Circolare n. 68/25 – contenente disposizioni inerenti la determinazione e le modalità di pagamento del contributo semestrale dovuto dai soggetti abilitati all’offerta di servizi di pagamento, aventi l’obbligo delle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1 e all’art. 4, comma 1, del Decreto MEF del 31 maggio 2022.

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
Circolare n. 68/25
contenente disposizioni inerenti la determinazione e le modalità di pagamento del contributo semestrale dovuto dai soggetti abilitati all’offerta di servizi di pagamento, aventi l’obbligo delle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1 e all’art. 4, comma 1, del Decreto MEF del 31 maggio 2022.
L’OAM – Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi,
vista la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, e successive modificazioni;
visto il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione” e successive modificazioni;
visto il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
visto il Decreto 31 maggio 2022 del Ministero dell’Economia e della Finanze, recante “Norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica” (di seguito, Decreto MEF);
visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”;
visti gli artt. 114-quinquies e 114-decies, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), e relative disposizioni di attuazione da parte della Banca d’Italia, disciplinanti l’operatività nel territorio della Repubblica degli istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica comunitari;
visto l’art. 128-quater, comma 7, del TUB, e in particolare l’ultima parte secondo cui l’Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione prevista nel predetto comma;
visto l’art. 128-undecies, del TUB, ove viene ribadita l’autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria dell’Organismo e il comma 3 secondo cui l’Organismo “determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi”;
visto l’art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ai sensi del quale “L’Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all’articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (…)”;
visto l’art. 6, comma 1, del Decreto MEF, ai sensi del quale “L’OAM determina, mediante propri atti attuativi, l’entità del contributo semestrale di cui all’art. 45, comma 3, lettera g), del decreto antiriciclaggio, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 1 e all’art. 4, comma 1 a fronte dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro”;
visto l’art. 26, comma 2, del Regolamento interno OAM, vigente ratione temporis, secondo il quale gli importi dei contributi dovuti dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione sono determinati dal Comitato di Gestione entro il 30 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo;
vista la delibera del 12 giugno 2023 del Comitato di Gestione con la quale è stata adottata la Circolare n. 47/23 contenente disposizioni in materia di Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica;
visto l’articolo 4, comma 3, della Circolare n. 47/23 secondo il quale l’importo del contributo semestrale dovuto dai soggetti che sono tenuti alle comunicazioni di cui
all’articolo 3, comma 1 e all’art. 4, comma 1 del Decreto MEF viene quantificato con successiva apposita Circolare OAM;
vista la delibera del 17 dicembre 2025 del Comitato di Gestione;

approva la seguente
CIRCOLARE

Art. 1
Definizioni

  1. Ai fini della presente Circolare si intendono per:
    a) “Comunicazioni Semestrali”: le comunicazioni semestrali cui sono tenuti i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l’esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana, di soggetti convenzionati ovvero agenti direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto MEF del 31 maggio 2022;
    b) “Locatore”: il prestatore di servizi di pagamento o l’istituto emittente moneta elettronica della cui rete distributiva si avvale altro prestatore di servizi di pagamento o istituto emittente moneta elettronica, per la propria attività;
    c) “Sedi Locate”: la rete distributiva composta da sedi operative di un prestatore di servizi di pagamento o istituto emittente moneta elettronica, utilizzata, per la propria attività, da altro prestatore di servizi di pagamento o istituto emittente moneta elettronica;
    d) “Soggetti aventi l’obbligo delle comunicazioni semestrali”: i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e le loro succursali, anche con sede legale in un altro Stato comunitario, per il tramite del punto di contatto centrale, nonché Poste Italiane SpA e gli Enti creditizi autorizzati a svolgere l’attività di cui al Titolo V-bis (“Moneta elettronica e istituti di moneta elettronica”) e Titolo V-ter (“Istituti di pagamento”) del TUB che per l’esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica italiana, si avvalgono di soggetti convenzionati ovvero di agenti, obbligati alle comunicazioni semestrali di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto MEF del 31 maggio 2022;
    e) “Utilizzatore”: prestatore di servizi di pagamento o istituto emittente moneta elettronica che si avvale, per la propria attività, della rete distributiva di altro prestatore di servizi di pagamento o istituto emittente moneta elettronica.

Art. 2
Contributi

  1. I Soggetti aventi l’obbligo delle Comunicazioni Semestrali, sono tenuti al pagamento di un contributo semestrale per far fronte agli oneri di messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema informatico per i servizi messi a disposizione dall’Organismo sul proprio Portale per tali comunicazioni semestrali. Tale contributo semestrale è così composto:
    a. una quota fissa;
    b. una quota variabile commisurata al numero di agenti e/o soggetti convenzionati, nonché al numero di sedi operative oggetto delle comunicazioni semestrali.
  2. L’importo della quota di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo 2 è indicato nella Tabella “A” allegata alla presente Circolare.
    Gli importi relativi al numero degli agenti e/o soggetti convenzionati, nonché al numero di sedi operative della quota di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo 2 sono indicati nella Tabella “B” allegata alla presente Circolare.
    L’entità del contributo semestrale è stata determinata tenendo conto della natura giuridica e della complessità organizzativa di ciascun soggetto convenzionato o
    agente.
  3. Con riferimento alle Comunicazioni semestrali:
    a) ove siano comunicate delle Sedi Locate:
    (i) gli Utilizzatori sono tenuti al pagamento di un contributo variabile, relativamente all’importo previsto per le sedi di cui alla Tabella “B”, Quota
    Variabile, pari al 70%;
    (ii) i Locatori sono tenuti al pagamento di un contributo variabile, relativamente all’importo previsto per le sedi di cui alla Tabella “B”, Quota Variabile, pari al 30%;
    b) i Locatori sono in ogni caso tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 2.1, lett. b, sopra indicato, nella sua interezza, per l’utilizzo della propria rete
    distributiva e di cui alla propria Comunicazione Semestrale;
    c) i Locatori e gli Utilizzatori dovranno inviare, ciascuno, contestualmente alla propria Comunicazione Semestrale, una dichiarazione congiunta con il corrispondente Locatore/Utilizzatore, riportante il dettaglio delle Sedi Locate ai fini della loro individuazione e del corretto importo da versare ai sensi del comma 3 del presente articolo 2.

Art. 3
Termini e modalità di pagamento

  1. I Soggetti aventi l’obbligo delle Comunicazioni Semestrali, devono effettuare il pagamento dei contributi di cui all’art. 2, della presente Circolare, annualmente, con cadenze semestrali successivamente alle suddette comunicazioni, come previsto al comma 2 del presente articolo.
  2. Il termine di pagamento per i contributi semestrali di cui alla presente Circolare è fissato al giorno 15 del mese successivo alla Comunicazione Semestrale di
    riferimento, con le seguenti scadenze:
    (i) Contributo Semestrale per il Primo Semestre 2026: entro il 16 febbraio 2026;
    (ii)Contributo Semestrale per il Secondo Semestre 2026: entro il 17 agosto 2026.
  3. Il pagamento dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 2 della presente Circolare deve essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma digitale “pagoPA” fruibile dal portale dell’Organismo (www.organismo-am.it), nell’area privata, sezione “Riepilogo dati”, funzione “Pagamenti”.
  4. In caso di mancato e/o parziale pagamento del contributo di cui all’art. 2 della presente Circolare, nei termini previsti al presente articolo, l’Organismo applicherà una maggiorazione del medesimo contributo pari al 30% dell’importo non versato rispettivamente alla data del 1° aprile 2026 per il Contributo dovuto per il Primo
    Semestre 2026 ed alla data del 1° ottobre 2026 per il Contributo dovuto per il Secondo Semestre 2026.
  5. In caso di mancato pagamento dei contributi di cui all’articolo 2 nei termini di cui al comma 2 del presente articolo 3, l’Organismo potrà inibire all’utente il servizio per la comunicazione dei flussi informativi disponibile nella propria area privata.

Art. 3
Pubblicazione

  1. La presente Circolare è pubblicata sul Portale dell’Organismo (www.organismo-am.it) nella sezione accessibile al pubblico.

TABELLA “A”
CONTRIBUTO SEMESTRALE
QUOTA FISSA 2026

Quota semestrale fissa, art. 2, comma 1,
lett. a)
1.400,00 Euro

TABELLA “B”
CONTRIBUTO SEMESTRALE
QUOTA VARIABILE 2026

Quota semestrale variabile, art. 2, comma 1, lett. b)
Da 0 a 50 agenti e/o soggetti convenzionati 60,00 Euro
+ 1 euro per ogni sede comunicata per
ciascun agente e soggetto convenzionato
ulteriore alla prima sede comunicata
Oltre 50 agenti e/o soggetti convenzionati 1,10 Euro per ogni agente e soggetto
convenzionato – persona fisica
+ 1 euro per ogni sede comunicata per
ciascun agente e soggetto convenzionato
ulteriore alla prima sede comunicata
1,20 Euro per ogni agente e soggetto
convenzionato – persona giuridica
+ 1 euro per ogni sede comunicata per
ciascun agente e soggetto convenzionato
ulteriore alla prima sede comunicata

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