzati.
7. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C
del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
8. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di legge.
Art. 4
(Cancellazione dal RUI – Riscossione coattiva)
1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 60 giorni dal termine di pagamento, l’IVASS avvia, previa apposita diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell’art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.
2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l’avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.
Art. 5
(Pubblicazione)
1. Il presente Provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell’IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.ivass.it).
Fonte IVASS
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