D.Lgs. 141/10: parere del Prof. Avv. Giuseppe Russo
Il quadro normativo
Il quadro normativo che ci ha condotto all’attuale disciplina contenuta nel D.Lgs. 141/10 trova la sua prima pietra nella Direttiva 87/102/Cee che, introdotta nell’ordinamento nazionale a seguito del suo recepimento, rappresentava la prima disciplina del credito al consumo.
Obiettivo del legislatore comunitario era quello di rimuovere le principali differenze normative esistenti all’interno dei vari Stati membri, predisponendo un sistema di tutela minimo che i singoli Stati avrebbero dovuto adottare.
Il legislatore nazionale diede quindi attuazione alla Direttiva 87/102/Cee mediante gli artt. 18 – 24 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Legge Comunitaria per il 1991), disposizioni successivamente abrogate e riprodotte all’interno del Titolo VI, Capo II e III, del TUB (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385); a seguito, poi, dell’introduzione del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206) parte dell’art. 125 TUB fu trasposta, senza modifiche, nell’art. 42 del Codice stesso; da ultimo questa disciplina ha subito notevoli modifiche a seguito della nuova Direttiva 08/48/Ce, recentemente attuata dal legislatore nazionale con il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
La nuova Direttiva 08/48/Ce ed il suo recepimento nell’ordinamento interno
Con la nuova Direttiva 08/48/Ce si è assistito a un mutamento dell’obiettivo del legislatore comunitario che ha inciso profondamente non solo nel settore del credito al consumo ma anche negli assetti patrimoniali degli operatori del settore nonche’ nel canale distributivo.
Mentre in precedenza, con la Direttiva 87/102/Cee, si volle prevedere uno standard minimo di tutela, rispetto al quale i singoli Stati membri erano liberi di adottare o meno disposizioni più incisive, ora il risultato cui si è mirato è stato quello della massima armonizzazione degli ordinamenti nazionali non solo sotto il profilo del prodotto, ma soprattutto, e queste sono le novità piu’ significative in riferimento agli operatori ed al canale distributivo.
Come si evince dai considerando della Direttiva, infatti, la Comunità Europea ha preso atto di come gli ampi spazi di manovra lasciati dalla precedente normativa comunitaria avessero portato a un’eccessiva frammentazione normativa all’interno dei singoli ordinamenti dei vari Stati membri nel settore del credito al consumo, e ciò, unito al rapido sviluppo e all’evoluzione del mercato del credito, aveva costituto un ostacolo alla realizzazione del mercato unico del credito. A tal fine, quindi, il legislatore comunitario ha inteso intervenire nella materia del credito al consumo e degli operatori, ponendo rimedio alle problematiche applicative che erano sorte con la precedente disciplina, e vietando agli Stati membri, come si evince dall’art. 22 della Direttiva, di mantenere o introdurre disposizioni in contrasto con la nuova normativa.
L’iter per il recepimento nell’ordinamento interno della Direttiva 08/48/Ce è stato avviato dal legislatore nazionale con l’attribuzione al Governo di un’apposita delega legislativa, ai sensi dell’art. 33 legge n. 8 del 2009 (Legge Comunitaria per il 2008); delega che è stata da ultimo esercitata con l’approvazione del d.lgs. 141/2010, che ha modificato l’intero Titolo VI del TUB ed abrogato agli artt. 40, 41 e 42 cod. cons.
Gli interventi della Banca d’Italia e la nuova disciplina degli intermediari del credito
In tale contesto va segnalato lo sforzo messo in atto negli ultimi anni dalla Banca d’Italia volto ad incrementare la correttezza nei rapporti tra intermediari e consumatori e conseguentemente la tutela di questi ultimi.
In primo luogo l’Istituto di Via Nazionale in data 29 luglio 2009 ha emanato una nuova normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, entrata in vigore l’1 gennaio 2010, che trova applicazione per le operazioni e i servizi bancari e finanziari disciplinati dal Titolo VI del TUB, tra cui, quindi, anche ai contratti di credito al consumo. Attraverso tale complesso di regole e principi la Banca d’Italia intende sia garantire una maggior tutela dei clienti, rendendo noti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro eventuali variazioni; sia consentire agli intermediari di attenuare i propri rischi legali e reputazionali, concorrendo altresì alla sana e prudente gestione dei medesimi.
La disciplina dei soggetti operanti nel mercato del credito è peraltro destinata a mutare profondamente con l’entrata in vigore delle disposizioni del recentissimo d.lgs. 141/2010, che tra le altre comprende anche la riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V TUB, nonché degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Con riguardo ai primi scompare la differenzazione tra soggetti iscritti nell’albo generale e speciale di cui agli artt. 106 e 107 TUB, prevedendosi ora nella nuova versione dell’art. 106 TUB un unico albo degli intermediari autorizzati all’attività relativa alla concessione di finanziamenti, per la cui iscrizione sono richiesti determinati requisiti organizzativi, patrimoniali, nonché di onorabilità, professionalità e indipendenza, indicati dall’art. 107 TUB. Secondo l’art. 106 Tub rubricato “Albo degli intermediari finanziari” l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma sarà riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
Ai sensi del successivo art. 107 Tub la Banca d’Italia autorizzerà gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia anche in relazione al tipo di operatività;
d) venga presentato un programma concernente l’attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19 e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
g) l’oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 106.
Su tali soggetti opererà quindi la vigilanza diretta della Banca d’Italia, sia al momento dell’iscrizione nell’albo, essendo l’Istituto di Via Nazionale tenuto al mantenimento dell’albo stesso e al controllo dei requisiti richiesti dalla normativa per il rilascio dell’autorizzazione; sia nel corso dello svolgimento dell’attività da parte dell’intermediario finanziario, esercitando i poteri conferitegli dagli artt. 108, 113 e 113-bis TUB.
Significativa è poi anche la previsione di cui al nuovo art. 109 TUB, in materia di vigilanza consolidata, che consente alla Banca d’Italia di esercitare poteri di vigilanza anche nei confronti delle società facenti parte di un gruppo finanziario, e nei confronti di:
i) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il 20% dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
ii) intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali, non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
iii) società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
Accanto agli intermediari finanziari autorizzati a compiere ogni attività di cessione di finanziamento, la nuova disciplina prevede poi una diversa categoria di operatori che potranno compiere unicamente operazioni di cosiddetto microcredito, consistenti in finanziamenti che siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non assistiti da garanzie reali; finalizzati all’avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all’inserimento nel mercato del lavoro; accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
La vigilanza su tali soggetti opererà su un duplice livello, prevedendosi in primo luogo l’istituzione di un apposito Organismo avente personalità giuridica di diritto privato e forma di associazione, ai sensi dell’art. 128 undecies del D.Lgs. 141/10, che dovrà curare la tenuta dell’elenco cui tali soggetti dovranno iscriversi, nonché a verificare il rispetto della disciplina cui gli stessi sono sottoposti. A sua volta tale Organismo sarà poi sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia che dovrà verificare l’adeguatezza delle procedure interne dallo stesso adottate per lo svolgimento della propria attività e potrà informare il Ministro dell’economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell’attività dell’Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, proporne lo scioglimento.
Anche per tali soggetti sarà necessario possedere determinati requisiti organizzativi e di onorabilità e professionalità, per la cui individuazione, tuttavia, si rinvia alle disposizioni attuative che dovranno essere emesse dal Ministro dell’economia e delle finanze: sarà pertanto necessario attendere tale successivo provvedimento ministeriale al fine di poter esprimere un giudizio più oculato sulla nuova disciplina del microcredito.
Il decreto correttivo
Il 22 ottobre 2101 il ministero economia ha emanato un decreto correttivo che, si badi bene, ha carattere tecnico in quanto razionalizza i termini di entrata in vigore del decreto 141/10. Vediamo alcune norme che alla luce del decreto sono particolarmente rilevanti.
Partiamo dal Titolo I – Ai sensi dell’art. 2 del decreto correttivo “I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del Titolo I entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate da B.I. . Banca d’Italia emana le disposizioni di attuazione del presente titolo entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto 141/10.
Volendo tradurre la date:
Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre (pubblicato il 4 settembre + 15 gg di vacatio legis).
Banca d’Italia emanerà la disposizioni attuative entro e non oltre il 19 gennaio.
Tutti gli operatori dovranno quindi obbligatoriamente adeguarsi alle norme di cui al titolo I entro e non oltre il 19 aprile 2011.
Attraverso questo provvedimento si smentisce quindi il sentire comune secondo cui il decreto 141/10 non prevedesse e fosse tutto rinviato a date da destinarsi. In realtà al contrario sono previste date certe e conosciute.
In particolare per ciò che attiene al titolo I che riguarda tutte le operazioni di finanziamento questo entrerà in vigore ufficialmente il 19 aprile e ci dovremo tutti adeguare operatori e banche.
Titolo V (disciplina transitoria) Art. 26 del decreto 141/10 (modificato dal decreto correttivo)
Art. 26 comma I
“Le Autorità competenti provvedono all’emanazione delle disposizioni attuative del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, (disciplina e requisiti degli agenti in attività finanziaria e mediatori) nonché alla costituzione dell’Organismo al più tardi entro il 31 dicembre 2011”.
Nel precedente decreto non c’erano indicazioni di date, adesso ci sono ma, aspetto rilevante, è che per la prima volta viene utilizzato un termine inusuale per il diritto ma che trova la sua ragionevolezza nell’intento di tacitare alcuni animi per così dire dubbiosi. L’utilizzo del termine “al più tardi” si riscontra in quanto già Banca d’Italia ha dato delle indicazioni secondo cui e questo è assolutamente auspicabile , il termine del 31/12/11 possa essere sensibilmente anticipato.
Art. 26 comma III
“Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell’Organismo, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010”. Tale comma introduce un principio di ragionevolezza in quanto si è cercato di non creare una vacatio troppo lunga consentendo comunque ad i soggetti che volessero cominciare l’attività di farlo applicando la vecchia normativa
Art. 28 comma I – Abrogazioni e norme finali
“Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, se posteriore, fino alla costituzione dell’Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione”.
Tra queste si ricorda il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287; che da la possibilità agli agenti immobiliari di poter presentare pratiche di finanziamento senza incorrere nell’incompatibilità prevista dall’attuale decreto.
Ma come avviene nei migliori romanzi gialli l’assassino si scopre all’ultima pagina infatti a chi è capitato di sfogliare le pagine di questo decreto correttivo probabilmente avrà posto scarsa attenzione all’art. 28 che potrebbe sembrare uno dei tanti articoli relativi ad aspetti di concetto giuridico ma che invece è sostanziale nella valutazione della nostra operatività.
La modifica introdotta al comma 5° dell’art. 28 mira ad individuare le disposizioni del decreto legislativo che si applicano dal sessantesimo giorno della sua entrata in vigore e cioè da 19 novembre.
Art. 128 quater comma 5
Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Art. 128 novies comma 4°
Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.
Art. 13
Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo.
Infine il comma specifica che già da adesso le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attività indicate all’articolo 128-quater, comma 3” e cioè quelle relative all’attività di promozione e collocamento di contratti relativi ai loro rispettivi prodotti.
Ci sono quindi alcuni elementi che ci aiutano a capire come il ministero attraverso il governo non abbia inteso rinviare sine die l’entrata in vigore del provvedimento bensì dare delle date certe. Di certo chi si illudeva che questo decreto fosse soltanto dilatorio dei termini non ha compreso l’importanza di tale normativo o non ha saputo leggere.
Tutti ci possiamo chiedere il perché di tutto questo trambusto tuttavia dobbiamo comprendere come aimè la pubblica amministrazione fondamentalmente è come un grosso elefante e rimane fermo per tanto tempo poi scatta qualcosa e comincia muoversi come un elefante in una stanza di cristalli radendo tutto al suolo.
Tuttavia era necessaria questa riforma andava fatta pulizia nell’interesse e nella tutela del consumatori ma anche nell’interesse degli operatori per i quali questa normativa rappresenterà un’opportunità per tutti coloro che hanno sempre lavorato seriamente e professionalmente.
Le modifiche sugli operatori (canale distributivo)
Il legislatore ha poi totalmente rivisto la normativa riguardante i mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria, rendendo più difficile l’accesso alla professione per tali operatori nel mercato, mediante la previsione di più seri requisiti di professionalità, onorabilità, oltre che di capacità economica, che ne assicurino, in maniera più efficace di quanto sia avvenuto sino ad oggi, l’affidabilità e la correttezza.
Entrambe le suddette attività saranno riservate ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che otterranno l’iscrizione nei rispettivi elenchi tenuti dall’Organismo istituito ai sensi del nuovo art. 128-undecies TUB, subordinati all’accertamento di più stringenti requisiti, previsti dagli artt. 128-quinquies per gli agenti e 128-septies per i mediatori, tra cui anche il superamento di un esame che, attestando un’adeguata conoscenza delle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche sia in grado di assicurare una maggiore professionalità di tali soggetti.
In primo luogo molto opportunamente viene chiarita la differenza tra tali due figure precisandosi, al nuovo art. 128-quater TUB, che gli agenti in attività finanziaria operano su mandato della società finanziaria, a differenza del mediatore creditizio che non è legato da alcun rapporto con le parti che mette in contatto. Tale definizione si avvicina di molto ai concetti assicurativi di agente e broker.
L’agente in attività finanziaria
Art. 128 quater comma 1°
E’ agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività su indicata, nonché attività connesse o strumentali.
Art. 128 quater comma 2°
L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.
Il primo comma identifica l’attività dell’agente in attività finanziaria consistente nel promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Il secondo comma specifica invece l’esercizio professionale di tale attività svolto nei confronti del pubblico disponendo pertanto l’obbligo di iscrizione in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.
Il comma 3° estende l’operatività dell’agente in attività finanziaria rispetto ad i soggetti indicati al titolo V TUB di cui al I comma stabilendo che: “Fermo restando la riserva di attività prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 relativa all’offerta fuori sede dei promotori finanziari, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all’iscrizione nell’elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 128-quinquies”.
Il 4° comma delinea con una netta presa di posizione da parte del legislatore i limiti all’esercizio dell’attività dell’agente in attività finanziaria stabilendo che: “Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, e’ tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati“. Tale comma quindi identifica l’attività dell’agente come soggetto monomandatario, vincolandolo all’intermediazione di prodotti facenti capo ad un solo intermediario ovvero con un massimo di tre mandati di diversi intermediari, ma anche di diversi prodotti non concorrenziali.
Il 5° comma introduce il concetto di responsabilità solidale tra mandante e agente infatti sancisce che: “Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”. Tale comma va letto alla luce del decreto correttivo il quale stabilisce la sua entrata in vigore già dal 19 novembre. Il decreto infatti all’art. 15 rubricato Modifiche all’art. 28 del decreto 141/10 stabilisce che “a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-quater, comma 5, e 128-novies, comma 4”.
Tale concetto di responsabilità solidale rappresenta una novità non indifferente nel settore dell’intermediazione ancor di piu’ se analizziamo l’art. 128 novies il quale stabilisce che: “Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e collaboratori di cui essi si avvalgono, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate”.
Tale norma quindi introduce un concetto di responsabilità solidale di tipo piramidale che vede coinvolti:
– 3 soggetti nel caso dell’agente in attività finanziaria quali il mandante, l’agente ed il collaboratore;
– nel caso del mediatore invece, caratterizzato dall’indipendenza del rapporto, i soggetti coinvolti sono o quantomeno dovrebbero invece essere due il mediatore appunto, ed il collaboratore. Resta tuttavia da chiedersi se in caso di rapporti di “mandato/e/o/collaborazione continuata” tra un soggetto mandante ed un mediatore che ovviamente non ne compromettano l’indipendenza, il mandante diventi soggetto passibile di responsabilità. La mia riflessione conduce ad una risposta affermativa applicandosi in questo caso per analogia la norma sull’agente in attività finanziaria 128 quater comma 5. Resterebbe comunque da chiarire in che misura il soggetto erogante abbia una sorta di responsabilità per gli atti posti in essere dai collaboratori del mediatore. E’ infatti innegabile che nella prassi operativa ancorchè il mediatore creditizio sia caratterizzato per la sua indipendenza che si dovrebbe sostanziare nell’assenza di vincoli nei confronti di istituti di credito, che egli poi normalmente operi anche in favore di tali istituti con l’unico limite di non potere avere poteri di rappresentanza e di ciò il decreto non mostra piena consapevolezza.
Sarebbe quindi auspicabile che in fase di decretazione attuativa si inserissero degli obblighi in materia d’informativa precontrattuale e regole di comportamento degli intermediari, cosi’ come è avvenuto per gli intermediari assicurativi (all 7°A e 7B) inserendo espressamente l’obbligo per l’intermediario di dichiarare al contraente se egli agisce come intermediario indipendente che fornisce un’analisi in parziale, o se propone determinati prodotti in virtù di “un obbligo contrattuale con uno o più istituti di credito, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese” e risolvendo in tal modo anche il problema appena enunciato dell’individuazione del responsabile solidale c.d. soggetto erogatore che in quest’ultimo caso sarebbe individuato all’origine.
A dire il vero il concetto di responsabilità solidale non è proprio nuovo al settore dell’intermediazione in particolare volendo effettuare un parallelismo con gli intermediari assicurativi ci accorgiamo di come all’ art 325 CAP in tema di “Destinatari delle sanzioni amministrative” venga introdotto un concetto assolutamente analogo di responsabilità solidale tra impresa di assicurazione, agente o broker e collaboratore.
Volendo interpretare più a fondo le possibili dinamiche di responsabilità connesse agli artt. 128-quater, comma 5, e 128-novies, comma 4 (con le dovute riserve relative alla decretazione di attuazione) possiamo affermare che:
– nell’ipotesi in cui un collaboratore ponga in essere un illecito che sia fonte di risarcimento per un consumatore, si attiverà la responsabilità solidale nei confronti dell’ intermediario principale (agente o mediatore) e nel caso di corresponsabilità di quest’ultimo anche nei confronti della società mandante;
– resta invece aperto il problema relativo all’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare.
Dalla lettura delle norme è plausibile ritenere che imprese mandanti e intermediari siano i soli destinatari delle sanzioni a meno che non comprovino che le violazioni siano state commesse da loro dipendenti o collaboratori con abuso di potere e per ottenere un personale vantaggio. In quest’ultima ipotesi rispondono in via solidale come responsabili civili per il solo pagamento della sanzione anche se non ritenuti colpevoli dell’illecito e quindi non passibili di responsabilità disciplinare. Non è pertanto necessario che la condotta del dipendente o collaboratore sia stata posta in essere anche nell’interesse dell’impresa/intermediario o questi ne abbiano tratto un vantaggio anche solo potenziale.
Alla predetta solidarietà secondo consolidata dottrina, non si applicano i principi civilistici di cui agli articoli 1298 e 1299 del codice civile sulla divisibilità dell’obbligazione in parte uguali e sul diritto di regresso pro quota, per cui in applicazione dei principi generali in tema di coobbligati in via solidale, l’impresa/l’intermediario che paga quale responsabile civile, ha diritto di regresso nei confronti dell’autore della violazione.
Il legislatore parlando genericamente di dipendenti o collaboratori non ha chiarito se intenda far riferimento anche ai legali rappresentanti e/o agli amministratori non aventi un rapporto di lavoro con l’impresa o l’intermediario e se per collaboratori debbano intendersi, oltre a coloro che prestano la propria attività in modo continuativo con gli intermediari pur essendo esterni al loro apparato organizzativo ovvero a coloro che svolgono più semplicemente attività di consulenza e/o assistenza. Si auspica che la decretazione attuativa risolva questa lacuna.
Per quanto invece attiene ai nuovi requisiti utili per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria l’art. 128 quinquies identifica i seguenti aspetti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) requisiti di onorabilità e professionalità, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilità, anche a coloro che detengono il controllo;
d) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge;
e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall’articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.
La permanenza nell’elenco è subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati al comma 1, all’esercizio effettivo dell’attività e all’aggiornamento professionale.
I mediatori creditizi
Art. 128 sexies comma I
E’ mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Art. 128 sexies Comma II
L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.
Dalla lettura del I comma che delinea i caratteri dell’attività del mediatore notiamo come la caratteristica principale sia quella di mettere in relazione istituti finanziari e clienti, mentre nel secondo comma si individua la riserva di attività ad i soggetti regolarmente iscritti nell’ apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.
Nei successivi commi 3° e 4° notiamo come il mediatore possa svolgere esclusivamente l’attività indicata al comma 1 nonchè attività connesse o strumentali senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.
Tuttavia, per comprendere bene il ruolo del mediatore, non è sufficiente riferirsi all’art. 128 sexies, ma occorre fare riferimento anche alle caratteristiche generali di questa figura.
Il mediatore creditizio, infatti, è senz’altro un mediatore del credito con il compito, come ogni mediatore, di mettere in contatto il cliente che manifesti un proprio fabbisogno finanziario e l’istituto di credito ma, oltre a tale attività di mediazione, egli è anche un consulente che ha l’obbligo professionale di prestare assistenza al cliente. Si può dunque definire il contratto di mediazione creditizia come un contratto misto di mediazione e di prestazione d’opera intellettuale.
Per quanto attiene ai requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi questi sono contenuti ed indicati all’Art. 128-septies il quale subordina l’iscrizione al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall’articolo 128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità;
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità, compreso il superamento di un apposito esame;
f) stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato essi rispondono a norma di legge.
Il successivo art. 128-octies sancisce l’incompatibilità della contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Dalla lettura dei requisiti in particolare alla lett. A) art. 128 septies si evince come l’unica forma giuridica consentita per l’esercizio dell’attività di mediatore creditizio sia quella della persona giuridica nella forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa, non è quindi consentito l’esercizio di tale professione alla persona fisica a differenza invece di quanto stabilito per l’agente in attività finanziaria che potrà esercitare come persona fisica ma, al quale si applicheranno le medesime norme e requisiti patrimoniali della società di mediazione creditizia qualora questi decida di organizzarsi in forma societaria
Tali aspetti patrimoniali peraltro ancora da definire in via attuativa , sono contenuti nel Capo II all’art. 16 il quale specifica che:
1. L’Organismo definisce i massimali, commisurati ai volumi di attività, della polizza di assicurazione prevista dagli articoli 128-quater, comma 2, e 128-quinquies, comma2. Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i massimali sono riferiti a ciascun soggetto che richiede l’iscrizione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate dall’Isvap in materia di polizza di assicurazione della responsabilità civile.
2. Ai sensi degli articoli 128-quater, comma 2 (agenti), e 128-septies, comma 2 (mediatori), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il capitale sociale versato deve essere almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile (120.000,00 Euro). L’ammontare del capitale minimo può essere modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tuttavia volendo effettuare uno sforzo interpretativo restano da chiarire ancora molti aspetti come confermato peraltro dall’Art. 29 Disposizioni attuative il quale sancisce che: “Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l’altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e) , e 128-septies, comma 1, lettera c) “.
Appare infine opportuno precisare un aspetto che a molti sarà sfuggito infatti, sebbene il requisito patrimoniale appaia almeno adesso definito nella misura di 120.000 euro, è dato ormai per certo che il soggetto giuridico costituito sia nel caso di mediatore che di agente dovrà prevedere al suo interno le strutture di vigilanza, hodit, controllo interno, ecc come una piccola 106 con un innalzamento dei costi interni non indifferente e quantificato intorno ai 200.000 euro anno.
I Collaboratori
Per quanto attiene alla nuova figura dei collaboratori la loro disciplina, se pur parziale in quanto si attende entro gennaio l’emanazione di una circolare interpretativa, è contenuta nell’art. 128 novies.
Il I comma stabilisce che:
- Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell’apposito esame e all’articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell’apposito esame, e curino l’aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.
Tale comma va letto con molta attenzione perché si riferisce ai collaboratori delle società di agenzia finanziaria e delle società di mediazione. Tale aspetto anche se non espressamente indicato, si desume dalla lettura del secondo comma che a cuntraris stabilisce che:
- Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2.
Passando in rassegna i due commi possiamo quindi ricavare i requisiti richiesti ai collaboratori. Questi si differenziano a seconda che questi siano annessi a strutture giuridiche in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa di agenti o mediatori ovvero collaborino con agenti in attività finanziaria persona fisica o costituiti in forma di società di persone.
Nel primo caso di cui al comma 1° i dipendenti e collaboratori dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità indicati
– all’articolo 128-quinquies, lettera c), ad esclusione del superamento dell’apposito esame e
– all’articolo 128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell’apposito esame, e curino l’aggiornamento professionale.
– Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies
Nel secondo caso di cui al comma 2° dipendenti o collaboratori dovranno essere iscritti nell’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2. Volendo tradurre questi rinvii di norme si evince come in questo secondo caso sia dipendenti che collaboratori di un agente in attività finanziaria persona fisica o costituiti in forma di società di persone dovranno essere a tutti gli effetti agenti in attività finanziaria nel rispetto delle attuali norme e requisiti di cui all’art. 128 quinquies tra cui il superamento dell’esame e dell’aggiornamento professionale.
Il 3° comma stabilisce l’obbligo per i mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da quelli indicati al comma 2 di trasmettere all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
Infine ai sensi dell’art. 128-octies comma 2° relativo alle incompatibilità si stabilisce il divieto per i collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi di svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.
Da tale comma si evince quindi come l’attività di collaboratore o dipendente di un agente o mediatore debba svolgersi in via assolutamente esclusiva.
Tale ultimo aspetto ritengo rappresenti un eccessiva barriera all’ingresso per tutti coloro che dall’oggi al domani vedranno radicalmente ridursi le possibilità di lavoro se non addirittura l’impossibilità di lavorare. Infatti per tutte quelle persone fisiche che non vogliano aprire una partita iva o che non vogliano costituire una società di intermediazione l’unica possibilità di continuare ad operare in questo settore è quella di diventare collaboratore di agenti o mediatori organizzati in forma di persona giuridica, tuttavia l’obbligo di esclusiva limita ulteriormente l’attività di questi soggetti. Sarebbe auspicabile che in fase di regolamentazione attuativa il legislatore tenga conto di questi aspetti che potrebbero avere importanti riflessi sotto il profilo occupazionale. Inoltre guardando all’esperienza già vissuta del settore assicurativo ci si accorge di come il collaboratore di un intermediario principale iscritto alla lett. E) del RUI non sia gravato da nessun obbligo di esclusiva ma possa in realtà collaborare con più soggetti intermediari offrendo al cliente una maggiore scelta e quindi convenienza.
Novità rispetto agli agenti e broker di assicurazione
Il D.Lgs. 141/10 all’art. 128 quater comma 8 prevede che “I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento su mandato diretto di banche,intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, compagnie di assicurazione, senza che sia loro richiesta l’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Organismo di cui all’articolo 128-octies. Essi sono tuttavia tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale nelle materie rilevanti all’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria della durata complessiva di venti ore per biennio realizzati secondo gli standard definiti dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.
Dalla lettura del seguente articolo si evince come l’iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi come agente o broker rappresenti titolo equipollente per l’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria pertanto sia gli agenti che i broker potranno percepire provvigioni di carattere finanziario senza necessità di ulteriori adempimenti. Si rammenta come la precedente normativa non consentisse tale possibilità imponendo a questi ultimi l’iscrizione come mediatori creditizi presso l’UIC. Tuttavia questo nuovo scenario crea non pochi problemi di carattere normativo nonché di coordinamento tra le autorità di vigilanza prima tra tutti l’Isvap.
Infatti se è pur vero che dall’entrata in vigore del decreto agenti e broker di assicurazione sono equiparati all’agente in attività finanziaria persona fisica, resta il problema di inquadramento dei loro collaboratori. Infatti aldilà della specifica attività relativa alla concessione di finanziamenti che segue le norme del decreto 141/10 la prassi assicurativa è costellata da numerosissimi esempi di collaborazioni tra agenti e broker e loro collaboratori con società 106-107 ex TUB e banche per la prestazione di garanzie fideiussorie.
Per comprendere meglio queste problematiche è opportuno procedere per passi analizzando le singole fattispecie.
1) Nel caso in cui sia direttamente l’agente o il broker di assicurazione ad avere rapporti di mandato con i soggetti di cui sopra si pone il problema del monomandato. Infatti in applicazione della normativa sull’agente in attività finanziaria il 4° comma dell’ art 128 quater delinea con una netta presa di posizione da parte del legislatore i limiti all’esercizio dell’attività dell’agente in attività finanziaria stabilendo che: “Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati“.
Tale comma quindi identifica l’attività dell’agente come soggetto monomandatario, vincolandolo all’intermediazione di prodotti facenti capo ad un solo intermediario ovvero con un massimo di tre mandati di diversi intermediari, ma anche di diversi prodotti non concorrenziali. Secondo tale normativa quindi l’agente o il broker di assicurazione per la prestazione di garanzie di tipo fideiussorio/cauzionale erogate da soggetti 106 – 107 ex TUB o banche potranno collaborare con un solo soggetto in via esclusiva.
Altra soluzione decisamente più onerosa è quella di costituire una società di mediazione con i requisiti di cui all’art 128 septies per ovviare ai problemi del monomandato. Tuttavia tale scelta difficilmente potrà essere utilizzata per le sole garanzie fideiussorie perché difficilmente si potranno bilanciare i costi ed i ricavi. In questo secondo caso l’attività di mediazione dovrebbe essere svolta nella sua pienezza per consentire di valutare positivamente l’operazione.
2) Nel caso in cui sia invece un collaboratore di un agente o di un broker iscritto in lett. e) ad essere il soggetto intermediario di una garanzia fideiussoria come si potranno risolvere i problemi sottesi alla normativa in oggetto senza evitare di incorrere in sanzioni?
a) Nel caso in cui l’agente o il broker di assicurazione operino come persona fisica o costituiti in forma di società di persone i loro collaboratori ai sensi dell’art 128 novies dovranno essere a tutti gli effetti agenti in attività finanziaria nel rispetto delle attuali norme e requisiti di cui all’art. 128 quinquies tra cui il superamento dell’esame e dell’aggiornamento professionale.
b) Nell’ipotesi in cui l’agente di assicurazione o il broker operino attraverso una costituita struttura giuridica in forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa con i requisiti di cui all’art 16 del decreto legislativo 141/10 (cap. soc.120,000 procedure di controllo interno, hodit, vigilanza, ecc.) i loro dipendenti e collaboratori dovranno possedere i requisiti di onorabilità e professionalità indicati:
– all’articolo 128-quinquies, lettera c) , ad esclusione del superamento dell’apposito esame e
– all’articolo 128-septies, lettere d) ed e) , ad esclusione del superamento dell’apposito esame, e curino l’aggiornamento professionale.
– Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.
Inoltre in quest’ultimo caso, graverà l’obbligo di trasmettere all’Organismo di cui all’articolo 128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori.
Infine ai sensi dell’art. 128-octies comma 2° relativo alle incompatibilità si stabilisce il divieto per i collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi di svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti.
Da tale comma si evince quindi come l’attività di collaboratore o dipendente di un agente o mediatore debba svolgersi in via assolutamente esclusiva.
Volendo anche superare questa forte limitazione dell’attività, per la quale è auspicabile una deroga sia in riferimento ai collaboratori e dipendenti che in riferimento alla prassi operativa relativa ai prodotti fideiussori, linfa vitale per numerosissime imprese italiane, (si pensi al settore degli appalti), si pone comunque un ulteriore problema rispetto ai seguenti aspetti:
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Le provvigioni derivanti dall’intermediazione di prodotti finanziari/fideiussori in quale conto corrente dovranno confluire? Per agenti e broker infatti alla luce delle disposizioni del CAP è obbligatorio costituire un conto corrente all’attività intermediatizia (c.d. separato), per la raccolta premi assicurativi da corrispondere alla Compagnia ed incasso degli indennizzi da corrispondere agli assicurati. Senza dubbio la soluzione che appare piu’ plausibile è quella della costituzione di un ulteriore conto corrente dedicato a tale attività essendo escluso che tali somme possano confluire nel conto corrente dedicato all’attività di intermediazione assicurativa.
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Sia gli agenti che i broker di assicurazione con la nuova normativa introdotta dal CAP e dal regolamento attuativo N°5 del 2006 hanno l’obbligo di stipulare una polizza RC professionale per i danni arrecati a terzi nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Appare chiaro che nell’intento del legislatore del 2005 e nel susseguente sviluppo di tali coperture da parte delle compagnie di assicurazione, il rischio professionale da assicurare fosse esclusivamente rivolto all’intermediazione assicurativa, quindi resta da chiedersi in che modo gli agenti ed i broker potranno coprirsi dai rischi professionali connessi all’attività di intermediazione finanziaria. L’ipotesi piu’ plausibile è quella di una estensione di garanzia alla polizza professionale in atto che comprenda anche l’attività di intermediazione finanziaria o la stipula di un ulteriore polizza dedicata che ovviamente copra anche gli eventuali collaboratori.
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Altro aspetto di problematicità è quello relativo alle diverse discipline fiscali applicabili rispettivamente all’attività di intermediazione assicurativa ed a quella di intermediazione finanziaria. Ma procediamo analizzando le singole fattispecie:
a) Per quanto attiene alla ritenuta di acconto dal 01.01.2003 l’agente o il broker persona fisica o società senza collaboratori o dipendenti è tenuto a calcolarla a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura del 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte. La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) (sarebbe il 4,60) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. Ai fini della riduzione di cui sopra vengono definiti come dipendenti i soggetti che prestano la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni, secondo le norme della legislazione sul lavoro. Per poter usufruire della ritenuta ridotta bisogna inviare entro il 31/12 dell’anno precedente una raccomandata A/R con la quale si comunica l’intenzione di avvalersi della ritenuta ridotta così come previsto dalla legge.
b) Per quanto invece attiene all’agente in attività finanziaria questi pur essendo soggetto alla medesima disciplina fiscale, sconta un ulteriore ritenuta pari al 13,50 delle imponibile provvisionale a titolo di contributo enasarco, suddiviso in quota parte tra l’agente in attività finanziaria che paga il 6,75 ed il preponente su cui grava l’ulteriore 6,75.
Qualora quindi agenti di assicurazione e broker volessero anche svolgere l’attività di agente in attività finanziaria (titolo equipollente) dovranno depositare in camera di commercio il mandato del soggetto preponente per l’attivazione del nuovo codice di attività (agente in attività finanziaria) graverà poi sul soggetto preponente l’obbligo di iscrizione all’enasarco attraverso il deposito del mandato. Le differenti discipline fiscali comporteranno quindi l’apertura di diversi codici attività in camera di commercio con diverse ritenute.
Appare chiaro come per la soluzione di tali aspetti sia assolutamente necessario un intervento dell’autorità di vigilanza Isvap diretto a chiarire in coordinamento con B.I i limiti di esercizio, le eventuali deroghe connesse all’attività di intermediario assicurativo ed alle peculiarità dei prodotti fideiussori oltre che a derimere i numerosi dubbi relativi agli aspetti del C/c della polizza professionale e degli aspetti fiscali necessari ad un esecuzione delle attività nel rigoroso rispetto delle normative che ci si chiede di rispettare ma rispetto alle quali non siamo in possesso degli elementi i interpretativi per dare delle risposte univoche.
L’organismo e la vigilanza
La vigilanza opererà su un duplice livello, prevedendosi in primo luogo l’istituzione di un apposito Organismo avente personalità giuridica di diritto privato e forma di associazione, ai sensi dell’art. Art. 128-undecies, competente:
– per la verifica dei requisiti previsti
– la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
– la determinazione e riscossione dei contributi e delle altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi.
L’organismo dovrà curare verificare il rispetto della disciplina cui gli stessi sono sottoposti anche grazie ai poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti oltre alla possibilità di effettuare ispezioni chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.
I componenti dell’Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia
A sua volta tale Organismo sarà poi sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia che dovrà verificare l’adeguatezza delle procedure interne dallo stesso adottate per lo svolgimento della propria attività e potrà informare il Ministro dell’economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell’attività dell’Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, proporne lo scioglimento.
Anche per tali soggetti sarà necessario possedere determinati requisiti organizzativi e di onorabilità e professionalità, per la cui individuazione, tuttavia, si rinvia alle disposizioni attuative che dovranno essere emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze: sarà pertanto necessario attendere tale successivo provvedimento ministeriale al fine di poter esprimere un giudizio più oculato sulla nuova disciplina del microcredito.
L’Istituto di Via Nazionale dovrà quindi essere informato tempestivamente dall’Organismo degli atti e degli eventi di maggior rilievo riguardanti l’esercizio delle proprie funzioni e dovrà ricevere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l’anno in corso.
La Banca d’Italia potrà inoltre accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all’Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, compiere ispezioni nonché richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l’Organismo, convocare i componenti dell’Organismo, informare il Ministro dell’economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell’attività dell’Organismo.
Tale organismo secondo le modifiche apportate dal decreto correttivo (art. 26 comma I) sarà costituito al più tardi (quindi potrebbe essere costituito anche prima di tale data) entro il 31/12 2011 e la sua costituzione determinerà come anticipato in premessa il vero momento di passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.