Modifiche al regolamento ISVAP n. 5

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROVA DI IDONEITÀ’ PER L’ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A O B DEL RUI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 Relazione di presentazione per la pubblica consultazione Roma, 7 novembre 2013 Lo schema di provvedimento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione modifica gli articoli 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in relazione alla prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A o B del RUI.

La disciplina di riferimento, contenuta nell’articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private (CAP), prevede che ai fini dell’iscrizione nella sezione del Registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall’Istituto tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. L’Istituto, con regolamento, determina le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Al riguardo, l’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 stabilisce, tra l’altro, che tale prova consta di un esame scritto, articolato in quesiti a risposta multipla e di un esame orale. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell’esame scritto che nell’esame orale. Con una norma specifica introdotta dal provvedimento ISVAP n. 2720 del 2 luglio 2009, è inoltre previsto che i candidati iscritti nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d’esame sono esonerati dal sostenere la prova orale se hanno superato l’esame scritto con un punteggio almeno pari a 70/100.

Con il presente schema di provvedimento si intende disciplinare la procedura della prova di idoneità disponendo che la stessa consti, per tutti i candidati, di un solo esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla e che la prova si intenda superata da tutti coloro che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi (60/100).

L’esame dell’impatto ad oggi generato dall’applicazione concreta delle norme relative alla prova di idoneità ha infatti posto in evidenza l’opportunità di intervenire sull’articolazione di tale prova in un’ottica di semplificazione, di razionalizzazione delle attività connesse allo svolgimento della stessa e con l’obiettivo di conseguire la massima armonizzazione possibile delle regole di accesso all’attività di intermediazione assicurativa rispetto a quelle applicate nei comparti dell’intermediazione finanziaria e creditizia. Ciò in quanto:
– l’esperienza diretta dell’Istituto nella gestione della prova ha consentito di accertare l’idoneità della prova scritta a garantire una adeguata capacità selettiva dei candidati;
-l’analisi comparativa effettuata riguardo alla disciplina dettata per i promotori finanziari, nonché per gli agenti e mediatori creditizi, ha posto in evidenza che l’accesso a tali attività è subordinato, tra l’altro, al superamento di un apposito esame (o prova valutativa) tenuto esclusivamente in forma scritta attraverso un questionario a risposta multipla.

Il Provvedimento si compone di tre articoli.
L’articolo 1 modifica gli articoli 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006
Gli articoli 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, la pubblicazione e l’entrata in vigore delle disposizioni.
TESTO DEL PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROVA DI IDONEITÀ’ PER L’ISCRIZIONE NELLE SEZIONI A O B DEL REGISTRO UNICO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI – MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l’articolo 109 che istituisce il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l’articolo 110, che subordina l’iscrizione delle persone fisiche nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), al possesso di adeguate cognizioni e capacità professionali, accertate tramite una prova di idoneità e rimette all’Istituto il compito di determinare con regolamento le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell’IVASS;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed, in particolare, l’articolo 23, comma 3, che stabilisce che la Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP (oggi IVASS) e la COVIP sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;
VISTO il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX del Codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l’articolo 9 che disciplina la prova di idoneità per l’iscrizione nelle sezioni A o B del RUI e l’articolo 10 che dispone in merito alla Commissione esaminatrice;

RITENUTA la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in considerazione dell’esperienza derivante dalla concreta applicazione della disciplina dallo stesso recata;

adotta il seguente:
PROVVEDIMENTO

Art. 1
(Modifiche agli articoli 9 e 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L’art. 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
– al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: “e consiste in un esame scritto ed in uno orale. Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d’esame, la prova d’idoneità consiste in un esame scritto”;
– al comma 4 le parole “L’esame scritto è articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie” sono sostituite dalle parole: “La prova di idoneità consiste in un esame scritto articolato in quesiti a risposta multipla e verte sulle seguenti materie”;
– al comma 5 le parole “l’esame scritto” sono sostituite dalle parole: “la prova di idoneità”; al comma 5 bis le parole “l’esame scritto” sono sostituite dalle parole: “la prova di idoneità”;
– il comma 6 è abrogato;
– al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: “sia nell’esame scritto che nell’esame orale. I candidati che sostengono esclusivamente l’esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi”.

2. L’art. 10 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
− al comma 3 le parole “dell’esame scritto” sono sostituite dalle parole: “della prova di idoneità” e le parole “degli esami scritti e orali” sono sostituite dalle parole: “della prova di idoneità”.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 3
(Pubblicazione)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell’IVASS. E’ inoltre disponibile sul sito Internet dell’Istituto.

   

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