PROVVEDIMENTO N. 134 del 25 LUGLIO 2023
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;
VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni Generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTI gli articoli da 19 a 22 del decreto‐legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno;
Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/20;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell’Unione europea;
CONSIDERATA, altresì, la necessità di revisione periodica della normativa, di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nonché di semplificazione e riordino della disciplina di settore;
adotta il seguente
PROVVEDIMENTO
INDICE
Art. 1 (Modifiche all’articolo 2 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 2 (Inserimento dell’articolo 8-bis nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 3 (Modifiche all’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 4 (Modifiche all’articolo 12 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 5 (Modifiche all’articolo 16 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 6 (Modifiche all’articolo 18 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 7 (Modifiche all’articolo 21 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 8 (Modifiche all’articolo 25 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 9 (Modifiche all’articolo 28 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art.10 (Modifiche all’articolo 29 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 11(Modifiche all’articolo 30 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 12 (Modifiche all’articolo 33 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 13 (Modifiche all’articolo 34 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 14 (Modifiche all’articolo 36 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 15 (Modifiche all’articolo 41 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 16 (Modifiche all’articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 17 (Modifiche all’articolo 100 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 18 (Disposizioni applicative e transitorie)
Art. 19 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 2 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- All’articolo 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
“g-bis) “carta d’identità elettronica” o “CIE”: il documento d’identità munito di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l’identità anagrafica del suo titolare per come definito dal Codice dell’amministrazione digitale;
“g-ter) “carta nazionale dei servizi” o “CNS”: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni disciplinata dal Codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni per come definito dal Codice dell’amministrazione digitale;”. - All’articolo 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera ss-bis) è aggiunta la seguente:
“ss-ter) “SPID”: sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, per come definito dal Codice dell’amministrazione digitale.”
Articolo 2
(Inserimento dell’articolo 8-bis nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Dopo l’articolo 8 (Soggetti tenuti all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata), è inserito il seguente articolo:
“Art. 8-bis (Accesso al portale web del RUI)
“1. L’accesso al portale web del Registro è effettuato tramite SPID, CIE o CNS:
a) direttamente dagli intermediari persone fisiche iscritti nelle Sezioni A, B e F del Registro;
b) dal legale rappresentante dell’impresa e delle società iscritte nelle sezioni A, B, D e F del Registro;
c) dal rappresentante generale o dal responsabile della sede secondaria dei distributori che operano in Italia in regime di libertà di stabilimento. - I soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), dopo aver completato la procedura di accreditamento sul portale web del Registro, possono delegare altri incaricati.
- Le modalità tecniche di accesso al portale web del Registro e di gestione delle deleghe sono indicate nelle istruzioni applicative pubblicate sul sito istituzionale”.
Articolo 3
(Modifiche all’articolo 9 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Il comma 1 dell’articolo 9 (Adempimenti per la gestione del Registro) è modificato come segue:
a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Sono inviate all’IVASS tramite il portale web del Registro:”;
b) la parola “delle”, inserita nelle lettere a), b), c) d), e) e f) del comma 1, è sostituita con la parola “le”;
c) dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
“e-bis) le comunicazioni relative al nominativo del responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa di cui all’articolo 41, comma 1;”;
d) dopo la lettera f) del comma 1 è aggiunta la seguente lettera:
“f-bis) le comunicazioni relative al dominio e al sotto-dominio del sito internet utilizzato per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione a distanza di contratti di assicurazione di cui all’articolo 78, commi 3-bis e 3-ter. - Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
“1-bis. Sono inviate all’IVASS con le stesse modalità di cui al comma 1 tutte le altre comunicazioni previste dal presente Regolamento per la gestione del Registro.
1.ter. Le comunicazioni dei distributori abilitati a operare sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi sono trasmesse con le modalità indicate nelle istruzioni applicative pubblicate dall’IVASS sul sito istituzionale.”. - I commi 2 e 3 dell’articolo 9 (Adempimenti per la gestione del Registro) sono abrogati.
Articolo 4
(Modifiche all’articolo 12 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Al comma 1 dell’articolo 12 (Domanda di iscrizione), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
Articolo 5
(Modifiche all’articolo 16 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Al comma 1 dell’articolo 16 (Domanda di iscrizione), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
Articolo 6
(Modifiche all’articolo 18 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- L’articolo 18 (Modalità per l’iscrizione) è modificato come segue:
a) al comma 1, le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”;
b) il comma 3 è abrogato.
Articolo 7
(Modifiche all’articolo 21 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Al comma 1 dell’articolo 21 (Domanda di iscrizione), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
Articolo 8
(Modifiche all’articolo 25 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Al comma 1 dell’articolo 25 (Modalità per l’iscrizione), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
Articolo 9
(Modifiche all’articolo 28 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Al comma 1 dell’articolo 28 (Modalità per l’iscrizione), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
Articolo 10
(Modifiche all’articolo 29 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Al comma 1 dell’articolo 29 (Iscrizione nel Registro), le parole “per mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata” sono sostituite con le seguenti “per mezzo di un messaggio visualizzabile sul portale web del RUI.”.
Articolo 11
(Modifiche all’articolo 30 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Al comma 3 dell’articolo 30 (Cancellazione dal Registro), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
- Il comma 4 dell’articolo 30 (Cancellazione dal Registro) è modificato come segue:
a) dopo le parole “4. L’IVASS procede alla cancellazione dal Registro con provvedimento da comunicare ai destinatari” sono aggiunte le seguenti “tramite posta elettronica certificata.”;
b) dopo le parole “In caso di cancellazione degli intermediari iscritti nelle sezioni C o E, la comunicazione è effettuata alle imprese o agli intermediari che se ne avvalgono,” sono aggiunte le seguenti “tramite messaggio visualizzabile sul portale web del RUI,”.
Articolo 12
(Modifiche all’articolo 33 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Al comma 1 dell’articolo 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
- Al comma 4 dell’articolo 33 (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
Articolo 13
(Modifiche all’articolo 34 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- L’articolo 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro) è sostituito dal seguente:
“Art. 34 (Passaggio ad altra sezione del Registro)
1. Le persone fisiche iscritte nel Registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a) e la domanda sia presentata all’IVASS in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9. - Gli intermediari iscritti nelle sezioni C e E del Registro effettuano la richiesta di passaggio di sezione sul portale web del Registro e a tal fine si dotano di SPID, CNS e CIE.
- In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di intermediari provenienti dalle sezioni C o E, l’impresa o l’intermediario, per il quale è stata svolta l’attività, presentano la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione attraverso il portale web del Registro.
- Il passaggio ad altra sezione del Registro delle società è consentito a condizione che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione e la domanda sia presentata all’IVASS, in regola con la vigente disciplina sull’imposta di bollo, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.
- Le società iscritte nella sezione E del Registro effettuano la richiesta di passaggio di sezione sul portale web del Registro e a tal fine il rappresentante legale si dota di SPID, CNS e CIE.
- In caso di passaggio ad altra sezione del Registro di società provenienti dalla sezione E, l’intermediario, per il quale è stata svolta l’attività, presenta la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione attraverso il portale web del Registro.
- Il presente articolo non si applica ai soggetti iscritti nella sezione D.
- Il passaggio ad altra sezione del Registro è effettuato dall’IVASS secondo le modalità stabilite dall’articolo 29, commi 1 e 2.”.
Articolo 14
(Modifiche all’articolo 36 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Al comma 3 dell’articolo 36 (Estensione dell’esercizio dell’attività in altri Stati membri), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
Articolo 15
(Modifiche all’articolo 41 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Al comma 1 dell’articolo 41 (Modalità di esercizio dell’attività da parte dell’impresa), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
Articolo 16
(Modifiche all’articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Al comma 1 dell’articolo 43 (Obblighi di comunicazione), le parole “e per mezzo di posta elettronica certificata” sono sostituite con le seguenti “con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9”.
- Al comma 2 dell’articolo 43 (Obblighi di comunicazione), le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9.”.
- Al comma 3 dell’articolo 43 (Obblighi di comunicazione), sono inserite le seguenti modifiche:
a) le parole “all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “agli articoli 8-bis e 9”;
b) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
“c-bis) le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale delle società iscritte nelle Sezioni A, D e F del Registro e quelle riguardanti i soggetti da questo incaricati per l’accesso e la gestione della posizione sul portale web del Registro. - Dopo il comma 4 dell’articolo 43 (Obblighi di comunicazione) sono inseriti i seguenti:
“4-bis) Le imprese comunicano all’IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno notizia, con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9, le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative alle cariche di rappresentante legale e quelle relative ai soggetti da questo incaricati per l’accesso e la gestione della posizione sul portale web del Registro.
4-ter) I distributori abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento comunicano, con le modalità di cui al comma 4-bis, le informazioni riguardanti le nomine e le cessazioni relative all’incarico di rappresentante generale o responsabile della sede secondaria e quelle relative ai soggetti da loro incaricati per l’accesso e la gestione della posizione sul portale web del Registro.”. - Al comma 5 dell’articolo 43 (Obblighi di comunicazione), dopo le parole “sono trasmesse all’IVASS dalle imprese”, sono inserite le seguenti: “tramite il portale web del Registro,”.
- Al comma 7 dell’articolo 43 (Obblighi di comunicazione):
a) le parole “dalla data dell’interruzione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3” sono sostituite con le seguenti “dalla data dell’interruzione con le modalità di cui agli articoli 8-bis e 9.”;
b) le parole “in forma cartacea ovvero con le modalità di cui all’articolo 9, comma 3” sono sostituite dalle seguenti “in forma cartacea ovvero a mezzo posta elettronica certificata”;
c) le parole “conforme al modello elettronico pdf disponibile sul sito dell’Istituto” sono sostituite dalle seguenti “conforme a quella pubblicata sul sito dell’Istituto”. - Il comma 8 dell’articolo 43 (Obblighi di comunicazione) è sostituito dal seguente:
“Le comunicazioni di cui al comma 7 sono trasmesse dalle imprese all’IVASS tramite il portale web del Registro, mediante l’invio di un tracciato record, redatto secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 1 disponibile sul sito dell’Autorità.”.
Articolo 17
(Modifiche all’articolo 100 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Al comma 2 dell’articolo 100 (Iscrizione nel Registro delle persone fisiche in forza della precedente iscrizione nell’Albo nazionale degli agenti di assicurazione e nell’Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione), le parole “dall’articolo 9, comma 3” sono sostituite dalle seguenti “dagli articoli 8-bis e 9”.
Articolo 18
(Disposizioni applicative e transitorie)
- Ai fini dell’accesso al portale web del Registro, le istruzioni applicative pubblicate sul sito istituzionale indicano le modalità tecniche e la data a partire dalla quale effettuare l’accreditamento con riguardo a:
a. i soggetti che intendono richiedere l’iscrizione;
b. il legale rappresentante delle imprese e delle società già iscritte nelle Sezioni A, B, D e F del Registro ovvero il rappresentante generale o il responsabile della sede secondaria dei distributori già abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento.
Articolo 19
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
- Il Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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