MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 17 DELL’11 MARZO 2008 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO CONGIUNTO DEI RAMI VITA E DANNI DI CUI AGLI ARTICOLI 11 E 348 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209- CODICE DELLE ASSICURAZIONI
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, gli artt. 11, comma 3, e 348 che attribuiscono all’IVASS il potere di indicare i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata dei rami vita e danni cui sono tenute le imprese di assicurazione che esercitano entrambe le attività (c.d. ”imprese multiramo”);
VISTO il regolamento ISVAP n. 17 del 10 marzo 2008, concernente la disciplina dell’esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni ed, in particolare, l’art. 5 che disciplina l’obbligo imposto alle imprese multiramo di riportare nel proprio statuto gli elementi di patrimonio netto attribuibili a ciascuna gestione;
RITENUTA l’esigenza di elevare al 20 per cento la percentuale di incremento dell’ammontare degli elementi di patrimonio netto attribuiti alle gestioni vita o danni indicati nell’ultimo statuto, oltre il quale è obbligatorio modificare lo statuto con conseguente approvazione dell’IVASS;
adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
Art. 1
(Modifiche all’art. 5 del regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008)
1. Al comma 4 dell’articolo 5 del regolamento ISVAP n. 17 dell’11 marzo 2008, la parola “10%” è sostituita dalla parola: “ 20%”;
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3
(Pubblicazione)
1. II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.
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