Iscrizione nella sezione E del RUI di soggetti esercenti attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa prima del 1° gennaio 2006

Il legislatore ha dedicato ai soggetti esercenti attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa prima del 1° gennaio 2006 l’art. 70 del Regolamento n. 5.

1. I soggetti che, alla data del 1° gennaio 2006, e sercitavano attività di intermediazione corrispondente a quella per la quale è prevista l’iscrizione nella sezione E del registro, possono essere iscritti in tale sezione a condizione che:
a) siano in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 21, comma 1, lettere a) e b) e dall’articolo 22, comma 1;
b) siano in possesso di un’adeguata esperienza professionale, consistente nell’avere svolto in via continuativa attività corrispondente a quella della sezione E, almeno nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per la quale siano stati corrisposti provvigioni o compensi con assolvimento dei relativi obblighi fiscali. Nel caso di società, il requisito deve riferirsi, oltre che a quest’ultima, anche al responsabile dell’attività di intermediazione e a ciascuno degli addetti a tale attività;
c) venga presentata, entro il 31 dicembre 2006, dagli intermediari per conto dei quali operano, iscritti nelle sezioni A, B o D, una domanda di iscrizione secondo quanto previsto dagli articoli 63, 64, 65 e 69.
E’ in ogni caso preclusa l’iscrizione al registro, ai sensi del presente articolo, ai soggetti che siano stati cancellati dall’Albo nazionale degli agenti di assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione a seguito di un provvedimento disciplinare di radiazione, salvo che non siano decorsi cinque anni dalla cancellazione.

2. Gli intermediari che intendono avvalersi dei soggetti di cui al comma 1 attestano nella domanda di iscrizione il possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma. A tal fine:
a) in relazione ai requisiti di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b) e all’articolo 22, comma 1, lettere a) e b), è considerata idonea l’attestazione basata su  documentazione con data non anteriore ai novanta giorni precedenti la data di trasmissione all’ISVAP della domanda di iscrizione;
b) in relazione al requisito di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui l’attività sia stata svolta presso intermediari diversi da quelli che presentano la domanda d’iscrizione, è considerata idonea l’attestazione resa sulla base di adeguate evidenze fornite dai soggetti presso i quali l’attività è stata svolta.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 19 i quali, per continuare ad esercitare l’attività di intermediazione assicurativa, devono iscriversi nella sezione D, ai sensi dell’articolo 69, comma 1.

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