OAM Comunicazione n. 25/20 – chiarimenti circa l’attività del dottore commercialista sull’accesso al credito

COMUNICAZIONE n. 25/20

Oggetto: chiarimenti in merito all’attività di assistenza del dottore commercialista svolta a favore delle piccole e medie imprese per agevolare l’accesso al credito.

Lo scrivente Organismo, a seguito della recente diffusione di una prassi relativa alla conclusione di accordi tra Ordini territoriali dei commercialisti e alcune banche, sottoscritti al fine di sviluppare un “canale dedicato” per l’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese, intende fornire chiarimenti in merito allo svolgimento della sopra descritta attività al fine di prevenire e contrastare il possibile esercizio non consentito dell’attività di intermediazione del credito, ex lege riservata agli iscritti negli Elenchi.

Nel dettaglio, i citati accordi consentono alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento di beneficiare – per il tramite dell’attività di assistenza personalizzata offerta dal commercialista – di un servizio di comunicazione attraverso un “canale dedicato” con la banca, di una semplificazione del processo per la presentazione della documentazione istruttoria, nonché della possibilità di essere accompagnate dal commercialista stesso all’appuntamento con la banca.

Secondo le disposizioni vigenti coloro che intendono esercitare l’attività di agenzia in attività finanziaria, di cui all’art. 128-quater, o di mediazione creditizia, di cui all’art. 128-sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito, T.U.B.), devono risultare iscritti nei relativi Elenchi gestiti e tenuti dall’Organismo.

A tal proposito, l’elemento tipico che caratterizza l’attività del mediatore creditizio, ai sensi dell’art. 128-sexies, comma 1, del T.U.B., è la c.d. “messa in relazione” tra cliente e finanziatore, volta a procurare o favorire la stipula di un contratto di finanziamento tra le parti, eventualmente accompagnata da un’attività di consulenza strumentale e finalizzata all’ottenimento del credito.

Ne deriva, in via immediata, che i soggetti che prestano un servizio di consulenza alle aziende, tra cui i commercialisti, devono garantire che tale attività risulti limitata esclusivamente ad un’assistenza di tipo fiscale e contabile, la quale non vada ad integrare una di quelle ex lege riservate a soggetti iscritti negli Elenchi, tra cui la messa in relazione e l’illustrazione di prodotti di finanziamento alle imprese, anche soltanto in forma di consulenza prestata in via generica sulla linea di credito.

A tal fine, l’attività svolta non può in nessun caso essere accompagnata dalla presentazione – da parte del professionista – del prodotto di credito offerto dalla banca o dall’illustrazione delle sue caratteristiche, né da qualsivoglia tipologia d’istruttoria sulla richiesta di finanziamento, neppure condotta in via prodromica alla valutazione del merito creditizio da parte della banca.

Inoltre, qualora l’attività del professionista comprenda anche l’accompagnamento materiale dell’impresa in banca, tale assistenza dovrà considerarsi quale mero ed eventuale apporto fattuale connesso al servizio di preparazione e compilazione del set di documentazione fiscale e contabile richiesto dall’impresa.

Pertanto, tale accompagnamento presso il finanziatore non dovrà mai consistere in un’effettiva messa in relazione che abbia, quindi, ad oggetto una specifica richiesta di credito dell’impresa previamente proposta nelle sue linee generali o di dettaglio dal commercialista all’azienda.

Infine, con riferimento all’accompagnamento materiale del cliente in banca occorre evidenziare che tale servizio deve assumere carattere eccezionale e straordinario, potendo la presenza del commercialista ingenerare confusione rispetto al ruolo dell’intermediario del credito al momento dell’incontro con la banca e dato il carattere non indispensabile della presenza del primo durante l’appuntamento presso la filiale.

Alla luce di quanto sopra, l’attività descritta prestata dal professionista potrebbe configurare, laddove svolta fuori dai confini sopra delineati, una vera e propria mediazione creditizia prestata da soggetti non iscritti all’Organismo, in contrasto con quanto previsto dall’art. 140-bis del T.U.B., fattispecie rilevabile e denunciabile da qualunque soggetto anche non istituzionale alla competente Autorità giudiziaria.

 

Clicca qui per visualizzare il documento originale

 

Apri barra laterale
WhatsUp Online
Invia su WhatsApp
Carrello della spesa

Il tuo carrello è vuoto

Puoi dare un'occhiata a tutti i prodotti disponibili e acquistarne alcuni nel negozio

Ritorna al negozio

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy