Ultime novità in materia di distribuzione assicurativa

Decreto Legislativo 187

Con il Decreto legislativo 30 dicembre 2020, n. 187 — G.U. 25 gennaio 2021, n. 19, in vigore dal 09 Febbraio c.m., il governo è intervenuto a chiarire alcuni dubbi interpretativi che erano emersi dopo il recepimento della direttiva IDD con il D. Lgs. n. 68/2018 e a introdurre alcune modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (CAP).

Al D. Lgs n. 68/2018 hanno fatto seguito i regolamenti IVASS nn. 39/2018, 40/2018, 41/2018 ai quali si sono aggiunti, da ultimo, anche il regolamento n. 45/2020 e il provvedimento n. 97/2020 in materia di governo societario, distribuzione e informativa dei prodotti assicurativi.

Le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 187 riguardano tra l’altro:

  • la delimitazione dell’attività di distribuzione,
  • gli intermediari a titolo accessorio,
  • la politica delle remunerazioni,
  • la vendita abbinata,
  • i procedimenti sanzionatori.

Di seguito una breve sintesi delle nuove disposizioni introdotte

Attività di distribuzione

L’art. 106 contenente la definizione dell’attività di distribuzione, è stato modificato con lo scopo di descrivere in maniera più esaustiva in che cosa consiste l’attività di distribuzione. Questo intervento è stato effettuato per consentire un migliore orientamento e finalizzare l’acquisto di prodotti assicurativi.

Il nuovo decreto ha precisato che debba esser ritenuta vera e propria attività distributiva anche l’attività svolta dalle imprese che operino senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo.

Ancora, l’art. 106 include nella distribuzione assicurativa non solo la fornitura di informazioni a mezzo internet su prodotti assicurativi – sulla base di criteri scelti dal cliente – ma anche la predisposizione di ‘classifiche’ di prodotti assicurativi.

Intermediari a titolo accessorio

E’ stato introdotto l’obbligo di iscrizione nel Registro Unico Intermediari anche per dipendenti e collaboratori di intermediari a titolo accessorio iscritti nelle sezioni E e F di cui all’art. 109 del CAP i quali fino ad oggi erano esonerati da tale obbligo.

Il nuovo Decreto ha modificato anche l’art. 109 bis del CAP, introducendo l’obbligo per l’intermediario persona fisica che intenda iscriversi nella sezione F del RUI di “possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacità professionali individuate e accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato dall’IVASS, con il quale sono altresì disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione”.

  • Si chiariscono meglio gli obblighi con riguardo alle remunerazioni.

Il passato art. 119 bis, prevedeva l’espressione che, ora è stata eliminata, «e non ne valutano le prestazioni», che introduceva una regola di condotta di non chiara identificazione per quanto concerne le remunerazioni dei dipendenti o collaboratori a titolo accessorio.

Cancellazione dal registro e reiscrizione

Il D.lgs. 187/2020 ha abrogato il co. 3 dell’art. 113 del CAP.

A seguito di tale abrogazione potrà procedersi alla cancellazione dal Registro richiesta dall’impresa o dall’intermediario anche qualora sia in corso un procedimento sanzionatorio.

In aggiunta, è stato previsto che le persone fisiche radiate dal Registro possano iscriversi nuovamente qualora ne sia intervenuta la riabilitazione ovvero siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.

Vendita abbinata

L’attuale primo comma dell’art. 120 quinquies prevedeva che il cliente fosse informato delle caratteristiche delle diverse componenti del pacchetto assicurativo solo quando avesse optato per l’acquisto separato delle stesse.

Con la modifica apportata dal D.lgs. n. 187 del 2020, indipendentemente dalla scelta di acquisto del contraente, il distributore dovrà comunque adeguatamente informarlo delle diverse componenti del pacchetto, fornendo giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

L’IVASS potrà applicare misure cautelari e interdittive, incluso il potere di vietare la vendita di un’assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall’assicurazione indipendentemente dal fatto che l’accessorietà afferisca all’assicurazione o al servizio o prodotto, qualora reputi che la vendita sia dannosa per i consumatori.

  • Viene abrogato l’art. 182, comma 3 che prevedeva la possibilità per IVASS di richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari. Si riducono così gli oneri a carico degli intermediari non sempre semplici da assolvere.

Risoluzione delle controversie

La nuova norma prevede l’adesione obbligatoria, da parte di imprese ed intermediari a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni assicurative derivanti da qualsiasi contratto.

In caso di mancata adesione a detti sistemi – i quali saranno alternativi alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita – troveranno applicazione le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324 bis del CAP, ovvero:

– per gli intermediari: “a) richiamo; b) censura; c) sanzione amministrativa pecuniaria: 1) per le società, da cinquemila euro a cinque milioni di euro oppure, se superiore, pari al cinque per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione; 2) per le persone fisiche, da mille euro a settecentomila euro; d) radiazione o, in caso di società di intermediazione, cancellazione”;

L’art. 324 bis in materia di sanzioni viene modificato

“Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese”.

Le sanzioni sono così estese alle condotte concernenti la produzione.

Contributi di vigilanza

In materia di contributi da versare all’IVASS da parte delle imprese, il legislatore ha esteso l’obbligo di pagamento del contributo di vigilanza sull’attività di assicurazione e di riassicurazione anche alle imprese aventi sede legale in un altro Stato membro che operano in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, iscritte negli elenchi in appendice all’albo di cui all’art. 26 del Codice.

Il contributo di vigilanza sarà determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e sarà pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’IVASS.

 

Per leggere il documento originale clicca qui.

 

 

Apri barra laterale
WhatsUp Online
Invia su WhatsApp
Carrello della spesa

Il tuo carrello è vuoto

Puoi dare un'occhiata a tutti i prodotti disponibili e acquistarne alcuni nel negozio

Ritorna al negozio

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy