Tassa di concessione governativa: chi paga, quanto e come versarla

Tassa di concessione governativa ivass

La guida operativa al tributo obbligatorio per l’iscrizione al RUI IVASS, con riferimenti normativi e modalità di pagamento

La tassa di concessione governativa è uno dei primi adempimenti che un intermediario assicurativo incontra nel proprio percorso professionale, sin dal momento dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) tenuto dall’IVASS. Si tratta di un versamento obbligatorio, regolato da una normativa precisa, che tuttavia continua a generare dubbi ricorrenti: a quanto ammonta, chi è tenuto a pagarla, come va effettuato il versamento e — soprattutto — in quali casi non va corrisposta.

Questa guida raccoglie in modo ordinato tutte le informazioni operative utili a chi si appresta a iscriversi al RUI per la prima volta, ma anche a chi opera già nel settore e si trova a gestire un cambio di sezione, una nuova collaborazione o una reiscrizione dopo una precedente cancellazione. L’obiettivo è offrire un riferimento chiaro, ancorato alla normativa vigente e alle indicazioni fornite direttamente dall’autorità di vigilanza.

Cos’è la tassa di concessione governativa

La tassa di concessione governativa è un tributo dovuto allo Stato italiano in cambio del rilascio di determinati provvedimenti amministrativi: autorizzazioni, concessioni, licenze e iscrizioni in registri pubblici. La sua disciplina generale è contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, che ne stabilisce presupposti, importi e modalità di versamento per le diverse fattispecie.

Nel settore dell’intermediazione assicurativa, questo tributo assume una funzione specifica: rappresenta il corrispettivo dovuto allo Stato per l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI), il registro pubblico tenuto dall’IVASS in cui devono iscriversi tutti i soggetti — persone fisiche e società — che intendono esercitare l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa sul territorio nazionale.

L’iscrizione al RUI è la condizione abilitante per poter operare legittimamente come intermediario e la corresponsione della tassa di concessione governativa è uno dei requisiti formali necessari per perfezionarla. 

Chi deve pagare la tassa di concessione governativa

L’obbligo di versamento della tassa di concessione governativa riguarda tutti i soggetti — persone fisiche e società — che si iscrivono per la prima volta al Registro Unico degli Intermediari. La normativa individua però alcuni casi specifici che meritano attenzione.

Il tributo è dovuto innanzitutto dalla persona fisica che si iscrive per la prima volta al RUI, in una qualunque delle sezioni destinate alle persone fisiche, tipicamente la sezione A (agenti), la sezione B (broker) o la sezione E (collaboratori che operano al di fuori dei locali dell’intermediario principale). 

 

L’obbligo permane anche quando la stessa persona fisica assume contestualmente la qualifica di responsabile dell’attività di intermediazione, rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di una società anch’essa da iscrivere al RUI come intermediario principale, vale a dire nelle sezioni A, B o D del registro: in questo caso, ciascun soggetto — la persona fisica e la società — è tenuto a versare autonomamente la propria tassa di concessione governativa. 

Per l’iscrizione in sez F, il richiedente attesta di avere provveduto, o che la società ha provveduto, al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente. 

Un caso particolare riguarda i collaboratori iscritti in sezione E, vale a dire i soggetti che svolgono attività di intermediazione, al di fuori dei locali, per conto di un intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D. Chi opera per più di un intermediario principale è tenuto al pagamento della tassa una sola volta, all’atto della prima iscrizione effettuata su domanda del primo intermediario che si avvale della sua collaborazione. Le successive iscrizioni richieste da altri intermediari principali non comportano nuovi versamenti.

Per ciascuna sezione del RUI, sono disciplinate le modalità con cui l’avvenuto versamento deve essere attestato all’interno della domanda di iscrizione: per le sezioni A, B e D l’attestazione è resa direttamente dal richiedente, mentre per le sezioni C ed E è l’impresa o l’intermediario principale a dichiarare di aver accertato il pagamento da parte dei soggetti da iscrivere.

Importo(€ 168)  e modalità di pagamento

L’importo della tassa di concessione governativa per l’iscrizione al RUI è fissato in € 168,00 ed è uniforme per tutti gli intermediari, indipendentemente dalla sezione del registro in cui si effettua l’iscrizione.

Il versamento va eseguito tramite bollettino di conto corrente postale n. 8003, secondo le seguenti indicazioni:

  • Intestazione: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative
  • Causale: “Tassa iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi” Art. 109 del d. Lgs. n. 209/2005 e Regolamento IVASS n. 40/2018.

Per quanto riguarda il codice tariffa da indicare nel bollettino, occorre distinguere in base alla figura professionale. Per gli intermediari diversi dagli agenti e dai mediatori — quindi per gli iscritti nelle sezioni C, D, E e F del RUI — il codice da utilizzare è il 8617, riferito ad “Autorizzazioni, concessioni, licenze, iscrizioni non considerate nei codici tariffa precedenti, per l’esercizio di attività industriali e commerciali e di professioni, arti e mestieri“.

La ricevuta del versamento costituisce documento essenziale: una copia va conservata e, a seconda della sezione di iscrizione, va allegata alla domanda presentata all’IVASS oppure tenuta a disposizione per gli accertamenti previsti dal Regolamento.

Quando la tassa non va pagata

Accanto ai casi in cui il versamento è obbligatorio, la normativa individua alcune situazioni in cui la tassa di concessione governativa non è dovuta: conoscerle è importante per evitare versamenti non necessari:

  1. Il primo caso è quello dei passaggi da una sezione all’altra del RUI. Un intermediario già iscritto al registro che, nel corso del tempo, modifichi la propria posizione spostandosi da una sezione a un’altra non è tenuto a un nuovo versamento: l’obbligo si esaurisce con la prima iscrizione e non si rinnova per le successive variazioni di sezione.
  2. Il secondo caso riguarda i collaboratori iscritti in sezione E che, dopo la prima iscrizione, avviano nuove collaborazioni con altri intermediari principali. Il principio è lo stesso del caso precedente: il versamento è dovuto una sola volta, all’atto della prima iscrizione richiesta dal primo intermediario che si avvale della collaborazione. Le iscrizioni successive, su domanda di ulteriori intermediari principali, non comportano alcun nuovo pagamento.
  3. Vale infine la pena ricordare che la tassa di concessione governativa non ha natura periodica: non è un tributo annuale e non va rinnovata con cadenza fissa. Si tratta di un versamento una tantum, dovuto in occasione dell’iscrizione al RUI e nei casi specifici che la normativa equipara a una nuova iscrizione, come vedremo nella sezione successiva, relativa alla reiscrizione.

Reiscrizione al RUI: è necessario pagare la tassa di concessione governativa?

Un caso che merita una trattazione a parte è quello della reiscrizione al RUI dopo una precedente cancellazione. La cancellazione può verificarsi per molteplici ragioni: dall’inattività prolungata alla perdita temporanea dei requisiti, da una richiesta volontaria a un provvedimento sanzionatorio. 

Quale che ne sia la ragione, le norme equiparano la reiscrizione a una nuova iscrizione al registro. Questo significa, in concreto, che l’intermediario che intenda reiscriversi al RUI è tenuto a effettuare un nuovo versamento di € 168,00, con le stesse modalità previste per la prima iscrizione (bollettino c/c postale n. 8003, causale e codice tariffa identici). La regola vale per tutti gli intermediari, a prescindere dalla sezione del RUI in cui si chiede la reiscrizione.

Va precisato che il versamento della tassa di concessione governativa è solo uno dei requisiti necessari per perfezionare la reiscrizione. La normativa prevede infatti adempimenti ulteriori — in particolare in materia di aggiornamento professionale e, in alcuni casi, di nuovo superamento della prova di idoneità — che variano in funzione della sezione di destinazione, del tempo trascorso dalla cancellazione e delle cause che l’hanno determinata. 

Per un quadro completo è possibile consultare l’approfondimento dedicato: Reiscrizione al RUI: come fare per reiscriversi.

Domande frequenti sulla tassa di concessione governativa

La tassa di concessione governativa va pagata ogni anno?

No. Si tratta di un versamento una tantum, dovuto in occasione della prima iscrizione al RUI e nei casi che la normativa equipara a una nuova iscrizione, come la reiscrizione dopo cancellazione. Non è previsto alcun rinnovo periodico.

Va versata anche in caso di passaggio da una sezione all’altra del RUI?

No. L’intermediario già iscritto al registro che modifichi la propria posizione spostandosi da una sezione a un’altra non è tenuto ad alcun nuovo versamento.

Un collaboratore iscritto in sezione E deve pagarla nuovamente se inizia una collaborazione con un altro intermediario?

No. Il versamento è dovuto una sola volta, all’atto della prima iscrizione richiesta dal primo intermediario principale che si avvale della collaborazione. Le successive iscrizioni in sezione E, su domanda di altri intermediari, non comportano nuovi pagamenti.

Va pagata anche in caso di reiscrizione dopo una cancellazione dal RUI?

Sì, sempre. La reiscrizione viene equiparata a una nuova iscrizione e richiede un nuovo versamento di € 168,00, indipendentemente dalla sezione di destinazione e dalla causa della precedente cancellazione.

Qual è il codice tariffa corretto per gli iscritti nelle sezioni C, D, E e F?

Per gli intermediari diversi dagli agenti e dai mediatori — quindi per gli iscritti nelle sezioni C, D, E e F del RUI — il codice tariffa da indicare nel bollettino postale n. 8003 è il 8617.

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