REGOLAMENTO IVASS N. 26 DEL 26 LUGLIO 2016
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DELLE MISURE PER LE GARANZIE DI LUNGO TERMINE E DELLE MISURE TRANSITORIE SUI TASSI DI INTERESSE PRIVI DI RISCHIO E SULLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 36-QUINQUIES, 36-SEPTIES, 344-NOVIES E 344-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE, CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l’istituzione dell’ISVAP;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 45-quinquies, 216-ter, 216 quinquies, 216-sexies, 344-novies e 344-decies;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare, il Titolo I, Capo III, Sezione IV, Sottosezione 3 e 4;
VISTE le Linee Guida EIOPA in materia di applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
adotta il seguente:
REGOLAMENTO INDICE
Capo I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Capo II – Valutazione delle riserve tecniche con l’applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie
Art.4 (Effetti derivanti dall’applicazione dell’aggiustamento per la volatilità, dell’aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio sul comportamento dei contraenti)
Art.5 (Interazione delle misure per le garanzie di lungo termine con il margine di rischio)
Art.6 (Combinazione dell’aggiustamento di congruità con la misura transitoria sulleriserve tecniche)
Art.7 (Perimetro di applicazione della misura transitoria sui tassi di interesse privi dirischio)
Capo III – Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con la formula standard nei casi di applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie
Art.8 (Interazione dell’aggiustamento per la volatilità, dell’aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il calcolo del SCRinterest rate con la formula standard)
Art.9 (Interazione dell’aggiustamento per la volatilità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il calcolo del SCRspread con la formula standard)
Art.10 (Interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con la formula standard)
Art.11 (Interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del SCRoperational con la formula standard)
Art.12 (Interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo)
Capo IV – Disposizioni finali
Art.13 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Capo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1
(Fonti normative)
1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
– a) “Atti delegati”: il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
– b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
– c) “misure per le garanzie di lungo termine”: l’aggiustamento di congruità di cui all’articolo 36-quinquies del Codice e l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies del Codice;
– d) “misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio”: la misura transitoria di cui all’articolo 344-novies del Codice;
– e) “misura transitoria sulle riserve tecniche”: misura transitoria di cui all’articolo 344- decies del Codice;
– f) “misure transitorie”: la misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio di cui all’articolo 344-novies del Codice e la misura transitoria sulle riserve tecniche di cui all’articolo 344-decies del Codice;
– g) “SCRinterest rate”: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse;
– h) “SCRspread”: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di spread;
– i) “SCRoperational”: il requisito patrimoniale per il modulo per il rischio operativo;
– l) “Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio”: la struttura per scadenza dei tassi di interesse di cui al Titolo I, Capo III, Sezione 4, degli Atti delegati, e quindi comprensiva dell’eventuale aggiustamento di congruità, dell’eventuale aggiustamento per la volatilità o dell’eventuale misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio.
– m) “Ultima società controllante italiana”, l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.
Capo II
Valutazione delle riserve tecniche con l’applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie
Art. 4
(Effetti derivanti dall’applicazione dell’aggiustamento per la volatilità, dell’aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio sul comportamento dei contraenti)
1. Le imprese evitano di creare un nesso non realistico o distorsivo tra le ipotesi concernenti il comportamento dei contraenti di cui all’articolo 26 degli Atti delegati e l’utilizzo dell’aggiustamento di congruità, dell’aggiustamento per volatilità o della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio.
2. Nei casi in cui, nella valutazione delle riserve tecniche, le ipotesi che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali sono determinate con l’utilizzo di un modello dinamico che fa uso di tassi di riferimento, l’impresa assicura che detti tassi di riferimento siano determinati sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per la valutazione delle riserve tecniche.
Art. 5
(Interazione delle misure per le garanzie di lungo termine con il margine di rischio)
1. L’impresa che applica l’aggiustamento di congruità, l’aggiustamento per la volatilità, la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio o la misura transitoria sulle riserve tecniche:
– a) assume che l’impresa di riferimento di cui all’articolo 38 degli Atti delegati non applichi nessuna delle misure;
– b) calcola conseguentemente il margine di rischio di cui all’articolo 38 degli Atti delegati prendendo a riferimento la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base.
Art.6
(Combinazione dell’aggiustamento di congruità con la misura transitoria sulle riserve tecniche)
1. Quando, a norma degli articoli 36-quinquies e 344-decies del Codice, l’impresa richiede l’autorizzazione all’utilizzo dell’aggiustamento di congruità e della misura transitoria sulle riserve tecniche per le medesime obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, l’importo di cui all’articolo 344-decies, comma 3, lettera a), del Codice è calcolato con l’applicazione dell’aggiustamento di congruità.
Art. 7
(Perimetro di applicazione della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio)
1. Nel caso in cui l’impresa sia stata autorizzata dall’IVASS ad applicare la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio, tale misura è applicata alla valutazione di tutti gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 344-novies, comma 6, del Codice.
Capo III
Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con la formula standard nei casi di applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie
Art. 8
(Interazione dell’aggiustamento per la volatilità, dell’aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il calcolo del SCRinterest rate con la formula standard)
1. Nel calcolo del SCRinterest rate, l’impresa che applica l’aggiustamento per la volatilità o l’aggiustamento di congruità garantisce che le rettifiche ai tassi di interesse privi di rischio determinate dai suddetti aggiustamenti rimangano invariate rispetto all’applicazione degli scenari di stress alla struttura per scadenza dei tassi di interesse di base di cui agli articoli 166 e 167 degli Atti delegati.
2. Nel calcolo del SCRinterest rate, l’impresa che applica la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio garantisce che le rettifiche ai tassi di interesse privi di rischio determinate dall’adeguamento transitorio di cui all’articolo 344-novies, comma 1, del Codice rimangano invariate rispetto all’applicazione degli scenari di stress alla struttura per scadenza dei tassi di interesse di base di cui agli articoli 166 e 167 degli Atti delegati.
Art. 9
(Interazione dell’aggiustamento per la volatilità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il calcolo del SCRspread con la formula standard)
1. Nel calcolo del SCRspread, l’impresa che applica l’aggiustamento per la volatilità garantisce che le rettifiche ai tassi di interesse privi di rischio determinate dal suddetto aggiustamento rimangano invariate rispetto all’applicazione degli scenari di stress di cui agli articoli 176, 178, 179 e 180 degli Atti delegati.
2. Nel calcolo del SCRspread, l’impresa che applica la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio garantisce che le rettifiche ai tassi di interesse privi di rischio determinate dall’adeguamento transitorio di cui all’articolo 344-novies, comma 3, del Codice rimangano invariate rispetto all’applicazione degli scenari di stress di cui agli articoli 176, 178, 179 e 180 degli Atti delegati.
Art.10
(Interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con la formula standard)
1. L’impresa che applica la misura transitoria sulle riserve tecniche garantisce che l’importo dell’adeguamento transitorio di cui all’articolo 344-decies, comma 3, del Codice rimanga invariato nel calcolo dei requisiti patrimoniali di sottomoduli della formula standard basati su scenari.
Art. 11
(Interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del SCRoperational con la formula standard)
1. Nel calcolo del SCRoperational, l’impresa che applica la misura transitoria sulle riserve tecniche calcola il valore di TPlife, TPlife-ul e TPnon-life deducendo dalle riserve tecniche, comprensive del margine di rischio, il valore più alto fra il margine di rischio di cui all’articolo 36-ter del Codice e la deduzione transitoria di cui all’articolo 344- decies.
2. Fatti salvi i casi di applicazione della misura transitoria sulle riserve tecniche a livello di gruppi di rischi omogenei di cui all’articolo 36-novies, comma 1, del Codice, l’impresa attribuisce la deduzione transitoria al netto del margine di rischio di cui al comma 1, lettera b), se positiva, alle misure di volume di cui al comma 1, lettera a), in maniera proporzionale al contributo fornito da ognuna delle misure di volume al calcolo della deduzione transitoria di cui all’articolo 344-decies del Codice.
Art. 12
(Interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo)
1. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo lineare di cui all’articolo 248 degli Atti delegati, l’impresa che applica la misura transitoria sulle riserve tecniche calcola il valore delle misure di volume TP(nl.s) di cui all’articolo 250 paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati e delle misure di volume TP(life,1), TP(life,2), TP(life,3) e TP(life,4) deducendo dalle riserve tecniche, comprensive del margine di rischio, il valore più alto fra il margine di rischio di cui all’articolo 36-ter del Codice e la deduzione transitoria di cui all’articolo 344-decies, comma 3, del Codice.
2. Fatti salvi i casi di applicazione della misura transitoria sulle riserve tecniche a livello di gruppi di rischi omogenei di cui all’articolo 36-novies, comma 1, del Codice, l’impresa attribuisce la deduzione transitoria al netto del margine di rischio di cui al comma 1, lettera b), se positiva, alle misure di volume di cui al comma 1, lettera a), in maniera proporzionale al contributo fornito da ognuna delle misure di volume al calcolo della deduzione transitoria complessiva di cui all’articolo 344-decies del Codice.
Art. 13
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell’IVASS. E’ inoltre disponibile sul sito internet dell’Istituto.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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