MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E L’ATTIVITÀ DELL’IVASS, ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DEL 4 FEBBRAIO 2014
VISTA la legge 12 agosto 1982 n. 576 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, concernente “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, istitutivo dell’IVASS;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale – n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013; VISTO il Regolamento di organizzazione dell’IVASS, approvato con delibera del Consiglio n. 46 del 24 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ai sensi del quale la trasparenza dell’attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
Art. 1
(Modifiche all’articolo 2)
All’articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1, sono eliminate le parole “gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività dell’IVASS, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 11, comma 3, del decreto trasparenza” e sostituite con le seguenti “i documenti, i dati e le informazioni che l’IVASS, nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione, rende pubblici”;
- il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato;
- al comma 3, dopo la parola “regolamento” sono inserite le seguenti parole “nonché per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato”.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 4)
All’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 2, dopo la parola “successivo” sono inserite le parole: “a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione”;
- al comma 3, le parole “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 5 del presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza”.
Art. 3
(Modifiche all’articolo 5)
L’articolo 5 è abrogato.
Art. 4
(Modifiche all’articolo 7)
All’articolo 7, comma 1, lettera b), sono eliminate le parole “e del numero complessivo delle
risorse assegnate”.
Art. 5
(Modifiche all’articolo 9)
All’articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
- nella rubrica le parole “incarichi dirigenziali” sono sostituite dalle parole “posizione manageriale”;
- al comma 1 le parole “incarichi dirigenziali” sono sostituite dalle parole “posizione manageriale”.
Art. 6
(Modifiche all’articolo 10)
All’articolo 10, comma 1, dopo la parola “costo”, sono eliminate le parole “con l’indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato”.
Art. 7
(Modifiche all’articolo 12)
All’articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1, dopo la parola “personale” sono aggiunte le seguenti parole “nonché i criteri di valutazione utilizzati nella procedura e le tracce delle prove scritte”;
- il comma 2 dell’articolo 12 è abrogato.
Art. 8
(Modifiche all’articolo 13)
All’articolo 13, comma 1, dopo la parola “performance” è inserita la parola “effettivamente” e le parole “dirigente nonché l’indicazione relativa all’entità del premio mediamente conseguito” sono sostituite dalle seguenti: “ivi compresi quelli relativi ai titolari di posizione manageriale”.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 14)
All’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 1 è sostituito dal seguente: “L’IVASS pubblica nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Gare e contratti”, “Profilo del Committente” i dati previsti dall’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, secondo i termini ivi stabiliti, come previsto dal decreto trasparenza”;
- il comma 2 dell’articolo 14 è abrogato.
Art. 10
(Modifiche all’articolo 15)
L’articolo 15 è abrogato.
Art. 11
(Modifiche all’articolo 18)
All’articolo 18, comma 1, dopo la parola “Istituto” è inserito il seguente periodo: “la relazione dei revisori esterni sul bilancio dell’IVASS nonché i rilievi della Corte dei Conti riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’Istituto”.
Art. 12
(Modifiche all’articolo 19)
All’articolo 19, comma 1, dopo la parola “forniture” sono inserite le parole “e prestazioni professionali” e dopo la parola “pagamenti” sono aggiunte le seguenti parole “nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici”.
Art. 13
(Modifiche all’articolo 20)
All’articolo 20, comma 2, le parole “Nel Regolamento n. 2 del 9 maggio 2006” sono sostituite dalle seguenti: “Nel Regolamento n. 7 del 2 dicembre 2014” .
Art. 14
(Modifiche all’articolo 23)
All’articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
- nella rubrica dopo la parola “civico” è inserita la parola “semplice”;
- al comma 2:
- le parole: “nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” sono sostituite dalle seguenti: “nella sezione «Amministrazione trasparente»”;
- le parole “secondo le modalità operative individuate nella sezione “Amministrazione trasparente” sono eliminate;
- dopo la parola “regolamento” è inserito il seguente periodo “L’istanza può essere presentata per via telematica (ivass@pec.ivass.it), di persona, a mezzo posta o telefax al numero indicato nell’Area Contatti della sezione «Amministrazione trasparente»”.
Art. 15
(Inserimento dell’articolo 23 bis)
Dopo l’articolo 23 è aggiunto il seguente: “Articolo 23 bis (Accesso civico generalizzato)”
- L’istanza di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e può essere rivolta direttamente all’Unità organizzativa che detiene i dati, le informazioni o i documenti in possesso dell’Istituto, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. L’Unità organizzativa è individuata nel Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 sui procedimenti amministrativi, disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente”. L’istanza può essere presentata per via telematica (ivass@pec.ivass.it), di persona, a mezzo posta o telefax al numero indicato nell’Area Contatti della sezione “Amministrazione trasparente”.
- Nel caso in cui l’istanza sia formulata in termini generici o esplorativi, l’istante viene invitato per iscritto a ridefinire l’oggetto della domanda o a indicare gli elementi sufficienti per consentire l’identificazione. Qualora l’oggetto dell’istanza non venga circoscritto dal richiedente, l’istanza di accesso è inammissibile. L’identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta.
- Ove l’istanza sia relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’Istituto, lo stesso può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa.
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza con la comunicazione del relativo esito all’istante e agli eventuali controinteressati secondo le modalità, ivi comprese le ipotesi di sospensione del termine del procedimento, indicate nel decreto trasparenza.
- L’esercizio del diritto di accesso si svolge nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, come previsto dall’art. 5 bis del decreto trasparenza”.
Art. 15
(Modifiche articolo 24)
L’articolo 24 è abrogato.
Art. 16
(Modifiche all’articolo 25)
All’articolo 25, comma 2, le parole “alla Commissione di disciplina dell’Istituto” sono sostituite dalle seguenti: “al Servizio Gestione risorse”.
Art. 17
(Modifiche all’articolo 26)
All’articolo 26, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: “I dati e le informazioni individuati dall’Allegato al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2017-2019 si intendono aggiornati dalle disposizioni del presente regolamento”.
Art. 18
(Pubblicazione)
Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.
Art. 19
(Entrata in vigore)
Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.