OAM Comunicazione n. 23/19 – chiarimenti circa il possesso dei requisiti di onorabilità

COMUNICAZIONE n. 23/19

Oggetto: chiarimenti in merito agli obblighi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi concernenti il possesso dei requisiti di onorabilità.

Lo scrivente Organismo (di seguito anche “OAM”), ad integrazione di quanto già previsto nella Comunicazione interpretativa n. 12/16, ritiene necessario fornire ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità attraverso cui gli intermediari del credito verificano e garantiscono il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa vigente.

Come noto, sulla base degli artt. 128-quinquies, 128-septies e 128-novies del D.Lgs. n. 385/1993 (di seguito “TUB”) e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 141/2010, ogni soggetto richiedente l’iscrizione negli Elenchi, anche ai fini della successiva permanenza negli stessi, deve possedere precisi requisiti di onorabilità.

Nel caso di persone giuridiche il possesso dei suddetti requisiti è richiesto in capo a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo e a coloro che detengono il controllo.

Ogni iscritto, inoltre, assicura e verifica, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e/o collaboratori di cui si avvale per il contatto con il pubblico possiedano gli stessi requisiti di onorabilità.

L’Organismo sottolinea che il controllo periodico e costante che il soggetto iscritto effettua sul possesso e sulla permanenza dell’onorabilità in capo ai soggetti sopra indicati può avvenire mediante l’acquisizione – con cadenza annuale – di una dichiarazione

sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei predetti requisiti, sottoscritta dal soggetto che deve attestarne lo stato (i.e. l’esponente e/o il dipendente/collaboratore).

Tale dichiarazione, ove fraudolenta o mendace, comporta la responsabilità del dichiarante in sede penale, giustificando le correlate iniziative presso la competente Autorità giudiziaria.

La dichiarazione da acquisire annualmente dai propri esponenti e

dipendenti/collaboratori circa il possesso e la permanenza del suddetto requisito potrà essere raccolta utilizzando il modello pubblicato sul sito internet dell’Organismo.

Fermo quanto sopra evidenziato, l’Organismo d’ufficio può in ogni momento verificare il possesso e la permanenza del requisito di onorabilità ex lege stabilito in capo ad un soggetto iscritto o agli esponenti e ai dipendenti e/o collaboratori del medesimo.

Qualora a seguito delle predette verifiche venga accertata la carenza del requisito – mediante l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale ad una certa data – in capo ai soggetti iscritti ovvero, nel caso delle persone giuridiche, a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che detengono il controllo delle stesse, l’Organismo avvierà un procedimento di cancellazione dal relativo elenco ai sensi dell’art. 128-duodecies, comma 3, lett. a) del TUB.

Ove l’accertamento della carenza del requisito riguardi un collaboratore e/o dipendente a contatto con il pubblico l’Organismo avrà cura di comunicare all’iscritto che il collaboratore della società destinataria risulta privo del requisito ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 141/2010 e che si dovrà procedere entro il termine di dieci giorni alla tempestiva rimozione dello stesso dagli Elenchi attraverso l’apposito servizio di variazione presente nella propria area privata.

Nell’ipotesi che precede, si fa salva per l’iscritto ovvero per il suo esponente e dipende e/o collaboratore la possibilità di dimostrare l’intervenuta riabilitazione con espressa pronuncia giudiziale.

Parimenti, nella residuale ipotesi nella quale l’iscritto negli elenchi dovesse avere notizia della carenza del requisito in capo ad un proprio esponente o dipendente e/collaboratore, lo stesso sarà tenuto a comunicare tempestivamente tale circostanza all’Organismo al fine di consentire l’avvio di una specifica attività di controllo e la conseguente eventuale adozione di iniziative volte alla rimozione dagli Elenchi del soggetto privo del requisito ove non si sia già provveduto su istanza di parte.

 

Clicca qui per visualizzare il documento originale

 

Apri barra laterale
WhatsUp Online
Invia su WhatsApp
Carrello della spesa

Il tuo carrello è vuoto

Puoi dare un'occhiata a tutti i prodotti disponibili e acquistarne alcuni nel negozio

Ritorna al negozio

RB Consulting S.r.l.P.I./C.F.: 17044041006 -

Privacy Policy Cookie Policy