PROVVEDIMENTO IVASS N. 131 DEL 10 MAGGIO 2023
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA), CAPO II-BIS (PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INVESTIMENTI), ARTICOLO 37-TER, E CAPO III (ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE), ARTICOLO 38 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 – CONSEGUENTE ALL’IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA PERSONA PRUDENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTI.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL’ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 45 DEL 4 AGOSTO 2020 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI DI GOVERNO E CONTROLLO DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
VISTO l’articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l’istituzione dell’IVASS;
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e generali dell’IVASS;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1256 della Commissione del 21 aprile 2021 del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi;
VISTO il Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche di cui al Titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa), Capo II-bis (Principi generali in materia di investimenti), Articolo 37-ter, e Capo III (Attivi a copertura delle riserve tecniche), Articolo 38 del Codice delle Assicurazioni Private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 – conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida sul sistema di governo societario, con particolare riferimento al principio della persona prudente in materia di investimenti;
VISTO il Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa) e in particolare al Capo I (Disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30- quinques, 30-sexies, 30-septies, nonché di cui al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), Articolo 215-bis (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private, modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all’attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario;
VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;
VISTO il Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche e
integrazioni;
CONSIDERATA la finalità di adeguamento della regolamentazione IVASS alla richiamata normativa europea direttamente applicabile negli Stati membri dell’Unione;
SENTITA la Consob, Commissione nazionale per le società e la borsa
adotta il seguente
Provvedimento
INDICE
Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016)
Art. 2 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018)
Art. 3 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
Art. 4 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020)
Art. 5 (Pubblicazione ed entrata in vigore)
Art. 1
(Modifiche al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016)
- L’articolo 2 (Definizioni), comma 1, è modificato come segue:
a. dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: “e-bis) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2019/2088;”;
b. dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “m-bis) “preferenze di sostenibilità”: la scelta prevista dall’articolo 2, punto 4, del Regolamento delegato (UE) 2017/2359;”;
c. dopo la lettera n) è aggiunta la seguente “n-bis) “rischi di sostenibilità”: rischi di sostenibilità ai sensi dell’articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35;”. - L’articolo 4 (Principi generali nella gestione degli investimenti) è modificato come segue:
a. al comma 1, alla fine del periodo è aggiunta la seguente frase: “, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 275-bis degli Atti delegati.”;
b. al comma 3, alla fine del periodo è aggiunta la seguente frase: “, le quali, ove pertinente, integrano i rischi di sostenibilità.”;
c. al comma 4, dopo le parole “rischi connessi a ciascuna tipologia di attività” è aggiunto il seguente periodo: “, ivi compresi i rischi di sostenibilità. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 275-bis degli Atti delegati, la politica degli investimenti tiene conto anche dell’impatto potenziale a lungo termine sui fattori di sostenibilità.”;
d. al comma 5, è aggiunto il seguente periodo: “In coerenza con quanto previsto dall’articolo 275-bis degli Atti delegati, le decisioni in materia di investimenti tengono conto anche dell’impatto potenziale a lungo termine sui fattori di sostenibilità.”;
e. dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. Fermo quanto previsto dal Codice e dagli Atti delegati, la politica degli investimenti tiene conto, ove pertinente, delle preferenze di sostenibilità dei clienti dell’impresa che sono state valutate nel processo di approvazione dei prodotti di cui all’articolo 30-decies del Codice e delle relative disposizioni di attuazione.”. - All’articolo 5 (Politica degli investimenti), comma 1, lettera v) dopo le parole “verifica degli investimenti” è aggiunta la seguente frase: “, ivi compresa la valutazione e la verifica del loro impatto sui fattori di sostenibilità;”.
- All’articolo 18 (Sistema di gestione dei rischi di investimento), comma 8, alla fine del periodo sono inserite le seguenti parole: “e sui fattori di sostenibilità.”.
- All’articolo 24 (Politica in materia di investimenti), comma 1, alla fine del periodo è aggiunta la seguente frase: “, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 275-bis degli Atti delegati.”.
Art. 2
(Modifiche al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018)
- All’articolo 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
a. “m-bis) “Regolamento (UE) 2019/2088”: il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;”;
b. “m-ter) “rischi di sostenibilità”: rischi di sostenibilità ai sensi dell’articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35;”. - All’articolo 4 (Obiettivi del sistema di governo societario), comma 2, le parole “quelli di natura ambientale e sociale” sono sostituite dalle seguenti: “i rischi di sostenibilità”.
- All’articolo 17 (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi) sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, primo periodo, dopo la frase “gestire e rappresentare su base continuativa i rischi attuali e prospettici cui l’impresa è o potrebbe essere esposta,” è inserito il seguente inciso: “ivi compresi, ove pertinenti, i rischi di sostenibilità,”;
b. al comma 5, dopo le parole “tengono conto degli obiettivi strategici” sono inserite le seguenti parole: “e, ove pertinente in coerenza con l’articolo 260, comma 1- bis degli Atti delegati, dei rischi di sostenibilità”. - All’articolo 19 (Individuazione e valutazione dei rischi), al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: “i-bis) rischi di sostenibilità: in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, punto 55-quater, degli Atti delegati, un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento o sul valore della passività.”.
- All’articolo 32 (Compiti della funzione di gestione dei rischi), comma 1, lettera a), alla fine del periodo sono inserite le seguenti parole: “compresi, ove pertinente, i rischi di sostenibilità”.
- All’articolo 38 (Compiti della funzione attuariale), comma 3, lettera b), dopo le parole “rischio legale” sono inserite le seguenti: “i rischi di sostenibilità,”.
- All’articolo 40 (Principi generali delle politiche di remunerazione), dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: “1-bis. Ai fini dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2019/2088 e dell’articolo 275, paragrafo 4, degli Atti delegati, le politiche di remunerazione contengono informazioni sul modo in cui tengono conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.”.
- All’articolo 56 (Intermediari assicurativi e riassicurativi), al comma 1, dopo le parole “con i principi della sana e prudente gestione” sono inserite le seguenti: “e con l’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi”.
- All’articolo 57 (Fornitori di servizi esternalizzati), al comma 1, dopo le parole “con la sana e prudente gestione” sono inserite le seguenti: “e con l’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi”.
- All’articolo 80 (Obiettivi del sistema di gestione dei rischi di gruppo), al comma 1, lettera b), dopo le parole “dei rischi attuali e prospettici,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi, ove pertinente, i rischi di sostenibilità,”.
- L’Allegato 1 (Documento sulle politiche di indirizzo – contenuto minimo) è modificato come segue:
a. nella sezione “Per gli aspetti connessi con i rischi di sottoscrizione e di riservazione”, dopo la lettera e), è inserita la seguente: “e-bis) modalità con cui l’impresa tiene conto, nel processo di progettazione di un nuovo prodotto assicurativo e del calcolo del relativo premio, dei rischi di sostenibilità.”;
b. nella sezione “Per gli aspetti connessi alla politica di gestione del rischio operativo”, lettera a), alla fine del periodo sono inserite le seguenti parole: “anche tenendo conto degli eventuali rischi di sostenibilità;”.
Art. 3
(Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- L’articolo 2 (Definizioni), comma 1, è modificato come segue:
a. dopo la lettera s) è inserita la seguente: “s-bis) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2019/2088;”;
b. dopo la lettera ll) è inserita la seguente: “II-bis) “preferenze di sostenibilità”: la scelta prevista dall’articolo 2, punto 4, del Regolamento delegato (UE) 2017/2359;”;
c. dopo la lettera oo-quater) sono inserite le seguenti:
i) “oo-quinquies) “Regolamento (UE) 2019/2088”: il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;”;
ii) “oo-sexies) “Regolamento (UE) 2020/852”: il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088;”.
d. dopo la lettera ss-bis) è inserita la seguente “ss-ter) “rischi di sostenibilità”: rischi di sostenibilità ai sensi dell’articolo 1, punto 55-quater, del Regolamento delegato (UE) 2015/35;”. - All’articolo 55 (Conflitti di interesse), comma 3, lettera b), dopo le parole “in relazione agli obiettivi assicurativi” sono inserite le seguenti: “, ivi comprese le loro eventuali preferenze di sostenibilità;”.
- L’articolo 68-ter (Informativa precontrattuale) è modificato come segue:
a. al comma 2, primo periodo, dopo le parole “del Codice” sono aggiunte le seguenti: “e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2088,”;
b. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “e i rischi ad essi associati,” sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi gli eventuali rischi di sostenibilità,”;
c. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. L’informativa di cui al comma 3 include, ove pertinente, le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal Regolamento (UE) 2020/852.”. - L’articolo 68-novies (Valutazione di adeguatezza) è modificato come segue:
a. al comma 2, lettera d), dopo le parole “inclusa la tolleranza al rischio” sono inserite le seguenti: “e le sue eventuali preferenze di sostenibilità.”;
b. al comma 4, lettera a), dopo le parole “del prodotto d’investimento assicurativo che intendono distribuire” sono inserite le seguenti: “, nonché gli eventuali fattori di sostenibilità;”. - L’articolo 68-decies (Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza) è modificato come segue:
a. al comma 2, alla fine del periodo è inserita la seguente frase: “, ivi comprese le sue eventuali preferenze di sostenibilità.”;
b. dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: “2-bis. In coerenza con l’articolo 9, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2017/2359, se nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfa le preferenze di sostenibilità del contraente o potenziale contraente, e quest’ultimo decide volontariamente di adattare le proprie preferenze di sostenibilità ai fini della conclusione del contratto, la dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 2 riporta tale adattamento e specifica le ragioni per le quali il contraente ha adattato le proprie preferenze di sostenibilità. Ove nessun prodotto di investimento assicurativo soddisfi le preferenze di sostenibilità del contraente o potenziale contraente e quest’ultimo non abbia adattato le proprie preferenze di sostenibilità, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza ai sensi del comma 2 illustrano al contraente o potenziale contraente le ragioni per cui non può essere fornita la dichiarazione di adeguatezza e conservano la relativa documentazione.”. - All’articolo 68-terdecies (Informazioni da ottenere dal contraente), comma 2, dopo le parole “alle esigenze e di adeguatezza di cui all’articolo 68-decies” sono inserite le seguenti: “, ivi compresa la documentazione di cui al comma 2-bis, secondo capoverso,”.
Art. 4
(Modifiche al Regolamento IVASS n. 45 del 4 agosto 2020)
- All’articolo 2 (Definizioni), comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “c-bis) “fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del Regolamento (UE) 2019/2088;”.
- L’articolo 6 (Mercato di riferimento) è modificato come segue:
a. al comma 1, le parole “dall’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 4, paragrafo 3, lettera a), punto i) e”;
b. al comma 1, lettera c), dopo le parole “gli obiettivi dei clienti cui è rivolto il prodotto” sono inserite le seguenti: “, compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità;”;
c. al comma 1, dopo la lettera f), è inserita la seguente: “f-bis) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilità del prodotto siano coerenti con il mercato di riferimento.”;
d. al comma 4, è aggiunto il seguente periodo: “In coerenza con l’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/2358, con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, i produttori non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al presente comma per i prodotti che considerano fattori di sostenibilità.”. - All’articolo 8 (Test del prodotto), comma 1, lettera a) dopo le parole “le caratteristiche del mercato di riferimento,” sono inserite le seguenti: “ivi compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,”.
- L’articolo 11 (Meccanismi di distribuzione) è modificato come segue:
a. al comma 1, dopo le parole “nell’interesse del cliente,” sono inserite le seguenti: “tenuto anche conto degli eventuali obiettivi di sostenibilità di quest’ultimo,”;
b. al comma 3, primo periodo, dopo le parole “agli obiettivi” sono inserite le seguenti: “, compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità,”;
c. al comma 6, dopo le parole “alle caratteristiche e agli obiettivi” sono inserite le seguenti: “compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità,”. - L’articolo 12 (Mercato di riferimento effettivo) è modificato come segue:
a. al comma 1, dopo le parole “le caratteristiche e gli obiettivi,” sono inserite le seguenti: “compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità,”;
b. al comma 3, è inserito il seguente periodo: “Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l’individuazione di cui al presente comma per i prodotti che considerano i fattori di sostenibilità.”. - All’articolo 13 (Scambio informativo con i produttori), comma 1, alla fine del periodo è inserita la seguente frase: “, tenuto conto anche degli eventuali obiettivi di sostenibilità.”.
- L’articolo 14 (Ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali di controllo degli intermediari di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 109 del Codice), comma 5, è modificato come segue:
a. dopo le parole “che intendono distribuire” è inserito il seguente inciso: “, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità,”;
b. dopo le parole “e gli obiettivi” è inserito il seguente inciso: “, compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità,”.
8. L’Allegato 1 (Politica in materia di governo e controllo dei prodotti assicurativi) è modificato come segue:
a. alla lettera c) dopo le parole “natura e livello di rischio del prodotto” sono inserite le seguenti: “, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità.”;
b. alla lettera d), n. 3), dopo le parole “gli obiettivi” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi eventualmente quelli legati alla sostenibilità,”;
c. alla lettera i), n.1), dopo le parole “nella distribuzione dei prodotti offerti” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi i prodotti che considerano i fattori di sostenibilità”.
Art. 5
(Pubblicazione ed entrata in vigore)
- II presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell’IVASS ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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