OAM Comunicazione n. 8/16 – chiarimenti circa l’operatività di consorzi o società consortili

COMUNICAZIONE n. 8/16

Oggetto: chiarimenti in merito alla operatività di consorzi o società consortili costituiti da agenti in attività finanziaria.

Lo scrivente Organismo (di seguito anche “OAM”), al fine di prevenire la diffusione di prassi anomale nel mercato dell’intermediazione del credito o elusive di obblighi di legge, ritiene necessario fornire agli operatori alcuni indirizzi e chiarimenti in ordine all’operatività di consorzi o società consortili costituiti da agenti in attività finanziaria. Secondo l’art. 2602, comma 1, c.c. “Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.

Ai sensi dell’art. 2615-ter, comma 1, c.c., i consorzi possono essere costituiti secondo le forme societarie previste dal Codice civile, assumendo come oggetto sociale gli scopi indicati nell’articolo 2602 c.c.1 2.

Come noto, l’esercizio dell’attività di agenzia finanziaria è disciplinato

principalmente dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, “TUB”), segnatamente il Titolo VI-bis (artt. 128-quater – 128-quaterdecies) nonché dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che fissano i requisiti e gli obblighi volti ad assicurare la correttezza e la trasparenza della professione.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza effettuata dallo scrivente ai sensi di legge, è emersa la presenza nel mercato di società consortili costituite da agenti in attività finanziaria operanti in maniera non conforme alla normativa di riferimento e in posizione di disparità con gli altri operatori del settore.

Avvalendosi dell’operatività dei predetti consorzi, i consorziati riescono ad aggirare la disciplina di settore ed, in particolare, il principio del mono-mandato sancito dall’art. 128-quater, comma 4, del TUB, nonché le norme stabilenti vincoli ed assetti organizzativi e di controllo determinando un indebolimento della protezione del consumatore fortemente garantita dalla legislazione europea e nazionale.

Dalle verifiche compiute, infatti, si è rilevato che l’attività delle società consortili non si è limitata al coordinamento e all’organizzazione in comune di determinate fasi dell’attività delle imprese consorziate, ma è sconfinata nell’effettivo esercizio dell’attività di intermediazione nel credito di cui sono competenti esclusivamente gli agenti in attività finanziaria consorziati, iscritti agli elenchi tenuti dall’Organismo.

In particolare, è emerso come l’attività dei singoli agenti in attività finanziaria, quali la promozione e/o conclusione di contratti per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, non fosse mai nettamente separata dall’attività di coordinamento svolta, invece, dalla società consortile.

Lo scrivente Organismo evidenzia come, attraverso tale modus operandi, gli agenti in attività finanziaria consorziati si spogliano di ogni struttura decisionale ed organizzativa e, talvolta, anche operativa, per attribuirle in capo alla società consortile.

In tal modo l’operatività dell’agente in attività finanziaria si riduce a mero strumento di vendita di prodotti finanziari, gestiti complessivamente dalla società consortile.

La titolarità dei poteri decisionali ed organizzativi comporta lo svolgimento di una attività di promozione di contratti per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di un soggetto – la società consortile – non iscritto agli elenchi tenuti dall’Organismo la cui violazione è punita ai sensi dell’art. 140-bis, del TUB.

Premesso tutto quanto sopra esplicitato, al fine di assicurare il rispetto da parte dei soggetti iscritti delle norme legislative e amministrative che regolano la loro attività, deve ritenersi ammissibile per gli agenti in attività finanziaria di avvalersi dell’operato di consorzi o società consortili a condizione che:

– i consorziati, agenti in attività finanziaria, mantengano la loro autonomia economica, giuridica e amministrativo-gestionale, anche avendo riguardo ad un profilo sostanziale;

– i servizi che i consorziati agenti in attività finanziaria decidano di porre in essere in forma consortile non possano rientrare tra quelli agli stessi riservate per legge (quali, ad esempio, quelli che comportino contatti con il pubblico, ivi comprese le attività di gestione back office per le pratiche di finanziamento, nonché la gestione dei rapporti con gli enti di vigilanza) ma debbano essere riconducibili ad attività di carattere meramente amministrativo-gestionale;

– i servizi che i consorziati agenti in attività finanziaria decidano di porre in essere in forma consortile debbano essere preventivamente formalizzati in un apposito accordo – portato a conoscenza anche degli intermediari mandanti degli agenti consorziati – che dia puntuale conto, tra gli altri, dei servizi consortili e del relativo costo;

– le modalità di espletamento dei servizi consortili siano rappresentate attraverso puntuali procedure e flussi che facilitino il controllo da parte dei consorziati;

– l’eventuale gestione unitaria della documentazione attraverso sistemi di elaborazione-dati garantisca la limitazione dell’accesso alle pratiche di ciascun agente, da parte degli altri consorziati e del soggetto consortile;

– non sia presente alcuna commistione tra collaboratori e dipendenti dei singoli consorziati iscritti negli elenchi OAM, ai sensi dell’art. 128-octies, comma 2, del TUB e al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all’art. 128-quater, comma 4, del TUB.

La verifica della corretta applicazione delle norme di legge e il mancato rispetto dei principi come sopra delineati, che non possono prescindere da una valutazione caso per caso, rientrerà nelle attività di vigilanza demandate all’Organismo, che – ricorrendone gli estremi – informerà la Banca d’Italia, quale Autorità di vigilanza sugli intermediari mandanti.

 

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