PROVVEDIMENTO N. 138 DEL 25 SETTEMBRE 2023
MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 CONCERNENTE L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODOTTA DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l’attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
VISTO il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022,
n. 122, e, in particolare, l’articolo 45, comma 3-octies che, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, introduce la facoltà per i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in
vigore del decreto, di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole, nonché comma 3-novies, che attribuisce all’IVASS il compito di disciplinare con regolamento le modalità attuative e applicative di tale facoltà, per le imprese del settore assicurativo di cui all’articolo 91, comma 2, del Codice delle assicurazioni private;
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2023 con il quale lo stesso, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati, ha esteso anche a tutto l’esercizio 2023, la facoltà di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio delle imprese in base al loro valore di iscrizione, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, nonché ha ritenuto necessario, nell’attuale contesto, prevedere adeguati presìdi patrimoniali attraverso l’obbligo di destinazione a riserva indisponibile, per qualsivoglia soggetto, ivi comprese le imprese di cui all’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di tutti gli utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dell’articolo 45 comma 3-octies, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto unicamente del relativo onere fiscale;
VISTO il Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2023 sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’Istituto;
CONSIDERATO che, trattandosi di mero adeguamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti, è stata omessa l’analisi di impatto e la pubblica consultazione delle modifiche regolamentari ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b) del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2023;
adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
INDICE
Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022)
Art. 2 (Pubblicazione)
Art. 3 (Entrata in vigore)
Art. 1
(Modifiche al Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022)
- All’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sono soppresse le parole: “e dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi”;
b) al comma 6, sono soppresse le parole: “e dell’effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all’esercizio in corso e fino a cinque esercizi successivi”;
Art. 2
(Pubblicazione)
- Il Provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito istituzionale.
Art. 3
(Entrata in vigore)
- Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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