Provvedimento IVASS n. 171 dell’8 Luglio 2026 – Modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 55 dell’11 Aprile 2024

PROVVEDIMENTO N. 171 DELL’8 LUGLIO 2026
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 55 DELL’11 APRILE 2024 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASMISSIONE DIGITALIZZATA DELLE
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DI CUI AGLI ARTICOLI 190 E 190-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Art. 1
(Modifiche al Regolamento IVASS n. 55 dell’11 aprile 2024)

  1. Nel Regolamento IVASS n. 55 dell’11 aprile 2024, dopo le parole “VISTO il Parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, rilasciato in data 21 marzo 2024, n. 161 sullo Schema di Regolamento IVASS concernente il Registro delle Imprese e Gruppi Assicurativi (RIGA);” sono aggiunte le parole “VISTO il Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza”.
  2. L’articolo 9 comma 3 del Regolamento IVASS n. 55 dell’11 aprile 2024 è sostituito dal seguente:
    “3. Le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, come riportato nel dettaglio negli articoli successivi, inseriscono in RIGA:
    I. le informazioni di natura anagrafica e societaria dell’impresa segnalante, di cui all’allegato, che riguardano i soggetti che ricoprono specifiche cariche sociali e direttive e che includono la nomina, la data di scadenza, il rinnovo, la variazione degli incarichi, anche laddove proposti per l’autorizzazione dell’IVASS in base alle disposizioni del Codice:
    a. degli organi sociali di amministrazione, gestione e controllo;
    b. dei titolari delle funzioni fondamentali presso l’impresa e, nei casi di esternalizzazione di dette funzioni, anche dei responsabili presso i fornitori;
    c. degli azionisti, dei patti parasociali e delle partecipazioni (dirette e indirette) di controllo, qualificate o con influenza notevole detenute;
    d. dei fornitori delle funzioni fondamentali e delle funzioni o attività essenziali o importanti, nei casi di esternalizzazione;
    e. dei referenti o responsabili di specifiche altre attività aziendali.
    II. le informazioni anagrafiche relative alle altre imprese appartenenti al gruppo.
  3. L’articolo 16 del Regolamento IVASS n. 55 dell’11 aprile 2024 è sostituito dal seguente:
    1. Le informazioni di cui al Titolo III, per le quali è prevista la segnalazione da parte delle imprese, devono essere trasmesse attraverso RIGA nel rispetto dei termini previsti dalla
    normativa di riferimento o, in mancanza di tali termini, in modo tempestivo, e comunque non oltre 30 giorni, ad eccezione delle informazioni relative all’incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 76 del Codice e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 maggio 2022, n. 88, le quali devono essere tramesse attraverso RIGA non oltre 15 giorni, anche laddove sia necessaria una preventiva autorizzazione dell’IVASS. Eventuali deroghe, dovute a eventi di natura eccezionale, dovranno essere preventivamente concesse dall’IVASS.
    2. Nei casi di esternalizzazione di funzioni fondamentali e/o di funzioni o attività essenziali o importanti, l’impresa segnalante provvede alla trasmissione delle informazioni anagrafiche richieste attraverso RIGA in modo tempestivo non oltre 30 giorni dalla data di efficacia del contratto di esternalizzazione. In caso di mero rinnovo o di semplice proroga dei contratti, la trasmissione delle relative informazioni viene effettuata dall’imprese solo attraverso RIGA.
    3. Le informazioni anagrafiche di cui all’articolo 14 del presente Regolamento (partecipazioni), sono trasmesse sempre attraverso RIGA, in modo tempestivo e non oltre 15 giorni.
    4. Per l’inserimento in RIGA delle informazioni anagrafiche, con riferimento agli organi sociali e alle funzioni fondamentali e attività essenziali o importanti, è necessaria la firma digitale sul messaggio di trasmissione dell’applicativo. RIGA fornisce, all’impresa segnalante, le funzionalità per verificare l’avvenuta consegna e il corretto esito delle variazioni trasmesse, evidenziando la presenza di eventuali rilievi che richiedono l’attenzione da parte dell’impresa stessa, al fine di consentirne la corretta acquisizione.

Art. 2
(Pubblicazione)

  1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito internet dell’Istituto.

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