Regolamento IVASS n. 12 del 22 dicembre 2015 – Utilizzo dei modelli interni nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità

REGOLAMENTO IVASS N. 12 DEL 22 DICEMBRE 2015
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’UTILIZZO DEI MODELLI INTERNI NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 45-BIS, 46-BIS, 207-OCTIES E 216-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter e gli articoli da 46-bis a 46- quinquiesdecies, 206-bis, 207-octies, 216-ter, 216-quinquies e 216 sexies del Codice;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione ed, in particolare, il Titolo I, Capo VI, Sezioni 1-9 e il Titolo II, Capo II, Sezioni 1-2;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all’approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTE le Linee guida emanate da EIOPA in tema di utilizzo dei modelli interni;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
adotta il seguente
REGOLAMENTO

NDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

TITOLO II – AUTORIZZAZIONE E MODIFICHE DEL MODELLO INTERNO
Art. 4 (Richiesta di autorizzazione del modello interno)
Art. 5 (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)
Art. 6 (Definizione di modifica rilevante al modello)
Art. 7 (Comunicazione periodica di modifiche)
Art. 8 (Valutazione dell’effetto congiunto delle modifiche minori al modello)

TITOLO III – REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE DEL MODELLO INTERNO

CAPO I
Prova dell’utilizzo di cui all’articolo 46-novies del Codice

Art. 9 (Miglioramento della qualità del modello interno) Art. 10 (Prova dell’utilizzo e modifiche al modello interno) Art. 11 (Comprensione del modello interno)
Art. 12 (Sostegno al processo decisionale)

CAPO II
Standard di qualità statistica di cui all’articolo 46-decies del Codice
Art. 13 (Significatività nella formulazione di ipotesi)
Art. 14 (Governo del processo di formulazione di ipotesi)
Art. 15 (Comunicazione e incertezza nella formulazione di ipotesi)
Art. 16 (Documentazione della formulazione di ipotesi)
Art. 17 (Convalida della formulazione di ipotesi)
Art. 18 (Fasi del calcolo soggette alla valutazione di coerenza)
Art. 19 (Aspetti della valutazione di coerenza)
Art. 20 (Modalità di valutazione della coerenza)
Art. 21 (Conoscenza del profilo di rischio)
Art. 22 (Ricchezza della distribuzione di probabilità prevista)
Art. 23 (Arricchimento della distribuzione di probabilità prevista)

CAPO III
Standard di calibrazione di cui all’articolo 46-undecies del Codice
Art. 24 (Conoscenza delle approssimazioni in condizioni di perdite estreme)
Art. 25 (Uso di un’altra variabile sottesa)
Art. 26 (Misure di gestione in caso di utilizzo di un orizzonte temporale superiore a un anno)

CAPO IV
Attribuzione di utili e perdite di cui all’articolo 46-duodecies del Codice
Art. 27 (Attribuzione di utili e perdite)

CAPO V
Standard di convalida del modello di cui all’articolo 46-terdecies del Codice
Art. 28 (Politica di convalida e relazione di convalida)
Art. 29 (Ambito di applicazione e finalità del processo di convalida)
Art. 30 (Significatività)
Art. 31 (Qualità del processo di convalida)
Art. 32 (Governo del processo di convalida)
Art. 33 (Ruoli nel processo di convalida)
Art. 34 (Indipendenza del processo di convalida)
Art. 35 (Applicazione degli strumenti di convalida)
Art. 36 (Prove di stress e analisi degli scenari)
Art. 37 (Serie di dati)

CAPO VI
Standard di documentazione di cui all’articolo 46-quaterdecies del Codice

Art. 38 (Procedure di controllo della documentazione)
Art. 39 (Documentazione delle metodologie)
Art. 40 (Documentazione relativa alle lacune del modello interno)
Art. 41 (Adeguatezza della documentazione in relazione ai destinatari)
Art. 42 (Manuali d’uso o descrizioni del processo)
Art. 43 (Risultanze del modello per la prova dell’utilizzo)
Art. 44 (Documentazione del software e delle piattaforme di modellizzazione)

TITOLO IV – UTILIZZO DI MODELLI E DATI ESTERNI DI CUI ALL’ARTICOLO 46- QUINQUIESDECIES DEL CODICE

Art. 45 (Modelli e dati esterni)
Art. 46 (Dati esterni)
Art. 47 (Comprensione del modello esterno)
Art. 48 (Riesame della scelta del modello e dei dati esterni)
Art. 49 (Integrazione dei modelli esterni nella struttura del modello interno) Art. 50 (Processo di convalida nel contesto dei modelli e dei dati esterni) Art. 51 (Documentazione nel contesto dei modelli e dei dati esterni)
Art. 52 (Responsabilità dell’impresa nel contesto dei modelli e dei dati esterni)
Art. 53 (Ruolo dei fornitori di servizi nell’utilizzo di dati e modelli esterni)
Art. 54 (Documentazione da presentare in caso di domanda per l’utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell’articolo 207-octies del Codice)
Art. 55 (Estensione dell’ambito di applicazione dell’utilizzo di un modello interno di gruppo)
Art. 56 (Specifiche tecniche in caso di domanda per l’utilizzo di un modello interno di gruppo di cui all’articolo 207-octies del Codice)
Art. 57 (Estensione dell’utilizzo e dell’ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo di cui all’articolo 207-octies del Codice)
Art. 58 (Caratteristiche specifiche della prova di utilizzo dei modelli interni di gruppo di cui all’articolo 207-octies del Codice)
Art. 59 (Politica per le modifiche del modello nel caso di modelli interni di gruppo ai sensi dell’articolo 207-octies del Codice)
Art. 60 (Convalida per i modelli interni di gruppo ai sensi dell’articolo 207-octies del Codice)

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 61 (Pubblicazione ed entrata in vigore).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Fonti normative)

  1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-bis, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Articolo 2
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento delegato 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
    1. “Codice”, il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
    2. “Atti delegati”, il Regolamento delegato 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;
    3. “Regolamento UE 2015/460”, il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all’approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
    4. “Regolamento UE 2015/461”, il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
    5. “Giudizio esperto”, il giudizio operato nel rispetto dell’articolo 2 degli Atti delegati;
    6. “Ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice;
    7. “Modello interno di gruppo”, sia un modello interno da usare per calcolare unicamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato di cui all’articolo 216-ter del Codice, sia un modello interno da usare per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di almeno un’impresa inclusa nell’ambito di applicazione di tale modello interno di gruppo (modello interno di gruppo ai sensi dell’articolo 207-octies del Codice);
    8. “Richiedente ai sensi dell’articolo 207-octies”, ultima società controllante italiana ai sensi dell’articolo 210, comma 2, del Codice e le sue imprese controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell’articolo 210, comma 2, del Codice che abbiano presentato la domanda per ottenere l’autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno;
    9. “Ricchezza della distribuzione di probabilità”, il concetto che si determina essenzialmente in due dimensioni: il grado di conoscenza, da parte dell’impresa, del profilo di rischio rispecchiato nell’insieme di eventi alla base della distribuzione di probabilità prevista e la capacità del metodo di calcolo scelto di trasformare tali informazioni in una distribuzione di valori monetari correlati alle variazioni dei fondi propri di base. Il concetto di ricchezza non dovrebbe ridursi al livello di dettaglio della distribuzione di probabilità prevista, poiché anche una previsione sotto forma di funzione continua potrebbe risultare povera di informazione;
    10. “Misura di rischio di riferimento”, il valore a rischio (VAR) dei fondi propri di base soggetto a un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno, come previsto dall’articolo 45-ter, comma 4, del Codice;
    11. “Formule analitiche chiuse”, formule matematiche dirette che pongono in relazione la misura del rischio scelta dall’impresa con quella di riferimento definita in precedenza;
    12. “t=0”, la data in cui l’impresa effettua il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al proprio modello interno;
    13. “t=1”, un anno dopo la data in cui l’impresa effettua il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al proprio modello interno.

    Articolo 3
    (Ambito di applicazione)

    1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

    TITOLO II
    AUTORIZZAZIONE E MODIFICHE DEL MODELLO INTERNO

    Art. 4
    (Richiesta di autorizzazione del modello interno)

    1. L’impresa, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento UE 2015/460, allega alla richiesta di autorizzazione all’utilizzo del modello interno tutti i documenti necessari a comprovare che il modello interno soddisfi i requisiti di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III del Codice e agli Atti Delegati.

    Articolo 5
    (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)

    1. La politica per la modifica dei modelli interni di cui all’articolo 46-quater del Codice tiene conto di tutte le fonti di cambiamenti suscettibili di avere un impatto sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità e, in particolare, delle modifiche che incidono:
      1. sul sistema di governo societario dell’impresa;
      2. sulla conformità dell’impresa ai requisiti per l’utilizzo del modello interno;
      3. sull’adeguatezza delle specifiche tecniche del modello interno dell’impresa;
      4. sul profilo di rischio dell’impresa.
  2. La politica per le modifiche del modello di cui al comma 1:
    1. indica quando una modifica del modello interno è considerata rilevante o minore e quando una combinazione di modifiche non rilevanti è considerata una modifica rilevante;
    2. stabilisce i requisiti di governance associati alle modifiche apportate al modello interno, compresi quelli riferibili all’approvazione da parte dell’organo amministrativo e dei livelli gerarchici interni, alla comunicazione interna, alla documentazione e alla convalida delle modifiche.
  3. L’inclusione nel modello interno di nuovi elementi quali, ad esempio, ulteriori rischi o settori di attività, è soggetta all’autorizzazione dell’IVASS, secondo la procedura di cui all’articolo 7 del Regolamento UE 2015/460.
  4. L’aggiornamento dei parametri del modello interno va considerata come una potenziale fonte di modifiche allo stesso.

Articolo 6
(Definizione di modifica rilevante al modello)

  1. Per identificare una modifica rilevante al modello interno di cui all’articolo 46-quater, comma 3, del Codice, l’impresa elabora e utilizza una serie di indicatori qualitativi e quantitativi fondamentali, incluso l’impatto quantitativo di una modifica del modello sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità o su singole componenti del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
  2. Gli indicatori elaborati, ai sensi del comma 1, tengono conto delle caratteristiche specifiche dell’impresa e del proprio modello interno.

Articolo 7
(Comunicazione periodica di modifiche)

  1. L’impresa comunica all’IVASS trimestralmente o, laddove necessario, con frequenza maggiore, le modifiche minori al proprio modello interno di cui all’articolo 46-quater, comma 4, del Codice.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa mediante una relazione di sintesi che descrive sia gli impatti quantitativi e qualitativi di ciascuna modifica, sia l’effetto quantitativo e qualitativo cumulativo approssimato della combinazione di tutte le modifiche sul modello interno autorizzato.

Articolo 8
(Valutazione dell’effetto congiunto delle modifiche minori al modello)

  1. Per valutare se una combinazione di modifiche minori di cui all’articolo 7, comma 1, sia da considerarsi una modifica rilevante, l’impresa utilizza come riferimento l’ultimo modello interno autorizzato.

TITOLO III
REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE DEL MODELLO INTERNO

CAPO I
Prova dell’utilizzo di cui all’articolo 46-novies del Codice

Articolo 9
(Miglioramento della qualità del modello interno)

  1. L’utilizzo del modello interno nell’ambito del sistema di gestione dei rischi e dei processi decisionali dell’impresa deve produrre incentivi volti a un continuo miglioramento della sua qualità.

Articolo 10
(Prova dell’utilizzo e modifiche al modello interno)

  1. Nel processo di miglioramento della qualità del modello interno, quando una modifica rilevante è stata approvata internamente dall’organo amministrativo, l’impresa è in grado di dimostrare la conformità con la prova dell’utilizzo del modello interno di cui all’articolo 46-novies del Codice, prendendo in considerazione:
    1. le diverse componenti della prova dell’utilizzo;
    2. i differenti utilizzi del proprio sistema di governo societario.
  2. L’impresa individua in termini adeguati e giustifica l’intervallo temporale tra l’identificazione della necessità di una modifica al modello interno e l’effettiva attuazione della modifica.
  3. Nell’ipotesi di richiesta di una modifica rilevante di cui all’articolo 6, l’impresa pone in essere presidi atti ad assicurare che, durante la fase di autorizzazione, l’utilizzo del modello interno nel proprio processo decisionale permanga adeguato.

Articolo 11
(Comprensione del modello interno)

  1. L’impresa prende in considerazione diversi approcci per assicurare la comprensione del modello interno da parte dell’organo amministrativo e dai relativi utilizzatori del modello interno a fini decisionali.
  2. L’IVASS, al fine di valutare la comprensione del modello interno, può convocare:
    1. i membri dell’organo amministrativo e di controllo;
    2. le persone che rivestono posizioni chiave nel sistema di governo e gestione del modello interno.
  3. L’IVASS può procedere al riesame della documentazione dei verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione o dei pertinenti organi decisionali, per valutare l’osservanza da parte dell’impresa ai requisiti della prova dell’utilizzo.

Articolo 12
(Sostegno al processo decisionale)

  1. L’impresa assicura e dimostra, ai sensi dell’articolo 226 degli Atti Delegati e dell’articolo 46-novies del Codice, che il modello interno è utilizzato nel processo decisionale.
  2. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità nozionale di un fondo separato, l’impresa si conforma all’articolo 81 degli Atti Delegati illustrando le modalità con cui assicura la coerenza tra tali risultati, come richiesto dall’articolo 223 degli Atti Delegati.

CAPO II
Standard di qualità statistica di cui all’articolo 46-decies del Codice

Articolo 13
(Significatività nella formulazione di ipotesi)

  1. L’impresa formula ipotesi e utilizza il giudizio esperto, tenendo conto in particolare della significatività dell’impatto dell’uso di ipotesi avendo riguardo alle disposizioni del presente Capo.
  2. L’impresa valuta la significatività di cui al comma 1 tenendo conto sia degli indicatori quantitativi, sia di quelli qualitativi e prendendo in considerazione le condizioni di perdite estreme. L’impresa valuta gli indicatori considerati globalmente.

Articolo 14
(Governo del processo di formulazione di ipotesi)

  1. La formulazione di ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto di cui all’articolo 15 sono documentati e oggetto di un processo di convalida ai sensi degli articoli 241 e 242 degli Atti Delegati e dell’articolo 17 del presente Regolamento.
  2. Le ipotesi sono formulate e utilizzate in modo coerente, nel tempo e nell’ambito dell’impresa, e sono adeguate all’uso a cui sono destinate.
  3. L’impresa approva le ipotesi a livelli di responsabilità sufficientemente elevati, e comunque coerenti con la loro significatività, e prevede l’approvazione da parte dell’organo amministrativo per le ipotesi più significative.

Articolo 15
(Comunicazione e incertezza nella formulazione di ipotesi)

  1. Le procedure concernenti l’individuazione delle ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto per la scelta delle ipotesi, sono volte a ridurre il rischio di malintesi o errori di comunicazione fra i diversi attori del processo.
  2. L’impresa istituisce un processo di riscontro formale e documentato tra i fornitori e gli utenti di giudizi esperti significativi e delle ipotesi che ne scaturiscono.
  3. L’impresa rende trasparente l’incertezza delle ipotesi e la connessa variazione dei risultati finali.

Articolo 16
(Documentazione della formulazione di ipotesi)

  1. L’impresa documenta il processo di formulazione dell’ipotesi e, in particolare, il ricorso al giudizio esperto, in modo tale che il processo risulti trasparente.
  2. L’impresa include nella documentazione le ipotesi formulate e la loro rilevanza, gli esperti coinvolti in tale attività, l’uso cui sono destinate e il periodo di validità.
  3. L’impresa documenta le motivazioni alla base delle scelte operate, comprese quelle riconducibili alla base informativa utilizzata, in maniera sufficientemente dettagliata da rendere trasparenti sia le ipotesi, sia la procedura ed i criteri decisionali usati per la scelta delle ipotesi e il rigetto di altre alternative.
  4. L’impresa garantisce che gli utilizzatori di ipotesi rilevanti ricevano informazioni scritte chiare ed esaurienti in merito a tali ipotesi.

Articolo 17
(Convalida della formulazione di ipotesi)

  1. L’impresa convalida il processo per la scelta delle ipotesi e per il ricorso al giudizio esperto.
  2. Ai fini della convalida di cui al comma 1, l’impresa:
    1. assicura che il processo e gli strumenti per la convalida delle ipotesi e, in particolare, per il ricorso al giudizio esperto siano documentati;
    2. registra le modifiche delle ipotesi significative apportate in relazione a nuove informazioni e analisi, motivando le modifiche e gli scostamenti delle realizzazioni concrete rispetto alle ipotesi significative;
    3. se opportuno e possibile, utilizza strumenti di convalida, quali le prove di stress e di sensibilità;
    4. riesamina le ipotesi scelte, affidandosi a pareri di esperti indipendenti, interni o esterni;
    5. individua le circostanze in cui le ipotesi verrebbero considerate non veritiere.

Articolo 18
(Fasi del calcolo soggette alla valutazione di coerenza)

  1. I metodi usati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista di cui all’articolo 228 degli Atti Delegati e i metodi utilizzati per valutare attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità sono tra loro coerenti.
  2. Con riferimento al comma 1, l’impresa verifica, quando rilevante per la parte di modello in esame:
    1. la coerenza nel passaggio dalla valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità al modello interno;
    2. la coerenza della valutazione di attività e passività nel modello interno alla data di valutazione con la valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità;
    3. la coerenza della proiezione dei fattori di rischio e del loro impatto sui valori monetari previsti con le ipotesi sugli stessi fattori di rischio utilizzate per la valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità;
    4. la coerenza della rivalutazione di attività e passività alla fine del periodo con la valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità.

Articolo 19
(Aspetti della valutazione di coerenza)

  1. L’impresa, nella valutazione di coerenza, tiene conto almeno dei seguenti aspetti:
      1. la coerenza delle tecniche attuariali e statistiche applicate nella valutazione di attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità, nonché nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista;

    la coerenza dei dati e dei parametri usati come input per i rispettivi calcoli;

    1. la coerenza delle ipotesi sottese ai rispettivi calcoli, in particolare delle ipotesi sulle opzioni contrattuali e sulle garanzie finanziarie, sulle future strategie di gestione e sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.

Articolo 20
(Modalità di valutazione della coerenza)

  1. Le valutazioni di coerenza su base quantitativa sono effettuate periodicamente e in maniera proporzionata.
  2. L’impresa, nell’ambito della valutazione della coerenza di cui al comma 1:
    1. individua e documenta eventuali scostamenti tra il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e la valutazione delle attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità;
    2. valuta l’impatto degli scostamenti, sia considerati isolatamente sia in combinazione tra loro;
    3. accerta che gli scostamenti non comportino incoerenze tra il calcolo della distribuzione di probabilità prevista e la valutazione delle attività e passività nel bilancio ai fini di solvibilità.

Articolo 21
(Conoscenza del profilo di rischio)

  1. L’impresa, al fine di garantire che l’insieme degli eventi della distribuzione di probabilità prevista alla base del modello interno sia esaustivo, pone in essere processi che consentano di mantenere una conoscenza sufficiente e aggiornata del proprio profilo di rischio.
  2. Ai fini di cui al comma 1, l’impresa si adopera, in particolare, per mantenere sempre aggiornata la conoscenza dei fattori di rischio e degli altri fattori che spiegano il comportamento della variabile sottesa alla distribuzione di probabilità prevista.

Articolo 22
(Ricchezza della distribuzione di probabilità prevista)

  1. L’impresa valuta l’adeguatezza delle tecniche attuariali e statistiche utilizzate per calcolare la distribuzione di probabilità prevista di cui all’articolo 229 degli Atti Delegati accertando la capacità di tali tecniche di elaborare la conoscenza del profilo di rischio come criterio importante.
  2. L’impresa sceglie le tecniche che generano una distribuzione di probabilità prevista sufficientemente ricca da cogliere tutte le caratteristiche rilevanti del proprio profilo di rischio di cui all’articolo 229, lettera e), degli Atti Delegati e da sostenere il processo decisionale di cui all’articolo 226 degli Atti Delegati.
  3. L’impresa, conformemente all’articolo 229, lettera g), degli Atti Delegati e nel quadro di tale valutazione metodologica di cui ai commi 1 e 2, valuta l’affidabilità delle stime di quantili avversi derivanti dalla distribuzione di probabilità prevista.

Articolo 23
(Arricchimento della distribuzione di probabilità prevista)

  1. L’impresa garantisce che lo sforzo volto a generare una distribuzione di probabilità ricca non abbia effetti negativi sulla attendibilità della stima dei quantili avversi.
  2. L’impresa evita che la distribuzione di probabilità venga arricchita in modo ingiustificato e non corrispondente alla conoscenza originaria del profilo di rischio.
  3. La metodologia seguita per arricchire la distribuzione di probabilità è conforme agli standard di qualità statistica concernenti metodi, ipotesi e dati di cui agli articoli 229, 230 e 231 degli Atti Delegati. Qualora tali tecniche comportino il ricorso al giudizio esperto, l’impresa applica le relative disposizioni del presente Regolamento concernenti la formulazione di ipotesi ed il giudizio esperto.

CAPO III
Standard di calibrazione di cui all’articolo 46-undecies del Codice

Articolo 24
(Conoscenza delle approssimazioni in condizioni di perdite estreme)

  1. Nell’ipotesi in cui un’impresa ricorra ad approssimazioni invece di utilizzare direttamente la misura di rischio di riferimento, l’impresa testa e comprova l’affidabilità del risultato di queste approssimazioni nel tempo e rispetto a condizioni di perdite estreme, in funzione del proprio profilo di rischio.
  2. Qualora l’impresa intenda usare formule analitiche chiuse per ricalibrare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità dalla misura di rischio interna a quella di riferimento, dimostra che le ipotesi sottese alle formule sono realistiche e rimarranno valide anche in condizioni di perdite estreme.

Articolo 25
(Uso di un’altra variabile sottesa)

  1. L’uso, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, della variazione di una variabile sottesa diversa dai fondi propri di base è condizionato alla capacità dell’impresa di:
    1. riconciliare la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa in t=0;
    2. comprendere la differenza tra i fondi propri di base e la variabile sottesa in ogni situazione fino a t=1 compreso, in particolare in condizioni di perdite estreme, secondo il profilo di rischio dell’impresa.

Articolo 26
(Misure di gestione in caso di utilizzo di un orizzonte temporale superiore a un anno)

  1. Se l’impresa, nel proprio modello interno, sceglie un orizzonte temporale superiore a un anno, tiene conto delle misure di gestione nel contesto del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e garantisce che tali misure di gestione abbiano effetti nel bilancio di solvibilità tra t=0 e t=1.

CAPO IV
Attribuzione di utili e perdite di cui all’articolo 46-duodecies del Codice

Articolo 27
(Attribuzione di utili e perdite)

  1. Ai fini della attribuzione degli utili e delle perdite di cui all’articolo 46-duodecies del Codice, l’impresa considera utili e perdite come variazioni, nel periodo pertinente, riguardanti:
    1. fondi propri di base; oppure
    2. altri importi monetari utilizzati nel modello interno per determinare variazioni nei fondi propri di base, come la variazione effettiva delle risorse di capitale economico.
  2. L’impresa attribuisce gli utili e le perdite:
    1. escludendo i movimenti imputabili alla raccolta di fondi propri supplementari, il rimborso o il riscatto di tali fondi e la distribuzione di fondi propri;
    2. nell’ipotesi in cui faccia ricorso ad una variabile diversa dai fondi propri di base nel proprio modello interno, utilizzando tale variabile.
  3. L’impresa individua, attraverso l’assegnazione degli utili e delle perdite, la relazione tra le variazioni dei fattori di rischio e l’evoluzione della variabile sottesa alla distribuzione di probabilità prevista.

CAPO V
Standard di convalida del modello di cui all’articolo 46-terdecies del Codice

Articolo 28
(Politica di convalida e relazione di convalida)

  1. L’impresa stabilisce, attua e tiene costantemente aggiornata una politica di convalida del modello interno, redatta in forma scritta e approvata dall’organo amministrativo, che specifichi almeno:
    1. i processi e i metodi per convalidare il modello interno e le loro finalità;
    2. la frequenza della convalida periodica di ciascuna parte del modello interno e le circostanze che danno luogo a una convalida supplementare;
    3. le persone responsabili di ciascun compito di convalida;
    4. la procedura da seguire nel caso in cui il processo di convalida del modello rilevi problemi concernenti l’affidabilità del modello interno e il processo decisionale previsto per la gestione di tali problemi.
  2. L’impresa documenta in un’apposita relazione i risultati del processo di convalida, nonché le conclusioni e le conseguenze derivanti dall’analisi della convalida. La relazione è diffusa alle strutture interessate.
  3. L’impresa include nella relazione di convalida le informazioni relative alle serie di dati di convalida di cui all’articolo 37 e l’avvenuta condivisione del processo da parte dei principali soggetti in esso coinvolti.

Articolo 29
(Ambito di applicazione e finalità del processo di convalida)

  1. L’impresa precisa la specifica finalità della convalida per ciascuna parte del modello interno, includendo nell’ambito di applicazione della convalida sia gli aspetti qualitativi sia quelli quantitativi del modello interno.
  2. Il processo di convalida si estende alla totalità del modello interno e analizza in particolare l’adeguatezza della distribuzione di probabilità a garantire che il livello patrimoniale obbligatorio non sia oggetto di errori di stima sostanziali.

Articolo 30
(Significatività)

  1. Quando è utilizzato un criterio basato sulla significatività per declinare l’intensità delle attività di convalida relative a ciascuna parte di un modello interno, tale significatività deve essere essa stessa oggetto di convalida.
  2. Nel decidere in merito alla modalità adeguata di convalida, l’impresa valuta la significatività delle parti del modello interno non solo prese isolatamente ma anche in combinazione con le altre parti del modello.
  3. L’impresa considera la verifica di sensibilità delle risultanze di cui all’articolo 46- terdecies, comma 4, del Codice, al momento di definire l’utilizzo del criterio di significatività nel contesto della convalida.

Articolo 31
(Qualità del processo di convalida)

  1. L’impresa conosce, documenta e indica tutte le limitazioni del processo di convalida utilizzato, incluse quelle relative alle singole parti del modello interno oggetto del processo di convalida.
  2. Nella valutazione sulla qualità del processo di convalida, l’impresa specifica le circostanze in cui la convalida è da considerarsi inefficace.

Articolo 32
(Governo del processo di convalida)

  1. Il governo del processo di convalida del modello interno include procedure appropriate volte a comunicare e riportare internamente i risultati della convalida svolta.
  2. L’impresa pre-definisce i criteri per determinare se e quando sia necessario che i risultati della convalida, o parte di essi, debbano essere trasmessi ai vari livelli gerarchici, avendo presente l’obbligo di rispettare l’indipendenza del processo di convalida dalle fasi di sviluppo e funzionamento del modello interno.

Articolo 33
(Ruoli nel processo di convalida)

  1. Qualora siano assegnati specifici compiti nell’ambito del processo di convalida a strutture o risorse non incluse nella funzione di risk management, l’impresa garantisce che quest’ultima adempia comunque alla propria responsabilità generale di cui all’articolo 30, comma 2, lettera e), del Codice e all’articolo 269, paragrafo 2, lettera a), degli Atti Delegati, considerando in quest’ambito anche la responsabilità di assicurare l’assolvimento dei vari compiti nell’ambito del processo di convalida.
  2. L’impresa definisce formalmente il ruolo di ciascuna parte nel processo di convalida.

Articolo 34
(Indipendenza del processo di convalida)

  1. La funzione di risk management dell’impresa, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera e), del Codice, assicura una revisione oggettiva del modello interno e garantisce che il processo di convalida si svolga in modo indipendente dallo sviluppo e dal funzionamento del modello.
  2. La funzione di risk management dell’impresa garantisce che i compiti relativi al processo di convalida siano definiti e assolti in modo tale da assicurare l’indipendenza del processo di convalida di cui all’articolo 241, paragrafo 2, degli Atti Delegati.
  3. I compiti connessi al processo di convalida sono assegnati tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi cui l’impresa è esposta, della funzione e delle competenze delle persone da coinvolgere e dell’esigenza di garantire l’indipendenza del processo di convalida.

Articolo 35
(Applicazione degli strumenti di convalida)

  1. L’impresa individua un insieme adeguato di strumenti di convalida, oltre alle fattispecie previste dall’articolo 242 degli Atti Delegati, allo scopo di garantire un efficace processo di convalida.
  2. In particolare, l’impresa sceglie gli strumenti di convalida tenendo conto almeno dei seguenti aspetti:
    1. caratteristiche e limiti degli strumenti di convalida;
    2. natura (strumenti di convalida di tipo qualitativo, quantitativo o una combinazione di entrambi);
    3. conoscenze richieste (intese come livello di conoscenze necessario per le persone che effettuano la convalida);
    4. informazioni richieste (potenziali restrizioni alle quantità o al tipo di informazioni disponibili per la convalida esterna rispetto a quella interna);
    5. ciclo di convalida (strumenti di convalida pertinenti per includere ogni ipotesi chiave elaborata nelle diverse fasi del modello interno, dallo sviluppo alla messa in opera e al funzionamento).
    6. Nella relazione sulla convalida di cui all’articolo 28, l’impresa riporta, con adeguato supporto documentale, le parti del modello interno convalidate da ciascuno degli strumenti di convalida utilizzati e la ragione per cui questi ultimi sono adeguati allo scopo specifico, descrivendo almeno:
      1. la significatività della parte del modello da convalidare;
      2. il livello al quale lo strumento è applicato ai risultati aggregati, a partire dai singoli rischi, blocchi di modellizzazione, portafoglio e unità operativa;
      3. lo scopo di tale compito di convalida;
      4. l’esito previsto della convalida.

    Articolo 36
    (Prove di stress e analisi degli scenari)

    1. L’impresa utilizza le prove di stress e le analisi degli scenari nell’ambito della convalida del modello interno.
    2. Le prove di stress e l’analisi degli scenari utilizzate includono i rischi significativi e sono monitorate nel corso del tempo.

    Articolo 37
    (Serie di dati)

    1. Le imprese assicurano che i dati selezionati e il giudizio esperto utilizzati nel processo di convalida consentano un’effettiva convalida del modello interno sotto un’ampia gamma di circostanze verificatesi in passato o che potrebbero verificarsi in futuro.

    CAPO VI
    Standard di documentazione di cui all’articolo 46-quaterdecies del Codice

    Articolo 38
    (Procedure di controllo della documentazione)

    1. Al fine di garantire la qualità costante della documentazione ai sensi dell’articolo 243, paragrafo 3, degli Atti Delegati, l’impresa dispone almeno di:
      1. un’efficace procedura di controllo per la documentazione del modello interno;
      2. procedure di controllo delle versioni per la documentazione del modello interno;
      3. un chiaro sistema di riferimenti per la documentazione del modello interno che è utilizzato nell’elenco della stessa, di cui all’articolo 244, lettera a), degli Atti Delegati.

    Articolo 39
    (Documentazione delle metodologie)

    1. La documentazione prodotta dall’impresa, sufficientemente dettagliata da dimostrare un’accurata comprensione delle metodologie e delle tecniche utilizzate nel modello interno, include almeno:
      1. le ipotesi sottese;
      2. l’applicabilità di tali ipotesi considerato il profilo di rischio dell’impresa;
      3. eventuali carenze a livello di metodologia o di tecnica.
    2. Nel documentare la teoria, le ipotesi e la base empirica e matematica sottese a qualsiasi metodologia utilizzata nel modello interno, ai sensi dell’articolo 46- quaterdecies del Codice, l’impresa include, ove disponibili, le fasi rilevanti dello sviluppo della metodologia, nonché informazioni sulle altre metodologie di cui si è tenuto conto ancorché non utilizzate.

    Articolo 40
    (Documentazione relativa alle lacune del modello interno)

    1. La documentazione contiene una sintesi generale delle carenze significative del modello interno, riportate in un documento unico che includa almeno gli aspetti menzionati nell’articolo 245 degli Atti Delegati.

    Articolo 41
    (Adeguatezza della documentazione in relazione ai destinatari)

    1. L’impresa articola la documentazione relativa al modello interno in diversi livelli, commisurati ai diversi utilizzi e destinatari.

    Articolo 42
    (Manuali d’uso o descrizioni del processo)

    1. Nell’ambito della documentazione del modello interno, l’impresa predispone documenti di guida al funzionamento del modello interno, sufficientemente dettagliati da consentire a un soggetto terzo competente e indipendente di mettere in opera e gestire il modello interno.

    Articolo 43
    (Risultanze del modello per la prova dell’utilizzo)

    1. Nell’ambito della documentazione del modello interno, l’impresa documenta le risultanze del modello pertinenti per soddisfare i requisiti dell’articolo 46-novies del Codice.

    Articolo 44
    (Documentazione del software e delle piattaforme di modellizzazione)

    1. La documentazione del modello interno contiene informazioni sul software, sulle piattaforme di modellizzazione e sui sistemi hardware utilizzati nel modello interno.
    2. L’impresa fornisce, nella documentazione di cui al comma 1, informazioni sufficienti per valutare e giustificare l’impiego di software, piattaforme di modellizzazione e sistemi hardware utilizzati nel modello interno e consentire all’IVASS di valutarne l’adeguatezza.

    TITOLO IV

    UTILIZZO DI MODELLI E DATI ESTERNI DI CUI ALL’ARTICOLO 46-QUINQUIESDECIES DEL CODICE

    Art. 45
    (Modelli e dati esterni)

    1. L’impresa che utilizza un modello o dati provenienti da terzi rispetta in ogni caso tutti i requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III del Codice, e agli Atti Delegati.

    Articolo 46
    (Dati esterni)

    1. L’impresa, tenendo conto della natura dei dati esterni, assicura un’adeguata comprensione delle specifiche caratteristiche dei dati esterni utilizzati nel modello interno, anche con riguardo a qualsiasi rilevante trasformazione, cambiamento di scala, stagionalità e altra elaborazione inerente ai dati esterni.
    2. L’impresa assicura almeno:
      1. la comprensione degli attributi e delle limitazioni o delle altre peculiarità dei dati esterni;
      2. l’elaborazione di processi diretti a individuare dati esterni mancanti e altre limitazioni;
      3. la comprensione delle approssimazioni e delle elaborazioni effettuate per i dati esterni mancanti o non affidabili;
      4. l’elaborazione di processi diretti ad effettuare controlli di coerenza tempestivi, inclusi i confronti con altre fonti pertinenti disponibili.

    Articolo 47
    (Comprensione del modello esterno)

    1. L’impresa assicura che i soggetti coinvolti nell’utilizzo del modello esterno hanno una comprensione sufficientemente dettagliata delle parti del modello esterno di propria competenza, incluse le ipotesi e gli aspetti tecnici e operativi.
    2. L’impresa rivolge particolare attenzione agli aspetti del modello esterno più rilevanti per il proprio profilo di rischio.

    Articolo 48
    (Riesame della scelta del modello e dei dati esterni)

    1. L’impresa riesamina periodicamente la motivazione in base alla quale seleziona un particolare modello esterno o un gruppo di dati esterni.
    2. L’impresa non dipende in modo eccessivo da un singolo fornitore e predispone piani per tutelarsi da eventuali indisponibilità del fornitore.
    3. L’impresa tiene conto di eventuali aggiornamenti al modello esterno o ai dati che consentano di valutare meglio i propri rischi.

    Articolo 49
    (Integrazione dei modelli esterni nella struttura del modello interno)

    1. L’approccio volto a integrare il modello esterno nella struttura del modello interno comprese le tecniche, i dati, i parametri, le ipotesi scelti dall’impresa e i risultati dei modelli esterni, risponde alle caratteristiche di adeguatezza.

    Articolo 50
    (Processo di convalida nel contesto dei modelli e dei dati esterni)

    1. L’impresa effettua il processo di convalida, di cui all’articolo 46-terdecies del Codice, con riferimento agli aspetti del modello esterno rilevanti per il proprio profilo di rischio nonché al processo d’integrazione del modello e dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno.
    2. L’impresa valuta l’adeguatezza della scelta operata con riguardo alle caratteristiche o alle opzioni disponibili per il modello esterno.
    3. L’impresa, nell’ambito del processo di convalida, tiene conto delle informazioni opportune e, in particolare, dell’analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi.
    4. Nel considerare le informazioni e le analisi di cui al comma 3, l’impresa garantisce almeno che:
      1. l’indipendenza della convalida non sia compromessa;
      2. vi sia coerenza con il processo di convalida approntato dall’impresa ed illustrato chiaramente dalla politica di convalida;
      3. si tenga conto di qualsiasi errore implicito o esplicito nell’analisi effettuata dal venditore o da altri soggetti terzi.

    Articolo 51
    (Documentazione nel contesto dei modelli e dei dati esterni)

    1. L’impresa garantisce che la documentazione dei modelli e dei dati esterni sia conforme alle disposizioni relative allo standard in materia di documentazione di cui all’articolo 46-quaterdecies del Codice.
    2. La documentazione deve vertere almeno sui seguenti punti:
      1. gli aspetti del modello esterno e dei dati esterni rilevanti per il proprio profilo di rischio;
      2. l’integrazione del modello esterno o dei dati esterni nei propri processi e nel proprio modello interno;
      3. l’integrazione dei dati, in particolare degli input, per il modello esterno, o delle risultanze del modello esterno, nei propri processi e nel proprio modello interno;
      4. i dati esterni utilizzati nel modello interno, la fonte e l’utilizzo.
    3. L’utilizzo di documentazione prodotta dai venditori o dai fornitori di servizi non compromette la capacità di soddisfare gli standard di documentazione di cui all’articolo 46-quaterdecies del Codice.

    Articolo 52
    (Responsabilità dell’impresa nel contesto dei modelli e dei dati esterni)

    1. L’impresa resta responsabile per l’adempimento degli obblighi connessi al modello interno e per il ruolo del modello o dei dati esterni nel modello interno.

    Articolo 53
    (Ruolo dei fornitori di servizi nell’utilizzo di dati e modelli esterni)

    1. L’impresa che non decide di gestire direttamente il modello esterno definisce criteri e requisiti di gestione nell’ambito di un accordo di esternalizzazione che include eventuali incarichi affidati a un fornitore di servizi per lo svolgimento di compiti correlati ai dati esterni.
    2. L’accordo di cui al comma 1 soddisfa i requisiti di cui all’articolo 30-septies del Codice e all’articolo 274 degli Atti Delegati.

    TITOLO V
    MODELLI INTERNI DI GRUPPO

    Articolo 54
    (Documentazione da presentare in caso di domanda per l’utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell’articolo 207-octies del Codice)

    1. Nell’ipotesi di domanda per l’utilizzo di un modello interno di gruppo, il richiedente ai sensi dell’articolo 207-octies del Codice include, per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata che presenta istanza per l’utilizzo del modello interno di gruppo, le informazioni indicate nell’articolo 2 del Regolamento UE 2015/460 sui processi di autorizzazione dei modelli interni, a meno che tali informazioni non siano già state fornite all’IVASS per i medesimi fini.
    2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il richiedente ai sensi dell’articolo 207-octies spiega, per ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione controllata inclusa nella domanda, in che misura lo sviluppo, l’attuazione o la convalida delle componenti del modello interno di gruppo necessari per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell’impresa controllata, sono effettuate da un’altra impresa del gruppo.

    Articolo 55
    (Estensione dell’ambito di applicazione dell’utilizzo di un modello interno di gruppo)

    1. Nell’ipotesi di presentazione di una domanda per l’utilizzo di un modello interno di gruppo di cui all’articolo 216-ter del Codice, nel quadro delle informazioni relative all’ambito di applicazione del modello interno di cui agli articoli 343, paragrafo 5, o 347, paragrafo 6, degli Atti Delegati, l’ultima società controllante italiana chiarisce l’eventuale intenzione di estendere, nel futuro, l’ambito di applicazione del modello interno in modo da includere, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, una o più imprese controllate che rientrano tra quelle soggette alla vigilanza sul gruppo ma non risultano incluse nell’ambito di applicazione corrente del modello interno per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato.
    2. Il richiedente ai sensi dell’articolo 207-octies del Codice, nell’ipotesi di presentazione di una domanda per l’utilizzo di un modello interno di gruppo, come parte del set informativo fornito a giustificazione dell’ambito di applicazione prospettato, chiarisce l’eventuale intenzione di estendere, nel futuro, il modello interno di gruppo al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di una o più imprese controllate non incluse nell’ambito dell’istanza corrente.

    Articolo 56
    (Specifiche tecniche in caso di domanda per l’utilizzo di un modello interno di gruppo di cui all’articolo 207-octies del Codice)

    1. In caso di domanda per l’utilizzo di un modello interno di gruppo, il richiedente ai sensi dell’articolo 207-octies del Codice indica esplicitamente come le specifiche tecniche del modello interno di gruppo differiscono a seconda che il modello interno sia utilizzato per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato o per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese controllate. In particolare, il richiedente fa specifico riferimento a:
      1. il trattamento di operazioni infragruppo per il calcolo sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate sia, laddove applicabile, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato;
      2. l’elenco dei parametri del modello interno che possono essere fissati in modo differente per i diversi calcoli effettuati con il modello interno di gruppo, ai fini del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e dei Requisiti Patrimoniali di Solvibilità individuali;
      3. la descrizione dei rischi specifici del gruppo rilevanti esclusivamente nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato.

    Articolo 57
    (Estensione dell’utilizzo e dell’ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo di cui all’articolo 207-octies del Codice)

    1. Le seguenti estensioni del modello interno del gruppo sono prospettate all’IVASS dal richiedente ai sensi dell’articolo 207-octies del Codice attraverso la medesima procedura prevista per le modifiche significative al modello interno di cui all’articolo 7 del Regolamento UE 2015/460:
      1. l’estensione dell’utilizzo del modello interno di gruppo al calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale di un’impresa controllata, già inclusa nell’ambito di applicazione del modello interno di gruppo per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, ma che non utilizza il modello interno di gruppo per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale;
      2. l’estensione per la considerazione di nuovi elementi a livello di gruppo;
      3. l’estensione per la considerazione di nuovi elementi a livello di un’impresa controllata che utilizza il modello interno di gruppo per il calcolo del proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità, compresa l’estensione relativa a elementi già utilizzati a livello di gruppo o di altre imprese controllate.

    Articolo 58
    (Caratteristiche specifiche della prova di utilizzo dei modelli interni di gruppo di cui all’articolo 207-octies del Codice)

    1. L’ultima società controllante e le imprese controllate che presentano l’istanza per l’utilizzo del modello interno di gruppo per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale cooperano allo scopo di allineare la struttura del modello interno alla propria attività.
    2. La governance del modello interno prevede che ciascuna impresa di cui al comma 1:
      1. calcoli il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale con la frequenza richiesta dall’articolo 45-quater del Codice e in qualunque circostanza ciò si renda necessario nel corso del processo decisionale;
      2. possa proporre modifiche al modello interno di gruppo, soprattutto in relazione alle componenti di maggior rilevanza per la propria attività oppure in seguito a una modifica del proprio profilo di rischio e tenendo conto del contesto in cui l’impresa opera;
      3. possieda una comprensione adeguata del modello interno per le parti del modello interno che riguardano i rischi di quell’impresa.
    3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che presentano la domanda per l’utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il proprio Requisito Patrimoniale di Solvibilità, garantiscono l’allineamento della struttura del modello interno di gruppo con la propria attività e il proprio sistema di gestione dei rischi, compresa la produzione di risultanze, a livello sia di gruppo sia di impresa controllata, sufficientemente dettagliate per consentire al modello interno di gruppo di svolgere un ruolo adeguato nei rispettivi processi decisionali.

    Articolo 59
    (Politica per le modifiche del modello nel caso di modelli interni di gruppo ai sensi dell’articolo 207- octies del Codice)

    1. Nel caso di utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell’articolo 207-octies del Codice, l’ultima società controllante e le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate che richiedono l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale elaborano un’unica politica per la modifica del modello.
    2. L’ultima società controllante e le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate che richiedono l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, assicurano che la politica per la modifica del modello includa una previsione specifica delle modifiche rilevanti e minori con riferimento sia al gruppo, sia a ciascuna delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate incluse nella domanda per l’utilizzo del modello interno di gruppo.
    3. L’ultima società controllante e le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate che chiedono l’autorizzazione all’utilizzo di un modello interno di gruppo per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità individuale, assicurano che qualsiasi modifica rilevante per un’impresa controllata inclusa nella domanda sia classificata come modifica rilevante nell’ambito della politica di cui al comma 1.

    Articolo 60
    (Convalida per i modelli interni di gruppo ai sensi dell’articolo 207-octies del Codice)

    1. L’ultima società controllante e le imprese controllate incluse nella domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo, ai sensi dell’articolo 207-octies del Codice per il calcolo del loro Requisito Patrimoniale di Solvibilità elaborano un’unica politica di convalida per coprire il processo di convalida, sia a livello di singole imprese sia a livello di gruppo.
    2. L’ultima società controllante e le imprese controllate definiscono il processo di convalida del modello interno nel contesto del calcolo sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, sia del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese controllate incluse nella domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo. Tale circostanza è chiaramente esplicitata nella politica di convalida adottata per il modello interno di gruppo.

    TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 61
    (Pubblicazione ed entrata in vigore)

    1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
    2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

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